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Studio Mamì, nuove disposizioni per il ricevimento dei clienti

Gent.le Cliente,

visto il costante incremento dei casi di COVID-19 registrati anche nel nostro comprensorio, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio e, al contempo, garantire il normale svolgimento delle attività, a partire da lunedì 19 ottobre 2020 lo Studio Mamì ripristinerà le seguenti modalità di ricevimento dei propri clienti.

MODALITA' DI RICEVIMENTO A DISTANZA
Al fine di ridurre la necessità del cliente di recarsi presso lo Studio, limitando gli assembramenti, è possibile contattare lo Studio:

  • telefonicamente;
  • tramite videochiamata, previo appuntamento.

Detta modalità di contatto è quella preferenziale se la tipologia di consulenza da fornire lo consente, anche in funzione del fatto che parte del personale di Studio lavora in smart-working e non è quindi sempre presente presso i locali in cui si svolge l'attività.

MODALITA' DI RICEVIMENTO PRESSO I LOCALI DELLO STUDIO
Qualora non sia possibile operare a distanza, è possibile accedere ai locali dello Studio con le seguenti modalità:

  • previo appuntamento, e in questo caso l'accesso sarà rapido e non vi sarà alcuna attesa, potendo direttamente accedere senza sostare in sala d'attesa;
  • senza appuntamento, e in questo caso si dovrà attendere in sala d'attesa e l'acceso verrà contingentato ad un massimo di tre persone contemporaneamente.

Si consiglia quindi vivamente di prendere appuntamento prima di accedere in Studio per evitare di dover attendere in fila fuori dai locali.

L'appuntamento non è necessario qualora l'accesso in studio avviene esclusivamente per consegnare o ritirare documentazione.

PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALLO STUDIO
In via preliminare si rammenta che non è consentito l'accesso ai locali di Studio ai clienti privi di mascherina.

All'accesso viene chiesto a tutti i clienti di detergere le mani con l'apposito gel che si troverà all'entrata.

Prima del definitivo accesso ai locali, l'addetto di Segreteria:

  • provvederà a fornire idonea informativa sul trattamento dati personali;
  • provvederà a misurare la temperatura corporea con termoscanner;
  • provvederà a far firmare idonea autocertificazione.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, il cliente presenti evidenti sintomi influenzali o se il cliente è stato a contatto, nei 14 giorni precedenti, con soggetti dichiarti positivi al coronavirus COVID-19 o provenga da zone epidemiologiche a rischio, verrà inibito l'accesso ai locali di Studio.

Siamo sicuri che queste misure di sicurezza saranno rispettate da tutti, perchè danno la giusta sicurezza di poter operare senza rischi per i clienti e per gli operatori di Studio, consentendo di evitare i rischi di contagio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le nuove misure per il contenimento COVID

In data 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.P.C.M. contenente le misure per il contenimento dell'emergenza COVID. Vediamo in dettaglio le principali novità.

Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all'aperto
Viene disposto l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi dai citati obblighi:

  •  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  •  i bambini di età inferiore ai sei anni;
  •  i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità. Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

Distanziamento tra persone
Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3.02.2020, n. 630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS).

Ristoranti, pub e altri servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni previste.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Feste
Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi.
Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Sale da ballo e discoteche
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.

Palestre, piscine e centri sportivi
L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

Centri benessere e termali
Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti.

Attività commerciali al dettaglio
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti.

Servizi alla persona
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in  settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri previsti; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26.04.2020.

Servizi bancari, finanziari e assicurativi
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Attività professionali
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Attività produttive, industriali e commerciali
Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto sopra previsto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all’allegato 14 del decreto.

Per qualsiasi chiarimento scrivi a info@studiomami.it oppure chiamo lo 0909796698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Il Decreto Agosto è legge. Smart working, licenziamenti, cassa integrazione: ecco le novità

È legge il Decreto Agosto. L’iter parlamentare di conversione ha confermato alcune misure già in vigore dallo scorso 15 agosto aggiungendo nuove importanti previsioni. Confermate la proroga della Cassa integrazione Covid-19 per un massimo di 18 settimane complessive, la proroga del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2020 nonché la decontribuzione per le assunzioni stabili e per chi non ricorre alla cassa integrazione. Le novità invece riguardano le specifiche tutele previste a favore genitori di figli conviventi, minori di anni 14 posti in quarantena dall’ASL, dei lavoratori fragili e delle professioniste dello sport.

Vediamo in dettaglio le principali novità:

Sgravio contributivo Sud

Viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende situate nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. La misura agevolativa è in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà fruibile nella misura del 30% fino al 2025, del 20% fino al 2027, e del 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine. 

Proroga della Cassa integrazione Covid-19

Il Decreto Agosto prevede il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020. Per le successive 9 settimane è necessario presentare una nuova richiesta e resta dovuto un contributo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:

  1. a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
  1. b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Cassa integrazione per sportivi professionisti

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.

Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, per un massimo di 9 settimane complessive ovvero di 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Cassa integrazione per addetti servizi mensa e pulizia

Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante. 

Cisoa

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e? concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività.  

Decontribuzione per le assunzioni stabili

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine. L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Decontribuzione per chi non ricorre alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Proroga del divieto di licenziamento

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;

- fallimento;

- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal decreto Dignità.

Fondo nuove competenze

Il nuovo decreto provvede al potenziamento del Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono automaticamente prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Campania

Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.

L'indennità non è compatibile con il reddito di emergenza né con il reddito di cittadinanza ovvero con misure aventi finalità analoghe. È inoltre esclusa l’erogazione dell’indennità per chi:

  1. a) è titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
  1. b) è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  1. c) è percettore dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di  collaborazione coordinata (DIS-COLL).

Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa

L'indennità è concessa per un periodo massimo di 12 mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l'indennità di disoccupazione NASpI prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.

L'indennità può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) prima del 31 agosto 2020.

Somministrazione a termine

Si prevede che se il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore è a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato.

In capo all'utilizzatore non scatta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Lavoratori fragili

Sino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita? con connotazione di gravita?, il periodo di assenza dal servizio e? equiparato al ricovero ospedaliero ed e? prescritto dalle competenti autorita? sanitarie, nonche? dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita? o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalita? agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attivita? di formazione professionale anche da remoto.

Professionismo sportivo femminile

Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo appositamente istituito qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

  1. a) per l'anno 2020, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete, allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
  1. b) per gli anni 2021 e 2022, alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture, al reclutamento e alla formazione delle atlete, alla qualifica e alla formazione dei tecnici, alla promozione dello sport femminile, alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

Congedo o lavoro agile per quarantena del figlio

In corrispondenza alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

Fino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile adottare la modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.

Lavoro agile per figli disabili gravi

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Indennità per i lavoratori del turismo

Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità, per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro.

La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:

- intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- autonomi che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Indennità lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

Indennità per i liberi professionisti

Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Pubblicato il bando per la digital transformation delle PMI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI.

Per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Si punta a sostenere la Digital Transformation nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese.

Le domande potranno essere compilate a partire dal prossimo 15 dicembre e saranno valutate e gestite da Invitalia.

A chi si rivolge?

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino;

  • iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
  • hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
  • dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare - anche congiuntamente tra loro purché in numero comunque non superiore a dieci imprese - progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

Cosa finanzia

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

  • tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
  • tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
    • all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
    • al software;
    • alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
    • ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
  • A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
  1. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione;
  2. investimenti;

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.

Le agevolazioni

Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 100.000.000,00.

Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:

10 percento sotto forma di contributo;

40 percento come finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.

Per accedere alla procedura informatica è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in alternativa, mediante il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:

(i) un progetto di innovazione di processo (Capo II) o

(ii) di innovazione dell'organizzazione (Capo II) ovvero

(iii) un progetto di investimenti (Capo III).

Si evidenzia che alla domanda di accesso alle agevolazioni dovrà essere allegato anche lo statuto e l’atto costitutivo dei proponenti e, in caso di aggregazioni, il contratto sottostante ai rapporti tra le parti.

 

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Nuova indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e indennità per sportivi

Indennità per lavoratori stagionali del settore turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data del 15.08.2020.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 29.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15.08.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 D. Lgs. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17.03.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  1. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  2. titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 D.L. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  2. titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  3. assenza di titolarità, al 15.08.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020 (erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza). Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Indennità per lavoratori sportivi

Per il mese di giugno 2020 è erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020 e di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

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Esoneri dal versamento dei contributi previdenziali

Esonero per chi non accede alla cassa integrazione

Durante l’emergenza COVID si sono succeduti diversi interventi volti ad incentivare il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e a quella in deroga, al fine di consentire alle imprese di evitare dolorosi licenziamenti e ai dipendenti di fruire di trattamenti sostitutivi dell’ordinaria retribuzione.

Con il Decreto Agosto, in via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applicano i divieti di licenziamento per motivi economici.

La violazione di tale divieto comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda della nuova integrazione salariale.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esonero per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico-alberghiere

L'esonero contributivo di cui al punto precedente è riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ovvero di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Credito d’imposta per adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro

Con Provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione ai crediti d’imposta, previsti dal Decreto Rilancio, e relativi all’adeguamento degli ambienti di lavoro e alla sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Le domande per fruire dei due crediti d’imposta si potranno presentare dal 20 luglio e fino al 7 settembre (per il credito d’imposta sulla sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) e dal 20 luglio fino al 30 novembre 2021 (per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro), ed è quindi importante contattare lo Studio per predisporre per tempo le relative richieste.

Va altresì specificato che il credito d’imposta sulla sanificazione l’acquisto di dispositivi di protezione verrà erogato proporzionalmente alle risorse disponibili. Quindi l’importo del credito potrà essere ridotto se le risorse non saranno sufficienti per soddisfare per intero le domande.

Vediamo in sintesi i dettagli dei due crediti d’imposta

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

A chi si applica

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Nello specifico, è previsto per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, per cui la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. I luoghi aperti al pubblico individuati dal Decreto sono i seguenti:

  • Alberghi
  • Villaggi turistici
  • Ostelli della gioventù
  • Rifugi di montagna
  • Colonie marine e montane
  • Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • Gestione di vagoni letto
  • Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • Ristorazione con somministrazione
  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
  • Gelaterie e pasticcerie
  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • Ristorazione ambulante
  • Ristorazione su treni e navi
  • Catering per eventi, banqueting
  • Mense
  • Catering continuativo su base contrattuale
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • Attività di proiezione cinematografica
  • Attività delle agenzie di viaggio
  • Attività dei tour operator
  • Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
  • Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • Organizzazione di convegni e fiere
  • Attività nel campo della recitazione
  • Altre rappresentazioni artistiche
  • Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • Attività nel campo della regia
  • Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • Attività di biblioteche ed archivi
  • Attività di musei
  • Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
  • Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
  • Parchi di divertimento e parchi tematici
  • Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
  • Stabilimenti termali

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, la circolare specifica come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.

Interventi e investimenti agevolabili

Le spese per cui spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

Quanto agli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui sono ricompresi:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Invece, gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Tra l’altro rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Ammontare del credito

L’ammontare del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

A chi si applica

Quanto all’ambito soggettivo, la norma fa riferimento:

  • agli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • agli enti e società;
  • alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Spese agevolabili

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.

Rientrano nel credito d’imposta anche le spese quelle sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Ammontare del credito

Anche per questo credito, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, per cui sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Studio Mamì - Studio

Aggiornate le linee guida per le professioni della montagna e le guide turistiche

Professioni della montagna (maestri di sci e guide alpine)

  • Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
  • Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
  • Divieto di scambio di cibo e bevande.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
  • Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
  • Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
  • Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
  • Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

Guide turistiche

  • Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
  • Ricorso frequente all’igiene delle mani.
  • Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
  • Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
  • Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
  • Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
  • La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.

 

Studio Mamì - Studio

Aggiornate le linee guida per strutture termali e centri benessere

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango- balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).

Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

  • Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
  • Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
  • Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
  • Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione  e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
  • La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
  • Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  • Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all’interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni  per l’erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
  • Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.
  • Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc).
  • Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
  • Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
  • Per tutti gli ambienti chiusi, favorire il ricambio d’aria negli ambienti Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Trattamenti alla persona (es. fango-balneoterapia, massoterapia)

  • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
  • L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
  • E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
  • Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso di teli I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
  • La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo  devono comunque  essere  di  dimensioni  tali da garantire  il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
  • Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc).
  • Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

Piscine termali

  • Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
  • La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
  • Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l’utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un’attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
  • Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell’operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l’operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
  • Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

Centri benessere

  • Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.
  • Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

Trattamenti inalatori

  • Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e  respiratorie  e  che  siano  individuali,  gli  stabilimenti  dovranno  garantire,  oltre  ad un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
  • tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l’occupazione alterna delle postazioni).
  • le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione
  • i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi.
  • Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.

 

Studio Mamì - Studio

Aggiornate le linee guida per l'infanzia e l'adolescenza

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.

  • Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
  • Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
  • Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori  e accompagnatori.
  • L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
  • Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
  • Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
  • Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
  • La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
  • Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.
  • Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
  • La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
  • Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
  • I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
  • Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
  • Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

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