Nuovo intervento sulla Cassa integrazione straordinaria

Nuovo decreto e nuovo intervento sulla Cassa integrazione straordinaria, ancora più importante a seguito del venir meno del divieto di licenziamento a partire dall’1 luglio.

Con il nuovo intervento è previsto che ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto, nel limite di risorse stanziate per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021.

Ai datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 C.C. o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Novità per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria

Cassa integrazione straordinaria

Come ci hanno abituato tutti i decreti emergenziali, anche il Sostegni-bis interviene al fine di conservare i livelli occupazionali consentendo il mantenimento dei rapporti di lavoro attraverso la cassa integrazione.

L’art. 40 del nuovo decreto prevede infatti che i soggetti:

  • che hanno interrotto o ridotto la propria attività a causa COVID
  • che hanno avuto un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto al primo semestre 2019

possono presentare una nuova domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 26 settimane (per il periodo 26 maggio 2021 – 31 dicembre 2021), previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021.

Gli accordi non possono prevedere una riduzione media oraria superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dalla normativa ordinaria, e la relativa contribuzione figurativa.

Cassa integrazione ordinaria

Il decreto inserisce un’agevolazione anche per chi, dall’1 luglio 2021, tornerà ad utilizzare la Cassa integrazione ordinaria.

Viene infatti disposto che per le CIG ordinarie richieste dall’1 luglio al 31 dicembre 2021 non sarà dovuto il contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 148/2015.

A fronte di questo beneficio, però, le aziende beneficiarie saranno soggette al blocco dei licenziamenti limitatamente al periodo del trattamento di integrazione utilizzato.

Cassa integrazione straordinaria per cessazione aziendale

Infine, l’art. 45 del Decreto sostegni-bis consente di autorizzare, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, una proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

 

Decreto sostegni – Nuovi trattamenti di integrazione salariale

Con il Decreto sostegni si assiste ad una ulteriore proroga delle misure di integrazione salariale, rafforzate sia negli stanziamenti finanziari che nella durata. Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate e i provvedimenti collegati:

Trattamenti di integrazione salariale

Il decreto prevede le seguenti proroghe dei trattamenti di cassa integrazione fruibili:

  • per la cassa integrazione ordinaria COVID vengono garantite ulteriori 13 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 30.06.2021;
  • per la cassa integrazione in deroga, ASO e FIS vengono garantite ulteriori 28 settimane da utilizzare nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021;
  • per la CISOA del settore agricolo vengono garantiti ulteriori 120 giorni utilizzabili nel periodo dall’1.4.2021 al 31.12.2021.

Le domande di accesso ai trattamenti andranno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.04.2021.

Blocco licenziamenti

Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici viene prorogato per tutti sino al 30 giugno 2021. Per le imprese che, a quella data, proseguono nell’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, il divieto prosegue fino al 31 ottobre 2021.

È possibile derogare al divieto solo nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività o messa in liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività
  • fallimento (quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa)
  • accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Con il Decreto Ristori assistiamo ad un nuovo ampliamento degli strumenti di protezione dei lavoratori, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

È infatti possibile richiedere trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 per una durata massima di 6 settimane nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.

Per usufruire delle 6 nuove settimane è necessario che sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto agosto e che detto periodo sia già decorso. Questa limitazione non si applica alle attività economiche appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, i cui codici di attività si riportano per comodità:

  • 493210 – Trasporto con taxi
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
  • 551000 – Alberghi
  • 552010 – Villaggi turistici
  • 552020 – Ostelli della gioventù
  • 552030 – Rifugi di montagna
  • 552040 – Colonie marine e montane
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
  • 561011-Ristorazione con somministrazione
  • 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 561030-Gelaterie e pasticcerie
  • 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 561042-Ristorazione ambulante
  • 561050-Ristorazione su treni e navi
  • 562100-Catering per eventi, banqueting
  • 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
  • 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
  • 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
  • 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
  • 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
  • 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
  • 823000-Organizzazione di convegni e fiere
  • 855209 – Altra formazione culturale
  • 900101 – Attività nel campo della recitazione
  • 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
  • 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
  • 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
  • 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
  • 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
  • 931110-Gestione di stadi
  • 931120-Gestione di piscine
  • 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
  • 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
  • 931200-Attivita’ di club sportivi
  • 931300-Gestione di palestre
  • 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
  • 931999-Altre attività sportive nca
  • 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
  • 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
  • 932930-Sale giochi e biliardi
  • 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
  • 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
  • 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
  • 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
  • 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
  • 960420-Stabilimenti termali

Per accedere alle nuova misure sarà dovuto un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto del fatturato aziendale del 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre 2019. Nello specifico il contributo sarà pari:

  • al 9% della retribuzione globale spettante ai lavoratori per i quali si chiede il beneficio, se la riduzione del fatturato nel primo semestre è stata inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale spettante ai lavoratori per i quali si chiede il beneficio, in caso di nessuna riduzione di fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

  • dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
  • dai datori di lavoro che hanno iniziato l’attività di impresa successivamente all’1 gennaio 2019
  • dai datori di lavoro appartenenti all’elenco di attività danneggiate così come sopra riportate

Le domande di accesso dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.11.2020.

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