Decreto sostegni, misure per sport e cultura

Con la conversione in legge del Decreto Sostegni arrivano norme a tutela delle attività sportive e della cultura.

Attività sportive

Per le attività sportive viene disposto che la sospensione delle attività determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Sostegno alla cultura

Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90%, quale contributo straordinario.

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività citate, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Il credito d'imposta è concesso anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

La determinazione di criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap

Sospensione adempimenti per il libero professionista in caso di COVID

In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene con una norma di civiltà, purtroppo limitata al solo caso di malattia da COVID.

In caso di professionista che sia colpito da COVID, infatti, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi.

Il mancato adempimento non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

La sospensione dei termini decorre alternativamente:

  • dal giorno del ricovero in ospedale fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dismissione dalla struttura sanitaria
  • dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva fino a 30 giorni decorrenti dalla conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria
  • dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva fino a 30 giorni decorrenti dalla conclusione della quarantena.

Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione della sospensione.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i 7 giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati medici già citati.

Decreto sostegni – Esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021

In sede di conversione del Decreto Sostegni il legislatore interviene nuovamente in materia di IMU, prevedendo una esenzione dal versamento seppure con qualche limitazione che renderà molto ristretto l’ambito dei soggetti beneficiari.

Al fine di beneficiare dell’esenzione, limitata alla prima rata in scadenza a giugno, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

•      l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori;

•      l’esenzione è riconosciuta a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

•      l’esenzione non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021, ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23.03.2021, agli enti pubblici nonchè agli intermediari finanziari di cui all'art. 162-bis Tuir;

•      l’esenzione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonchè ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 23.03.2021;

•      l’esenzione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Decreto sostegni – Nuovi trattamenti di integrazione salariale

Con il Decreto sostegni si assiste ad una ulteriore proroga delle misure di integrazione salariale, rafforzate sia negli stanziamenti finanziari che nella durata. Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate e i provvedimenti collegati:

Trattamenti di integrazione salariale

Il decreto prevede le seguenti proroghe dei trattamenti di cassa integrazione fruibili:

  • per la cassa integrazione ordinaria COVID vengono garantite ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 30.06.2021;
  • per la cassa integrazione in deroga, ASO e FIS vengono garantite ulteriori 28 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021;
  • per la CISOA del settore agricolo vengono garantiti ulteriori 120 giorni utilizzabili nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021.

Le domande di accesso ai trattamenti andranno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.04.2021.

Blocco licenziamenti

Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici viene prorogato per tutti sino al 30 giugno 2021. Per le imprese che, a quella data, proseguono nell’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, il divieto prosegue fino al 31 ottobre 2021.

È possibile derogare al divieto solo nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività o messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività
  • fallimento (quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa)
  • accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario

Indennità per i lavoratori di turismo, spettacolo e sport

Il Decreto sostegni reitera le indennità previste da precedenti decreti in favore delle seguenti tipologie di lavoratori particolarmente colpiti dall’emergenza COVID:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori dello sport.

Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23.03.2020, viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori intermittenti

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori autonomi occasionali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. E’ altresì necessaria l’iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Incaricati alle vendite a domicilio

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal

1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori dello sport

Viene erogata un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • CONI
  • CIP
  • Federazioni sportive nazionali
  • Discipline sportive associate
  • Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:

  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Decreto sostegni – Ulteriore rinvio del pagamento delle cartelle e definizione avvisi bonari

Il Decreto sostegni interviene al contempo sul pagamento dei debiti derivanti da cartelle e accertamenti esecutivi e sull’introduzione di una nuova definizione degli avvisi bonari.

Proroga del termine di pagamento delle cartelle, avvisi esecutivi e avvisi di addebito INPS

Con il decreto viene stabilito che i pagamenti dei summenzionati atti, scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la medesima data sarà possibile richiedere la dilazione dei ruoli per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Analogo intervento riguarda le rate da rottamazione dei ruoli. A seguito del Decreto sostegni:

  • per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021
  • per le rate in scadenza nel 2021 sino al 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021

Definizione degli avvisi bonari

Il Decreto sostegni introduce anche una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2017 e 2018, limitata esclusivamente ai titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che abbiano subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del 2019.

Il beneficio, effettivamente non così appetibile, consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, rimanendo quindi inalterato il dovuto in merito alla sorte capitale.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente (via Pec o raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata, che il contribuente potrà accettare o meno, pagando il dovuto.

 

Decreto sostegni – Annullati i ruoli 2000-2010 sino a 5.000 euro

Il tanto annunciato stralcio automatico delle cartelle di pagamento è arrivato, ricalcando quanto già avvenuto con l’art. 4 del D.L. 119/2018 sulle cartelle fino a 1.000 euro.

Con il Decreto Sostegni il “condono” riguarderà tutti i singoli carichi consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Conterà quindi non tanto la data di notifica della cartella ma la data, antecedente, in cui l’ente creditore ha consegnato il ruolo all’Agente della Riscossione.

Lo stralcio avverrà secondo modalità da definirsi con un apposito decreto del Ministero delle Finanze, e riguarderà tutti i singoli carichi fino a 5.000 euro. Questo significa che non bisognerà andare a vedere il totale della cartella, ma il totale dei singoli ruoli contenuti in una cartella che, in alcuni casi, possono essere più d’uno.

Unica condizione per accedere allo stralcio, quella di non aver conseguito un reddito imponibile superiore a 30.000 euro nell’anno 2019.

L’annullamento di diritto riguarderà anche i carichi ricompresi nelle precedenti rottamazioni dei ruoli o saldi e stralcio, comportando quindi una riduzione del dovuto anche per chi ha già avuto accesso alle misure agevolative dei precedenti condoni.

Decreto sostegni – Nuovo contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid

Con il Decreto Sostegni appena approvato, viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per cercare di andare incontro alle imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid.

Rispetto ai precedenti contributi, cambia in primo luogo la condizione di accesso al beneficio. Viene eliminato il sistema legato ai codici ATECO e viene data la possibilità di accedere a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Sono invece esclusi dal contributo:

  • le attività cessate alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni
  • le attività che hanno attiviato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria e assimilati

L’unica condizione di accesso è rappresentata dall’aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il 2019. Questo requisito non è necessario nel caso delle attività avviate dall’1 gennaio 2019.

Per fare un esempio, se un’impresa ha avuto un fatturato 2020 di 80.000 euro e nel 2019 di 120.000 euro, il calcolo sarà il seguente:

Fatturato medio mensile 2020 = 80.000 diviso 12 = 6.666,66
Fatturato medio mensile 2019 = 120.000 diviso 12 = 10.000,00
Differenza percentuale tra il fatturato medio mensile 2019 e quello 2020 = (10.000,00 – 6.666,66) diviso 10.000,00 per 100 = 33,33% - in questo caso il contributo spetta.

Per calcolare il contributo andrà poi applicata una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019. Detta percentuale sarà pari:

  • al 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro
  • al 50% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 100.000 euro e non sono superiori a 400.000 euro
  • al 40% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 400.000 euro e non sono superiori a 1.000.000 euro
  • al 30% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 1.000.000 euro e non sono superiori a 5.000.000 euro
  • al 20% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 5.000.000 euro e non sono superiori a 10.000.000 euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1 gennaio 2019, ai fini della media si considerano solo i mesi successivi all’attivazione della partita Iva.

Nell’esempio precedente, al contribuente spetterebbe un contributo di 1.666,67 Euro, dato dalla differenza tra 10.000,00 euro e 6.666,66 euro alla quale si applica la percentuale del 50%

Viene comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche, mentre il contributo non può superare il massimale di 150.000 euro.

Per ottenere il contributo si dovrà presentare un’apposita domanda attraverso una procedura che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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