Con il Decreto Ristori assistiamo ad un nuovo ampliamento degli strumenti di protezione dei lavoratori, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.
È infatti possibile richiedere trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 per una durata massima di 6 settimane nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.01.2021.
Per usufruire delle 6 nuove settimane è necessario che sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto agosto e che detto periodo sia già decorso. Questa limitazione non si applica alle attività economiche appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, i cui codici di attività si riportano per comodità:
- 493210 – Trasporto con taxi
- 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
- 551000 – Alberghi
- 552010 – Villaggi turistici
- 552020 – Ostelli della gioventù
- 552030 – Rifugi di montagna
- 552040 – Colonie marine e montane
- 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011-Ristorazione con somministrazione
- 561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561030-Gelaterie e pasticcerie
- 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042-Ristorazione ambulante
- 561050-Ristorazione su treni e navi
- 562100-Catering per eventi, banqueting
- 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- 591400-Attivita’ di proiezione cinematografica
- 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e Spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
- 799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
- 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 823000-Organizzazione di convegni e fiere
- 855209 – Altra formazione culturale
- 900101 – Attività nel campo della recitazione
- 900109 – Altre rappresentazioni artistiche
- 900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
- 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
- 931110-Gestione di stadi
- 931120-Gestione di piscine
- 931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 931190-Gestione di altri impianti sportivi nca
- 931200-Attivita’ di club sportivi
- 931300-Gestione di palestre
- 931910-Enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi
- 931999-Altre attività sportive nca
- 932100-Parchi di divertimento e parchi tematici
- 932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 932930-Sale giochi e biliardi
- 932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
- 960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie
- 960420-Stabilimenti termali
Per accedere alle nuova misure sarà dovuto un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto del fatturato aziendale del 1° semestre 2020 rispetto al 1° semestre 2019. Nello specifico il contributo sarà pari:
- al 9% della retribuzione globale spettante ai lavoratori per i quali si chiede il beneficio, se la riduzione del fatturato nel primo semestre è stata inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale spettante ai lavoratori per i quali si chiede il beneficio, in caso di nessuna riduzione di fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto:
- dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
- dai datori di lavoro che hanno iniziato l’attività di impresa successivamente all’1 gennaio 2019
- dai datori di lavoro appartenenti all’elenco di attività danneggiate così come sopra riportate
Le domande di accesso dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro il 30.11.2020.