Agevolazione Piccola Proprietà Contadina (PPC): guida completa 2025

L’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli, nota come piccola proprietà contadina (PPC), è oggi uno degli strumenti fiscali più importanti per coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP), società agricole, giovani under 40 e – in alcuni casi – anche familiari non agricoltori.

La disciplina, più volte modificata dal 2010 ad oggi, permette di acquistare fondi agricoli con un carico fiscale estremamente ridotto. In questa guida analizziamo in modo completo requisiti, vantaggi, estensioni, criticità operative, casi particolari e cause di decadenza.

Chi riguarda

L’agevolazione PPC può essere richiesta da:

  • Coltivatori diretti (CD) iscritti alla gestione INPS agricola;
  • Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla gestione previdenziale agricola;
  • Società agricole (di persone, capitali o cooperative) con qualifica CD/IAP in capo ai soci;
  • Giovani under 40, anche non ancora iscritti all’INPS, se dichiarano di ottenere l’iscrizione entro 24 mesi;
  • Familiari conviventi del CD/IAP (coniuge e parenti in linea retta) già proprietari di terreni agricoli, anche se non agricoltori;
  • Coadiuvanti coltivatori diretti, se iscritti alla previdenza agricola.

Per i familiari conviventi è richiesto:

  • rapporto di coniugio o parentela in linea retta;
  • convivenza risultante dallo stato di famiglia;
  • proprietà (anche minima) di terreni agricoli.

Per i coadiuvanti è richiesta l’appartenenza allo stesso nucleo familiare e iscrizione INPS come coltivatore diretto.

Possono poi beneficiare dell’agevolazione, dal punto di vista oggettivo:

  • Terreni qualificati agricoli dallo strumento urbanistico;
  • Fabbricati pertinenziali situati sul fondo agricolo.

A seguito dell’acquisto, l’acquirente assume l’impegno a mantenere la proprietà per 5 anni e a coltivare o condurre direttamente per 5 anni. Non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo (cinque anni), ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo

Agevolazione

L’agevolazione PPC consiste nell’applicazione:

  • Imposta di registro: fissa (200 euro)
  • Imposta ipotecaria: fissa (200 euro).
  • Imposta catastale: 1%.

Per i giovani imprenditori agricoli (CD/IAP 18–40 anni), le imposte sono ulteriormente ridotte al 60% delle aliquote previste per la piccola proprietà contadina.

Omaggi aziendali 2025: nuove regole fiscali e limiti per la deducibilità

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, molte imprese tornano a programmare la distribuzione di omaggi a clienti, fornitori e dipendenti. Dal 2025, però, entrano in vigore importanti novità fiscali che incidono direttamente sulla deducibilità di queste spese.

Una modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 81, lett. d), L. 207/2024) prevede infatti che, per essere deducibili, le spese per omaggi – inclusi quelli qualificati come spese di rappresentanza – devono essere pagate obbligatoriamente con strumenti tracciabili: bonifico, versamento bancario o postale, carte, strumenti digitali. Il pagamento in contanti, anche di importo minimo, rende l’omaggio indeducibile.

La previsione è inserita nel nuovo ultimo periodo dell’art. 108, comma 2 del TUIR e si applica a tutti gli esercizi a partire dal 2025.

Omaggi sotto o sopra i 50 euro: cosa cambia

La soglia dei 50 euro rimane il discrimine tra due diversi regimi fiscali:

  • omaggi di valore unitario minore o uguale a 50 euro: sono interamente deducibili (sempre che siano pagati con strumenti tracciabili).
  • omaggi di valore unitario superiore a 50 euro: rientrano tra le spese di rappresentanza, soggette ai limiti percentuali collegati ai ricavi aziendali.

Quando l’omaggio riguarda beni prodotti o commercializzati dall’impresa, si applicano regole particolari: il valore di mercato stabilisce se l’omaggio supera o meno la soglia dei 50 euro, ma ai fini della deducibilità rileva solo il costo di produzione.

Omaggi ai dipendenti: regole fiscali e limiti di esenzione

Gli omaggi ai lavoratori dipendenti seguono un regime diverso rispetto a quelli verso clienti e fornitori:

  • per il datore di lavoro il costo è interamente deducibile come spesa per il personale;
  • per il dipendente il valore del regalo non concorre al reddito se rientra nei limiti dei fringe benefit:
    • 000 euro per lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico;
    • 000 euro per gli altri lavoratori.

Se il valore complessivo dei benefit supera il limite anche di un solo euro, l’intero importo diventa imponibile.

Inoltre, gli omaggi ai dipendenti non sono considerati spese di rappresentanza.

IVA sugli omaggi ai dipendenti: cosa è imponibile e cosa no

La disciplina IVA varia a seconda del tipo di bene ceduto:

  • beni prodotti o commercializzati dall’impresa:
    • IVA sull’acquisto detraibile;
    • cessione gratuita: imponibile, con IVA calcolata sul prezzo o sul costo di produzione;
  • beni estranei all’attività dell’impresa:
    • IVA sull’acquisto indetraibile;
    • cessione gratuita: esclusa da IVA.

Pranzi e banchetti natalizi: limiti alla deduzione

Per gli eventi aziendali di fine anno destinati ai dipendenti valgono limiti specifici:

  • deducibili nel limite del 75% dell’importo sostenuto;
  • entro il tetto del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente.

In questo caso l’IVA è indetraibile, per mancanza del requisito dell’inerenza.

Tassazione Cripto-attività: le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio

Le cripto-attività, definite come la “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”, vengono tassate come redditi diversi qualora vi siano plusvalenze o altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate.

Con la Legge di Bilancio vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina finora esistente.

In primo luogo viene abrogata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro. Di conseguenza, qualsiasi plusvalenza derivante dalla vendita o permuta di cripto-attività sarà interamente soggetta a tassazione.

Viene altresì incrementata l’aliquota di imposizione che, fino al 31 dicembre 2025, sarà pari al 26% ma salirà al 33% a partire dal 2026, rendendo più onerosa la tassazione per gli investitori.

La plusvalenza imponibile sarà calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o valore di acquisto. Alcuni aspetti fondamentali:

  • le minusvalenze possono essere dedotte dalle plusvalenze successive, entro un periodo massimo di quattro anni, purché siano dichiarate nella dichiarazione dei redditi
  • in caso di acquisto per successione, il costo sarà quello definito ai fini dell'imposta di successione; per le donazioni, invece, si assumerà il costo originario del donante
  • in assenza di documentazione certa sul valore di acquisto, il costo sarà considerato pari a zero
  • i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività sono tassabili senza alcuna deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto e la cessione (ad esempio, bolli e commissioni).

Per chi detiene cripto-attività al 1° gennaio 2025, è possibile rideterminarne il valore pagando un'imposta sostitutiva del 18%, da versare entro il 30 novembre 2025. Il pagamento può essere rateizzato in tre anni, con un tasso d'interesse del 3% annuo sulle rate successive alla prima.

Addio all’IRAP per le persone fisiche

Nell’ambito della prima tranche della riforma fiscale, con la Legge di Bilancio 2022 è stato avviato il percorso che porterà alla totale eliminazione dell’IRAP.

Questo primo intervento riguarda esclusivamente le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, per le quali l’IRAP viene eliminata già a partire dal 2022.

L’immediata conseguenza di tale abolizione sarà che, per il 2022, questi contribuenti dovranno versare esclusivamente il saldo Irap per il 2021 ma non più gli acconti per il 2022 solitamente dovuti a giugno e novembre.

Inoltre tale eliminazione, pur non avendo carattere interpretativo, potrebbe incidere sui tanti contenziosi in corso in merito all’esistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’imposta. Il fatto che per i soggetti non costituiti in forma societaria venga abolita l’IRAP potrebbe essere un ulteriore spunto a favore della tesi dell’assenza dell’autonoma organizzazione.

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NUOVA CHANCE PER RIVALUTARE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Anche per il 2020 ritorna la possibilità di operare una rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020, consentendo quindi di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

• per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
• per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

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Estromissione degli immobili strumentali anche per i forfettari

Il 31 maggio 2020 sarà l'ultima data utile per avvalersi della nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (di fatto, l’operazione configura il passaggio di un bene alla sfera privata dell'imprenditore godendo di uno specifico regime fiscale agevolato). Il beneficio era già stato previsto nella legge di Stabilità 2016 con cui si concedeva - pagando solo un'imposta sostitutiva - la facoltà di estromettere, ovvero escludere, dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione). La Manovra 2020 approvata amplia nuovamente il regime temporale di applicazione dell'estromissione agevolata, concedendo all'imprenditore individuale la facoltà di escludere i beni strumentali, già posseduti al 31 ottobre 2019, fino alla nuova data fissata dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e godere della tassazione agevolata, pagando sempre solo l'8% a titolo di imposta sostitutiva.

Nel caso in cui decida di procedere all’estromissione, l’imprenditore dovrà rilevare contabilmente l’operazione (sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata) e certificarla, ove previsto, ai fini IVA. L’unico costo da sostenere è quello relativo all'imposta sostitutiva dell'8%. L’imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi, dal momento che l’estromissione si configura generalmente quale operazione rilevante ai fini IVA.

Potranno accedere all’agevolazione gli imprenditori individuali, più precisamente i soggetti che - al 31 ottobre 2019 - hanno la qualifica di imprenditori individuali e che l’abbiano conservata fino al 1° gennaio 2020. Non potranno accedervi, invece, gli esercenti arti o professioni, le società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.

Si dovrà trattare dei beni immobili "strumentali" che si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario, per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.

Importanti novità sulla tassazione delle auto aziendali

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle auto aziendali.

Si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti.

Approfondiamo quest’ultima novità, specificando che: quando in questo contesto si parla di “auto aziendali” ci si riferisce ai veicoli dai in uso promiscuo ai lavoratori e le nuove regole si applicano solo ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Di conseguenza resta ferma l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Cosa prevede la nuova tassazione?

Partendo dal presupposto che, l’attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un fringe benefit pari ad una percentuale dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un’altra variabile: il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e precisamente

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;

- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

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Decreto fiscale: stretta sulle compensazioni

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.

La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a  tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

Appalti e subappalti, novità in vista sul pagamento delle ritenute

L’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n 124 del 26/10/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” prevede delle novità in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Nello specifico è previsto che, in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un'opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

Si profila dunque da un lato una complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, dall’altro il singolare obbligo da parte dell’appaltatore di pagare il proprio committente affichè questo versi le ritenute.

Questo singolare giro contabile porta con sé l’impossibilità di compensare le ritenute con altri crediti.

Per identificare i lavoratori impiegati nell’appalto, inoltre, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al committente i dati anagrafici e contributivi dei proprio dipendenti, insieme alle ore dedicata da ciascuno all’appalto.

Va detto che è prevista una un’esenzione, facoltativa, dall’applicazione di questa disciplina in presenza di appaltatori ritenuti più affidabili, ossia in attività da 5 anni con versamenti sul conto fiscale da almeno 2 milioni e privi di carichi fiscali.

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Scontrino elettronico 2020: ecco le categorie esonerate dall’obbligo

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01/01/2020 non trova applicazione per alcune operazioni espressamente prevista dalla legge.

Tra le attività escluse figurano:

  • Tabaccai e generi di monopolio
  • Carburanti e lubrificanti
  • Cessione giornalai, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato
  • Prestazione rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti e compensi in misura fissa
  • Prestazioni di trasporto rese con a trazione animale o manuale
  • Prestazioni di trasporto rese con taxi
  • Prestazioni effettuate in caserme o altri luoghi stabiliti da barbieri, estetisti, sarti, calzolai in base a convenzioni
  • Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaborazioni o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di biciclette effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Forfettari o minimi che risultano essere espressamente esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, non risultano tuttavia esonerati dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi
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