“Salva casa”: cosa prevede il nuovo decreto del Governo

Il nuovo decreto “Salva casa”, con il quale vengano emanate disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, ha lo scopo di intervenire sulle casistiche di irregolarità minori, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. Vediamo le previsioni principali.

Attività in edilizia libera

Rientrano tra gli interventi in edilizia libera:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di porticati;
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

In ogni caso, tali opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Stato legittimo dell’immobile

Diversamente da quanto avveniva in passato, per dimostrare lo stato legittimo basterà la presentazione del titolo abilitativo relativo all'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, sempre che tale titolo sia stato rilasciato all'esito di un provvedimento di verifica dell'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l'ha legittimata.

Cambio di destinazione d’uso

È sempre consentito il cambio di destinazione d’uso, senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale.

Allo stesso modo, saranno ammessi quelli senza opere tra categorie funzionali residenziali, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in edifici situati in centri storici.

Per effettuare il cambio basterà la SCIA.

Sanzione demolitoria

Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.

È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale

dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

Tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, la tolleranza costruttiva è stata riparametrata. La soglia del 2% è stata adattata in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, variando dal 2% al 5%. In questi casi, se l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica. Sono state specificate anche alcune casistiche rientranti nelle tolleranze geometriche che non devono però limitare i diritti dei terzi.

Eliminazione doppia conformità

Viene superata la doppia conformità urbanistica e edilizia per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio e per quelli eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA. È sufficiente provare la conformità urbanistica al momento della domanda e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione. Inoltre, viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso se il Comune non si esprime entro 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA in sanatoria. È comunque previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile in seguito agli interventi.

Strutture amovibili temporanee realizzate durante l’emergenza COVID-19

Prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate durante il periodo dell’emerganza da COVID-19 previa CILA, se:

  • sono rispettate le prescrizioni urbanistiche comunali e le normative di settore;
  • le strutture sono utilizzate solo per finalità sanitarie, assistenziali, educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti);
  • viene dimostrata la perdurante necessità di utilizzo.

Irfis – Finanziamenti a tasso zero per imprese danneggiate dal COVID 19

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo alla concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Soggetti beneficiari

La misura è destinata:

alle PMI (Piccole e Medie Imprese) che:

    • sono regolarmente costituite e iscritte come attive presso la CCIAA
    • hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 30% rispetto a quello realizzato nel 2019
    • sono in regola con il pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali
    • non sono sottoposte a procedure concorsuali
    • non si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria
    • non sono qualificabili come imprese in difficoltà

Sono comunque escluse le PMI che operano nei seguenti settori ATECO:

  • A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;
  • O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;
  • T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni
  • e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
  • U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Importo del finanziamento e del contributo a fondo perduto

I beneficiari possono richiedere un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

  • importo minimo: Euro 10.000
  • importo massimo: Euro 100.000
  • durata: 84 mesi successivi ad un preammortamento non superiore a 24 mesi
  • rimborso: 20 rate trimestrali costanti
  • tasso di interesse: 0%
  • nessuna garanzia richiesta.

Termini per la richiesta

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 26 gennaio 2022 alle ore 17:00 del 31 marzo 2022 attraverso un apposito portale raggiungibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.irfis.it

Le domande verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione e sino ad esaurimento delle risorse.

 

Fondo per il sostegno delle attività chiuse

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 9 settembre 2021 che definisce i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto per attività chiuse a causa COVID, introdotto dal Decreto Sostegni-bis.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che presentino le seguenti caratteristiche:

  • alla data del 23 luglio 2021 svolgevano, quale attività prevalente, un’attività che rientri tra quelle con codice ATECO 29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  • oppure, alla data del 25 maggio 2021 svolgevano una attività, rimasta chiusa a causa del COVID per almeno cento giorni e rientrante in uno dei seguenti codici ATECO:
    • 78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
    • 39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
    • 21.00 Catering per eventi, banqueting
    • 14.00 Attività di proiezione cinematografica
    • 90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
    • 30.00 Organizzazione di convegni e fiere
    • 51.00 Corsi sportivi e ricreativi
    • 52.01 Corsi di danza
    • 01.01 Attività nel campo della recitazione
    • 01.09 Altre rappresentazioni artistiche
    • 02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
    • 04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
    • 02.00 Attività di musei
    • 03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
    • 00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
    • 00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
    • 11.10 Gestione di stadi
    • 11.20 Gestione di piscine
    • 11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
    • 11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
    • 13 Gestione di palestre
    • 21 Parchi di divertimento e parchi tematici
    • 29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
    • 29.30 Sale giochi e biliardi
    • 29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
    • 04 Servizi dei centri per il benessere fisico
    • 09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

Sono altresì necessari i seguenti requisiti:

  • essere titolari di una partita Iva attiva prima della data di entrata in vigore dei rispettivi decreti (D.L. 23 luglio 2021 per le discoteche e 25 maggio 2021 per gli altri soggetti)
  • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
  • non essere considerati soggetti in difficoltà sulla base della normativa europea

Importo dell’aiuto

Le risorse saranno prioritariamente assegnate ai soggetti svolgenti attività di cui al codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili, con un contributo massimo, per ogni beneficiario, di Euro 25.000.

Le risorse residue verranno distribuite agli altri soggetti con le seguenti modalità:

  • euro 3.000 per i soggetti con ricavi e compensi fino a 400.000 euro
  • euro 7.500 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro
  • euro 12.000 per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro

Il limite di ricavi e compensi andrà definito tenendo conto delle risultanze dell’anno 2019. Per i soggetti di nuova costituzione il contributo sarà pari a 3.000 euro. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base alle domande presentate, riconoscendo prioritariamente un contributo in egual misura a tutte le istanze ammissibili fino ad un importo di 3.000 euro.

Procedura di accesso al contributo

Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno fissati contenuti e termini di presentazione dell’istanza per la corresponsione del contributo.

 

Estensione del green pass alle imprese

Con un recente decreto, con decorrenza dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, è stato esteso a tutti i lavoratori del settore privato l’obbligo di possedere ed esibire il “green pass” ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Tale obbligo si applica indistintamente a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Ciò significa che nell’obbligo sono incluse tutte le tipologie di lavoro svolte in azienda, ivi inclusi:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • professionisti;
  • lavoratori somministrati;
  • lavoratori distaccati;
  • stagisti;
  • personale di aziende appaltatrici/fornitrici.

I datori di lavoro dovranno, entro il 15 ottobre 2021:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il mancato rispetto della normativa porterà sanzioni, per il datore di lavoro, da Euro 400 a Euro 1.000.

I lavoratori privi di “green pass” non saranno ammessi ai luoghi di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza diritto alla retribuzione né a ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato. Sono escluse invece conseguenze disciplinari e viene comunque conservato il rapporto di lavoro.

Per le imprese fino a quindici dipendenti, decorsi cinque giorni di assenza ingiustificati, è possibile per il datore di lavoro stipulare contratti di lavoro sostitutivi, rinnovabili una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre 2021.

Dal 4 ottobre le domande per il credito d’imposta per sanificazione

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 sarà possibile presentare le domande per il credito d’imposta sanificazione introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis. Detto articolo ha riproposto il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Si rammenta che la percentuale del 30% è una percentuale massima in quanto, in funzione delle domande presentate e dei fondi disponibili, la percentuale effettiva (che potrà essere anche inferiore) verrà determinata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

CRIAS - Rimborsi di interessi e commissioni su operazioni creditizie

È stato pubblicato l’Avviso pubblico relativo all’Azione 3.1.1.08b che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per rimborsare le spese per interessi e commissioni derivanti da operazioni creditizie concesse ai sensi del D.L. 23/2020, come ad esempio il finanziamento fino a 30.000 euro di cui molte imprese hanno beneficiato. Vediamo i dettagli:

Soggetti beneficiari

Possono presentare la domanda le imprese artigiane:

  • aventi sede operativa in Sicilia
  • classificate come microimprese cioè:
    • che occupano meno di 10 persone
    • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • avere, al 31 dicembre 2019, un numero di addetta non superiori a 5 e utili netti non superiori ad € 30.000,00 risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata
  • essere iscritte all’Albo delle Imprese artigiane o aver presentato la relativa istanza;
  • non risultare sospese o inattive;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata
  • aver ricevuto un finanziamento ai sensi del D.L. 23/2020 ed essere in regola con le scadenze
  • non aver ricevuto analoga agevolazione sulle operazioni creditizie per le quali si chiede l’agevolazione
  • non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 (codice antimafia)

Importo del contributo

Il contributo è concesso nella misura massima di € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente, per il rimborso del 100% delle spese sostenute dall’8 aprile 2020, per commissioni ed interessi derivanti dalla concessione dei finanziamenti ai sensi del D.L. 23/2020, ed attestati dall’Istituto di credito.

Presentazione domande

Le domande andranno presentate dalle ore 11:00 del 4 agosto 2021 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Obblighi del beneficiario

Le imprese beneficiarie sono obbligate a:

  • garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
  • garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del contributo, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell’allegato XII del regolamento UE 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del capo II del Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 (art. 3, 4 e 5)
  • rispettare le disposizioni in materia di aiuti de minimis.

Nuovo credito d’imposta per pagamenti elettronici

Con il D.L. 99/2021, a fare da contraltare alla sospensione del cosiddetto “cashback” vengono introdotti dei nuovi crediti d’imposta per pagamenti elettronici.

In primo luogo viene incrementata la misura del credito d’imposta, già previsto dall’art. 22 del D.L. 124/2019, spettante agli esercenti sulle commissioni per pagamenti elettronici.

La misura del credito d’imposta, normalmente pari al 30% delle commissioni, viene incrementata al 100% per il periodo dall’1.7.2021 al 30.6.2022 per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi (vale a dire registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi) oppure strumenti di pagamento evoluto (che consentono cioè l’invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito o credito e altre forme di pagamento elettronico).

Sempre per il periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 viene poi inserito un ulteriore credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 160 euro, spetta secondo le seguenti percentuali:

  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Ai medesimi soggetti che, nel corso del 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

  • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione.

Irfis: finanziamenti per PMI e professionisti

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico relativo all’azione 3.6.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020 per la concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali.

Soggetti beneficiari

La misura è destinata:

•      alle PMI (Piccole e Medie Imprese) che:

•     sono regolarmente costituite e iscritte come attive presso la CCIAA

•      hanno avviato l’attività prima del 31/12/2018

•      hanno sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana

•     hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 250.000 euro

•     hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19

•      hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019

•      ai liberi professionisti che:

•      hanno domicilio fiscale in Sicilia

•      sono iscritto ad un ordine professionale, se obbligatorio, e sono titolari di partita Iva

•      hanno iniziato l’attività prima del 31/12/2018

•      hanno realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 40.000 euro

•      hanno subito danni a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19

•      hanno realizzato nel 2020 un fatturato inferiore almeno del 40% rispetto a quello realizzato nel 2019

Sono comunque escluse le PMI che operano nei seguenti settori ATECO:

•      A - Agricoltura, silvicoltura e pesca;

•      O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

•      T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni

•      e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

•      U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

Importo del finanziamento e del contributo a fondo perduto

I beneficiari possono richiedere un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

•      importo minimo: Euro 10.000

•      importo massimo: Euro 25.000 (qualora non sia richiesto il contributo a fondo perduto)

•      durata: 48 mesi successivi ad un preammortamento non superiore a 24 mesi

•      rimborso: 48 rate mensili costanti

•      tasso di interesse: 0%

•      nessuna garanzia richiesta.

Ad ogni finanziamento è associabile anche un contributo a fondo perduto a copertura del 100% delle spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e di produzione ubicati in Sicilia riferite a:

•      sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

•      acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

•      acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

•      acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

•      acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L’importo del contributo a fondo perduto può essere al massimo di Euro 5.000.

Termini per la richiesta

Le richieste potranno essere presentate dalle ore 10:00 del 22 luglio 2021 alle ore 17:00 del 9 settembre 2021 attraverso un apposito portale raggiungibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.irfis.it

Le domande finiranno in una apposita graduatoria in ordine di calo di fatturato e i finanziamenti verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Il nostro Studio rimane comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. info@studiomami.it 

Decreto Sostegni-bis: Nuova chance per il bonus su sponsorizzazioni sportive

Il Decreto Sostegni-bis ripropone per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, già riconosciuto per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2020 dal Decreto Agosto.

La misura è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L’agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di società e associazioni sportive che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono fruire del credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione.

Ai fini del credito d’imposta:

  • l’investimento agevolabile deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta precedente, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
  • le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
  • i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per sanificazione

Nuovi crediti d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il Decreto Sostegni-bis, all’articolo 32, ripropone il credito d’imposta fruibile a fronte di spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d’imposta, fruibile nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario, spetta ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa
  • esercenti attività artistica e professionale
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso di codice identificativo ex art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019

Le tipologie di spese agevolabili sono le seguenti:

  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. L’attività può essere svolta anche in economia;
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del benefici;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per la fruizione del credito si dovrà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilità criteri e modalità di applicazione e fruizione, posta la limitatezza delle risorse stanziate.

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