Addio all’IRAP per le persone fisiche

Nell’ambito della prima tranche della riforma fiscale, con la Legge di Bilancio 2022 è stato avviato il percorso che porterà alla totale eliminazione dell’IRAP.

Questo primo intervento riguarda esclusivamente le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, per le quali l’IRAP viene eliminata già a partire dal 2022.

L’immediata conseguenza di tale abolizione sarà che, per il 2022, questi contribuenti dovranno versare esclusivamente il saldo Irap per il 2021 ma non più gli acconti per il 2022 solitamente dovuti a giugno e novembre.

Inoltre tale eliminazione, pur non avendo carattere interpretativo, potrebbe incidere sui tanti contenziosi in corso in merito all’esistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’imposta. Il fatto che per i soggetti non costituiti in forma societaria venga abolita l’IRAP potrebbe essere un ulteriore spunto a favore della tesi dell’assenza dell’autonoma organizzazione.

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NUOVA CHANCE PER RIVALUTARE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Anche per il 2020 ritorna la possibilità di operare una rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020, consentendo quindi di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

• per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
• per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

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Estromissione degli immobili strumentali anche per i forfettari

Il 31 maggio 2020 sarà l'ultima data utile per avvalersi della nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (di fatto, l’operazione configura il passaggio di un bene alla sfera privata dell'imprenditore godendo di uno specifico regime fiscale agevolato). Il beneficio era già stato previsto nella legge di Stabilità 2016 con cui si concedeva - pagando solo un'imposta sostitutiva - la facoltà di estromettere, ovvero escludere, dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione). La Manovra 2020 approvata amplia nuovamente il regime temporale di applicazione dell'estromissione agevolata, concedendo all'imprenditore individuale la facoltà di escludere i beni strumentali, già posseduti al 31 ottobre 2019, fino alla nuova data fissata dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e godere della tassazione agevolata, pagando sempre solo l'8% a titolo di imposta sostitutiva.

Nel caso in cui decida di procedere all’estromissione, l’imprenditore dovrà rilevare contabilmente l’operazione (sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata) e certificarla, ove previsto, ai fini IVA. L’unico costo da sostenere è quello relativo all'imposta sostitutiva dell'8%. L’imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi, dal momento che l’estromissione si configura generalmente quale operazione rilevante ai fini IVA.

Potranno accedere all’agevolazione gli imprenditori individuali, più precisamente i soggetti che - al 31 ottobre 2019 - hanno la qualifica di imprenditori individuali e che l’abbiano conservata fino al 1° gennaio 2020. Non potranno accedervi, invece, gli esercenti arti o professioni, le società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.

Si dovrà trattare dei beni immobili "strumentali" che si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario, per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.

Importanti novità sulla tassazione delle auto aziendali

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali.

Si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti.

Approfondiamo quest’ultima novità, specificando che: quando in questo contesto si parla di “auto aziendali” ci si riferisce ai veicoli dai in uso promiscuo ai lavoratori e le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Di conseguenza resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Cosa prevede la nuova tassazione?

Partendo dal presupposto che, l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari ad una percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un’altra variabile: il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

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Decreto fiscale: stretta sulle compensazioni

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.

La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a  tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

Appalti e subappalti, novità in vista sul pagamento delle ritenute

L’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n 124 del 26/10/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” prevede delle novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Nello specifico è previsto che, in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

Si profila dunque da un lato una complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, dall’altro il singolare obbligo da parte dell’appaltatore di pagare il proprio committente affichè questo versi le ritenute.

Questo singolare giro contabile porta con sé l’impossibilità di compensare le ritenute con altri crediti.

Per identificare i lavoratori impiegati nell’appalto, inoltre, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al committente i dati anagrafici e contributivi dei proprio dipendenti, insieme alle ore dedicata da ciascuno all’appalto.

Va detto che è prevista una un’esenzione, facoltativa, dall’applicazione di questa disciplina in presenza di appaltatori ritenuti più affidabili, ossia in attività da 5 anni con versamenti sul conto fiscale da almeno 2 milioni e privi di carichi fiscali.

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Scontrino elettronico 2020: ecco le categorie esonerate dall’obbligo

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01/01/2020 non trova applicazione per alcune operazioni espressamente prevista dalla legge.

Tra le attività escluse figurano:

  • Tabaccai e generi di monopolio
  • Carburanti e lubrificanti
  • Cessione giornalai, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato
  • Prestazione rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti e compensi in misura fissa
  • Prestazioni di trasporto rese con a trazione animale o manuale
  • Prestazioni di trasporto rese con taxi
  • Prestazioni effettuate in caserme o altri luoghi stabiliti da barbieri, estetisti, sarti, calzolai in base a convenzioni
  • Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaborazioni o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di biciclette effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Forfettari o minimi che risultano essere espressamente esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, non risultano tuttavia esonerati dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi

L’agenzia delle Entrate regola le locazioni brevi: sì alla cedolare secca.

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla cedolare secca anche per locazioni brevi (inferiori a 30 giorni), per consentire a privati di concedere in locazione immobili.

Come si stipula il contratto?

La stipula del contratto deve avvenire da persone fisiche private, ossia al di fuori dell’esercizio d’impresa, a locatari persone fisiche private. Per fare ciò, è anche possibile avvalersi di intermediari che gestiscono canali telematici, come per esempio il portale AirBnB.

L’intermediario infatti si occupa di collegare domanda e offerta e se interviene nel pagamento, o incassa direttamente i canoni o i corrispettivi, deve operare una ritenuta del 21% all’atto del pagamento al proprietario locatore sull’importo indicato nel contratto di locazione.

A chi si rivolge il provvedimento?

Le locazioni brevi (articolo 4 del Dl 50/2017) riguardano i contratti di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Sono quindi esclusi dalla nuova disciplina i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell’esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene esercitata in maniera abituale.

Sono interessati alle nuove regole anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, per esempio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la concessione dell’utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi.

Non vi rientrano, invece, i contratti con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l’immobile, fornisce altre prestazioni aggiuntive (per esempio, il servizio di colazione e la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti); in questi casi, infatti, sarebbero riconducibili a una prestazione qualificabile, sotto il profilo fiscale, come attività d’impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Ecco le detrazioni per l’acquisto di dispositivi medici

Nel novero delle spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir, rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, comprese le protesi.

Ma vediamo nello specifico cosa serve per beneficiare della detrazione.

Innanzitutto, è richiesto che lo scontrino fiscale o la fattura contengano la descrizione del prodotto acquistato e l’indicazione del soggetto che sostiene la spesa. Di conseguenza, la generica dicitura “dispositivo medico” sul documento non consente la detrazione.

Secondo quanto chiarito dal Ministero della salute, sono da considerarsi dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore:

D.Lgs. 507/1992 – dispositivi medici impiantabili attivi

D.Lgs. 46/1997 – dispositivi medici (in genere)

D.Lgs. 332/2000 – dispositivi diagnostici in vitro.

Per facilitarne l’individuazione, inoltre, alla circolare 20/E/2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, fornito dallo stesso Ministero della salute, dei dispositivi medici più comuni.

Se sul documento di spesa è presente il codice AD o PI (utilizzati per la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Al ricorrere delle condizioni indicate dalla circolare 20/E/2011, sono detraibili anche i dispositivi medici acquistati non in farmacia (ad esempio, in erboristeria, parafarmacia, etc.).

L’elenco dei dispositivi medici inclusi nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” è disponibile sul sito del Ministero della Salute consultabile a questo al link https://bit.ly/2zAgGJq.

Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione

La mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione.

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate: l’adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. La trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi che non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

 

Quando inviare la comunicazione all’ENEA
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il sito è stato reso disponibile il 21 novembre 2018 e la trasmissione dei dati, a seguito della proroga resa nota con avviso dell’ENEA del 21 febbraio 2019, andava effettuata entro il 1° aprile 2019.

 

L’adempimento è in vigore anche per l’anno 2019.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2019.enea.it, attivo dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi terminati invece dal 12 marzo 2019, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.

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