Ritorna, in parte, l’esenzione Irpef per terreni agricoli

Con l’ultima Legge di Bilancio, il Governo aveva abrogato la norma che concedeva l’esenzione da Irpef per i redditi dominicali e agrari concessa ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Dopo le forti proteste degli agricoltori, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe si registra un parziale dietrofront.

È stato infatti previsto, per gli anni 2024 e 2025, che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (con esclusione delle società agricole che hanno optato per la tassazione dei redditi su base catastale, mentre l’agevolazione dovrebbe essere applicabile alle società semplici) concorrono alla formazione del reddito complessivo in percentuali diverse secondo i seguenti scaglioni:

  • fino a 10.000 euro, per uno 0%;
  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, per un 50%;
  • integralmente per la parte eccedente i 15.000 euro.

Viene quindi azzerata l’Irpef fino a 10.000 euro e ridotta a metà per gli ulteriori 5.000 euro, mentre permane il ritorno alla normale imposizione Irpef per i redditi superiori.

Integratori e prestazioni di chirurgia estetica: modifiche Iva in arrivo

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 introduce due importanti modifiche in tema di Iva che impattano sul mondo degli integratori alimentari e su quello delle prestazioni di chirurgia estetica.

Trattamento Iva degli integratori alimentari

Con il decreto viene finalmente fatta chiarezza sull’applicazione dell’aliquota IVA al 10% agli integratori alimentari, specificando chiaramente che la stessa è utilizzabile per tutti gli integratori alimentari di cui al D.Lgs. 169/2004 ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'art. 16, c. 2 Dpr 633/1972 in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata.

L’assenza di questa specificazione comportava in passato l’obbligo, per chi volesse applicare l’IVA al 10% su integratore alimentare, di effettuare un doppio passaggio prima dall’Agenzia delle Dogane, per verificare con interpello se l’integratore era classificabile nella voce doganale 2106, e poi dall’Agenzia delle Entrate, con un ulteriore interpello per avere conferma dell’applicabilità dell’aliquota agevolata.

Prestazioni di chirurgia estetica

La modifica che impatta sulle prestazioni di chirurgia estetica mira a chiarire quando i chirurghi estetici possono essere ammessi al beneficio dell’esenzioni per la loro attività e quando, invece, andrà applicata l’Iva con aliquota ordinaria.

Il decreto chiarisce che, per poter beneficiare dell’esenzione da Iva le prestazioni dovranno essere accompagnate da una specifica attestazione medica che dimostri che l’intervento è diretto a curare malattie o problemi della salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, del paziente.

Il decreto chiarisce poi che tali elementi possono essere considerati impliciti negli interventi eseguiti fino all’entrata in vigore del decreto stesso.

Legge di Bilancio: le misure che toccano gli immobili

La Legge di Bilancio 2023 prevede interventi che riguardano gli immobili, sia in relazione con il reddito d’impresa che con l’IMU. Vediamo i principali.

Ammortamento dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio

Un primo intervento riguarda il reddito d’impresa e, nello specifico, l’ammortamento dei fabbricati strumentali per le attività di commercio al dettaglio.

L’aliquota di ammortamento standard per questi beni è infatti del 3%, ma la Legge di bilancio incrementa questa aliquota al 6%:

  • per le imprese che esercitano alcune attività nel settore del commercio al dettaglio
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai quattro successivi

Ciò significherà poter detrarre in ogni esercizio un costo maggiore, riducendo la tassazione.

Le attività che possono beneficiare dell’aumento appartengono ai seguenti codici ATECO:

  • 11.10 – Ipermercati
  • 11.20 – Supermercati
  • 11.30 – Discount alimentari
  • 11.40 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari
  • 11.50 – Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • 19.10 – Grandi magazzini
  • 19.20 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • 19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
  • 21 – Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
  • 22 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
  • 23 – Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
  • 24 – Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
  • 25 – Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
  • 26 – Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
  • 29 – Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

La norma potrà essere fruita anche dalle imprese immobiliari, per i fabbricati concessi in locazione ad imprese che svolgono una delle attività di cui sopra, se appartengono al medesimo gruppo.

Esenzione IMU per gli immobili occupati

Con l’inserimento di una nuova lettera g-bis) all’art. 1, comma 759, della L. 160/2019 viene introdotta una nuova esenzione dall’IMU per gli immobili occupati.

Nello specifico si tratta di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali

  • sia stata presentata dal proprietario denuncia penale per violazione di domicilio o occupazione di terreni ed edifici
  • sia iniziata l’azione penale per occupazione abusiva

In questi casi il proprietario, previo invio di un’apposita comunicazione al Comune interessato, potrà beneficiare dell’esenzione dal tributo IMU, il cui pagamento sarebbe una ulteriore beffa nel caso di immobili nei fatti inutilizzabile.

Incentivi all’investimento in start-up e PMI innovative

Le start-up innovative e le PMI innovative ricevono un doppio incentivo con il nuovo Decreto Sostegni-bis attraverso due norme che detassano gli investimenti in questa tipologia di società.

Un primo intervento tocca chi investe direttamente in start-up innovative e PMI innovative. Per le persone fisiche che acquisiscono partecipazioni qualificate e non qualificate nelle suddette per il periodo dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e le mantengono per almeno tre anni, scatta la totale esenzione della tassazione delle relative plusvalenze purché realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

L’agevolazione non è di poco conto se si pensa che la tassazione ordinaria prevede un’aliquota del 26%.

Un secondo intervento riguarda le plusvalenze realizzate sempre da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, ma in questo caso l’esenzione si applica alla cessione di partecipazioni ordinarie in società (escluse quelle semplici), a condizione che il ricavato venga reinvestito, entro un anno, nell’acquisto di partecipazioni in start-up innovative o in PMI innovative. La sottoscrizione deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Una bella spinta per gli investimenti in settori strategici per aumentare la produttività del sistema

Decreto sostegni – Esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021

In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene nuovamente in materia di IMU, prevedendo una esenzione dal versamento seppure con qualche limitazione che renderà molto ristretto l’ambito dei soggetti beneficiari.

Al fine di beneficiare dell’esenzione, limitata alla prima rata in scadenza a giugno, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

•      l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori;

•      l’esenzione è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

•      l’esenzione non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici nonchè agli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis Tuir;

•      l’esenzione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021;

•      l’esenzione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Riduzioni e esenzioni IMU nella Legge di Bilancio 2021

Nuovo anno e nuove esenzioni e riduzioni IMU portate in dono dalla Legge di Bilancio 2021. Vediamole nel dettaglio.

Riduzione IMU pensionati non residenti

A decorrere dall’anno 2021 viene ridotta a metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Esenzione IMU nei territori colpiti dal sisma

Si proroga l’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021

Esenzione della I rata IMU 2021

A seguito delle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica COVID-10 viene disposta l’esenzione della prima rata IMU 2021 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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Adeguamento dei luoghi di lavoro all’emergenza COVID-19: crediti d’imposta e esenzione IVA

Il Decreto Rilancio riscrive il novero dei crediti d’imposta e delle agevolazioni concesse a imprese e lavoratori autonomi per assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenire la ripartenza del contagio. Vediamole nel dettaglio:

 

Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120, D.L. 34/2020 introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni sulle medesime spese, nel limite del costo sostenuto, ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

L’articolo 125 del Decreto Rilancio, introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Riduzione dell’aliquota Iva per le cessione di beni necessario per il contenimento del COVID-19

In aggiunta ai due summenzionati crediti d’imposta, il Decreto Rilancio introduce l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 per una serie di prodotti elencati nella tabella A, parte II-bis del Decreto IVA, tra i quali:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3 per cento in litri;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche.

A partire dall’1 gennaio 2021 l’esenzione verrà meno, la l’aliquota Iva passerà dal 22% al 5%.

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