Decreto sostegni – Nuovo contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid

Con il Decreto Sostegni appena approvato, viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per cercare di andare incontro alle imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid.

Rispetto ai precedenti contributi, cambia in primo luogo la condizione di accesso al beneficio. Viene eliminato il sistema legato ai codici ATECO e viene data la possibilità di accedere a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Sono invece esclusi dal contributo:

  • le attività cessate alla data di entrata in vigore del Decreto sostegni
  • le attività che hanno attiviato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del Decreto
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria e assimilati

L’unica condizione di accesso è rappresentata dall’aver avuto un ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il 2019. Questo requisito non è necessario nel caso delle attività avviate dall’1 gennaio 2019.

Per fare un esempio, se un’impresa ha avuto un fatturato 2020 di 80.000 euro e nel 2019 di 120.000 euro, il calcolo sarà il seguente:

Fatturato medio mensile 2020 = 80.000 diviso 12 = 6.666,66
Fatturato medio mensile 2019 = 120.000 diviso 12 = 10.000,00
Differenza percentuale tra il fatturato medio mensile 2019 e quello 2020 = (10.000,00 – 6.666,66) diviso 10.000,00 per 100 = 33,33% - in questo caso il contributo spetta.

Per calcolare il contributo andrà poi applicata una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019. Detta percentuale sarà pari:

  • al 60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori a 100.000 euro
  • al 50% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 100.000 euro e non sono superiori a 400.000 euro
  • al 40% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 400.000 euro e non sono superiori a 1.000.000 euro
  • al 30% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 1.000.000 euro e non sono superiori a 5.000.000 euro
  • al 20% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori a 5.000.000 euro e non sono superiori a 10.000.000 euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1 gennaio 2019, ai fini della media si considerano solo i mesi successivi all’attivazione della partita Iva.

Nell’esempio precedente, al contribuente spetterebbe un contributo di 1.666,67 Euro, dato dalla differenza tra 10.000,00 euro e 6.666,66 euro alla quale si applica la percentuale del 50%

Viene comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le persone giuridiche, mentre il contributo non può superare il massimale di 150.000 euro.

Per ottenere il contributo si dovrà presentare un’apposita domanda attraverso una procedura che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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