Decreto sostegni – Nuovi trattamenti di integrazione salariale

Con il Decreto sostegni si assiste ad una ulteriore proroga delle misure di integrazione salariale, rafforzate sia negli stanziamenti finanziari che nella durata. Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate e i provvedimenti collegati:

Trattamenti di integrazione salariale

Il decreto prevede le seguenti proroghe dei trattamenti di cassa integrazione fruibili:

  • per la cassa integrazione ordinaria COVID vengono garantite ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 30.06.2021;
  • per la cassa integrazione in deroga, ASO e FIS vengono garantite ulteriori 28 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021;
  • per la CISOA del settore agricolo vengono garantiti ulteriori 120 giorni utilizzabili nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021.

Le domande di accesso ai trattamenti andranno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.04.2021.

Blocco licenziamenti

Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici viene prorogato per tutti sino al 30 giugno 2021. Per le imprese che, a quella data, proseguono nell’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, il divieto prosegue fino al 31 ottobre 2021.

È possibile derogare al divieto solo nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività o messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività
  • fallimento (quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa)
  • accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario
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