Bonus edilizi: dal “taglia crediti” un’ulteriore stretta in sede di conversione

La conversione in legge del Decreto agevolazioni fiscali n. 39/2024, detto anche “taglia crediti”, conferma la stretta sull’utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi.

Banche e intermediari finanziari

Una parte della stretta riguarda le banche e gli altri intermediari finanziari (ma che avrà ovvie ripercussioni anche sulle possibilità che questi soggetti accettino le residue cessioni di crediti da bonus edilizi).

Per detti soggetti non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta, derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, con:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Inoltre, qualora l’acquisto del credito da parte della banca o dell’intermediario finanziario sia avvenuto ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a partire dall’anno 2025 il credito residuo viene spalmato in 6 rate annuali di pari importo in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti e tali rate non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite. Per evitare la tagliola, banche e intermediari finanziari dovranno inviare un’apposita comunicazione entro il 31.12.2024, attestando tale circostanza.

Stop alla cessione delle rate residue

Mentre viene confermata, per gli interventi effettuati dal 2024, la spalmatura in dieci anni per superbonus, sismabonus (anche acquisti) e bonus barriere architettoniche, il decreto di conversione introduce una tagliola che tocca la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni derivanti da spese per i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Quindi per chi ha optato per l’utilizzo in detrazione anche di una sola rata dei bonus, è preclusa la cessione delle rate successive, rendendo quindi possibile solo l’utilizzo in dichiarazione (sempre che vi sia capienza).

Riduzione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

Per gli interventi classici di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, per i quali la detrazione spetta nella misura del 50%, viene prevista una riduzione della stessa al 30%, a partire dall’1.1.2028 e fino al 31.12.2033.

Bonus edilizi, ancora novità in arrivo.

La normativa sui bonus edilizi è ormai oggetto di quotidiane attenzioni da parte del legislatore, anche a causa dei suoi pesanti effetti sulla finanza pubblica.

In sede di conversione del D.L. 39/2024 sono state quindi apportate ulteriori modifiche che, salvo sorprese, dovrebbero permanere anche nella versione finale del provvedimento.

Un intervento riguarda la detrazione per ristrutturazioni edilizie, attualmente fruibile nei limiti del 50% dell’intervento e con un massimale di spesa di 96.000 euro. Con un emendamento è stato previsto che l’aliquota della detrazione, che scenderà comunque dal 2025 al 36% con un tetto di spesa di 48.000 euro, verrà ridotta ulteriormente al 30% per il periodo 2028-2033.

Molti degli interventi riguardano invece il superbonus, per il quale è stato previsto:

  • la detraibilità in 10 anni per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche;
  • il divieto di cessione delle rate residue per chi ha già utilizzato le rate precedenti in dichiarazione;
  • il divieto per banche e assicurazioni di compensare, dal 2025, i crediti d’imposta acquisiti con contributi previdenziali e assicurativi;
  • la detraibilità in 10 anni, a partire dal 2025, per i crediti d’imposta acquisiti da banche e altri intermediari finanziari ad un prezzo inferiore al 75%;
  • la previsione di un intervento dei Comuni nei controlli sulle frodi superbonus, con il riconoscimento di una quota del 50% del recuperato.

Novità che restringono ulteriormente gli spazi di manovra per i bonus edilizi.

Omessa o tardiva comunicazione ENEA: la Cassazione apre uno spiraglio

Una recente sentenza della Cassazione, la n. 7657/2024, crea una breccia nel granitico convincimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rilevanza della comunicazione ENEA in caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Finora l’Agenzia, confortata anche da parte di giurisprudenza e, in particolare, dall’ordinanza n. 34151/2022 della Corte di Cassazione, aveva affermato che il mancato invio o l’invio tardivo della comunicazione Enea comportava la perdita del beneficio (mentre la perdita non si verificava nel solo caso di interventi di mera ristrutturazione che beneficiavano del bonus al 50%).

Secondo l’ultimo intervento della Suprema Corte, non esiste alcun provvedimento che commini la decadenza dei benefici fiscali in caso di omesso o tardivo invio della prescritta comunicazione. Il fatto che il tenore letterale della norma, contenuta nel D.M. 19.02.2007, parli di soggetti “tenuti” all’invio della comunicazione, non è sufficiente per farne discendere la decadenza del beneficio.

La comunicazione avrebbe quindi solo fini statistici, volti a monitorare e valutare l’entità del risparmio energetico, e l’Agenzia dovrebbe invece concentrare il proprio controllo alla prova, da parte del contribuente, che le spese portate in detrazione siano state effettivamente sostenute in relazione agli interventi oggetto di agevolazione.

Una buona notizia per chi è incorso in una omessa e tardiva comunicazione e potrà quindi contare su questo pronunciamento per evitare il disconoscimento del beneficio.

Superbonus: nuova stretta su cessione e sconto in fattura

Con un decreto-legge non preannunciato, approvato nella seduta del 26 marzo 2024, il Governo attua un’ulteriore stretta sulle residue possibilità di utilizzo del superbonus, e degli altri bonus edilizi, nella forma dello sconto in fattura e della cessione del credito. Vediamo in dettaglio le modifiche approvate.

Terzo settore, IACP, Cooperative di abitazione

La prima modifica riguarda l’eliminazione delle residue casistiche in cui era ancora possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, cioè quelle previste per il Terzo Settore, gli IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, salvo che entro la data di entrata in vigore del decreto non sia stato acquisito il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la loro realizzazione.

Aree terremotate

Per le aree terremotate la possibilità di cessione/sconto è stata mantenuta ma solo con tetto di spesa massimo fissato in 400 milioni di euro. In tutti gli altri casi, la possibilità di cessione/sconto dopo l’entrata in vigore del decreto viene meno.

Barriere architettoniche

L’eliminazione della cessione/sconto viene estesa anche alle residue casistiche previste per il bonus barriere architettoniche, cioè:

  • condomini, per interventi realizzati su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
  • persone fisiche con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (salvo che nel nucleo familiare non fosse presente un soggetto in condizioni di disabilità)

Anche qui l’opzione è salva solo se, prima dell’entrata in vigore del decreto, è stato presentata richiesta del titolo abilitativo e siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la loro realizzazione.

In tutti gli altri casi, cessione e sconto non sono più applicabili

Lavori prenotati prima del 16 febbraio 2023

Stop alla cessione/sconto anche per tutte le CILAS presentate prima del 16 febbraio 2023 – che finora consentivano il beneficio – nel caso in cui alla data del 30 marzo 2024 non sia stata pagata nessuna fattura collegata a lavori effettivamente realizzati.

Remissione in bonis

Viene infine eliminata la c.d. remissione in bonis, cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro, di inviare le comunicazioni di cessione/sconto entro il 15 ottobre 2024. Il 4 aprile 2024 rappresenta quindi l’ultima spiaggia per chi volesse operare la cessione/sconto integrale per le spese sostenute nel 2023 e per la cessione delle rate residue degli anni precedenti.

Comunicazione informativa

Il decreto introduce un obbligo di comunicazione per tutti i bonus edilizi al fine di acquisire informazioni sull’entità dei crediti agevolabili.

In particolare dovranno essere comunicati:

  • i dati catastali relativi agli immobili oggetto di intervento;
  • le spese sostenute nel 2024 fino alla data di entrata in vigore del decreto;
  • le spese che prevedibilmente verranno sostenute nel 2024 e nel 2025;
  • le percentuali di detrazioni spettanti in relazione alle spese effettuate e da effettuarsi

Le comunicazioni andranno effettuate sia da chi aveva già ottenuto un titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2023 sia da chi ha ottenuto un titolo abilitativo nel 2024.

L’omessa trasmissione della comunicazione comporterà:

  • per i lavori già avviati prima dell’entrata in vigore del decreto, una sanzione amministrativa di euro 10.000;
  • per i lavori avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto, la decadenza dell’agevolazione fiscale

Contribuenti con debiti erariali

Infine il decreto prevede, per i soggetti titolari di crediti derivanti da interventi edilizi, che venga sospesa l’utilizzabilità dei crediti fino a concorrenza di quanto dovuto in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Crediti da bonus edilizi acquistati ad un valore inferiore al nominale: sono imponibili?

Con una risposta ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla qualificazione dei differenziali tra i valori dei bonus edilizi acquistati e il prezzo pagato.

Nel caso specifico uno studio associato di commercialisti intendeva acquistare dei crediti derivanti da bonus edilizi ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, chiedendo all’Agenzia delle Entrate se la differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato fosse da sottoporre a imposizione.

L’Agenzia, in primo luogo, evidenzia che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.

In assenza di uno specifico intervento normativo, l’Agenzia ritiene ci si debba agganciare alle norme generali sulla determinazione del reddito e, in funzione di ciò, esclude che il suddetto differenziale risulti essere reddito di capitale, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso.

In funzione di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene non rilevante, e quindi non imponibile, detto provento per i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
  • associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni

Lo studio associato non dovrà quindi sottoporre ad imposizione il differenziale maturato sui crediti acquistati.

Il Decreto bollette definisce i limiti di responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi

Con la definitiva conversione in legge del c.d. “Decreto bollette” è divenuto più chiaro il confine della responsabilità per chi acquista crediti derivanti da bonus edilizi.

In passato, infatti, uno degli elementi che aveva più frenato la possibilità di cedere crediti a banche e privati, era rappresentato dal rischio di vedersi coinvolti in eventuali truffe a monte del credito, con la conseguenza di non avere la certezza che il credito acquisito sarebbe stato pienamente utilizzabile (per non parlare, poi, dei possibili risvolti penali).

Con quest’ultimo Decreto si pone fine a questi dubbi, stabilendo una serie di documenti che il cessionario deve richiedere che, se in suo possesso, lo esonerano da responsabilità.

Chiunque voglia acquistare un credito da bonus edilizi dovrà quindi procurarsi i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi o, in caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori e della circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo
  • notifica preliminare all’ASP o, se non dovuta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesta
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto di interventi o, in caso di immobili ancora non censiti, domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e relativi pagamenti
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge e delle ricevute di presentazione
  • in caso di interventi su parti comuni, delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese
  • per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli superbonus, la documentazione prevista dal c.d. “Decreto Requisiti” o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che uno o più documenti non sono necessari
  • visto di conformità
  • nel caso in cui la controparte della cessione sia assoggettata ad obblighi antiriciclaggio, attestazione di osservanza degli obblighi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. 231/2007
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione di cui alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
  • contratto di appalto sottoscritto tra committente ed impresa che ha realizzato i lavori.

Il Decreto specifica comunque che il mancato possesso di parte della documentazione da parte dell’acquirente non costituisce di per se causa di responsabilità solidale in quanto il cessionario può fornire, con qualsiasi mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Superbonus: per il 2022 possibilità di detrazione in 10 anni

Tra gli emendamenti presentati in Commissione Finanze in sede di conversione del Decreto Cessioni, uno di quelli sicuramente più attesi è rappresentato dall’aumento dei tempi di detrazione per il superbonus, quantomeno per le spese relative all’anno 2022.

Come ormai risaputo, le difficoltà di capienza delle banche e degli intermediari finanziari ha lasciato col cerino in mano molti soggetti che, avendo sostenuto spese rientranti nel perimetro agevolativo nell’anno 2022, si sono di colpo ritrovati senza la possibilità di cedere il credito e con l’unica opzione, quindi, della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

La normativa superbonus di cui al D.L. 34/2020, però, prevede la possibilità di detrazione della spesa in sole 4 rate fatto che, associato ad importi spesso elevati, ha portato molti soggetti incapienti o parzialmente incapienti a trovarsi di fronte alla concreta possibilità di perdere in tutto o in parte l’agevolazione.

Con l’emendamento votato in Commissione Finanze, e che dovrebbe passare anche l’esame dell’Aula visto che sul provvedimento è stata posta la fiducia, consente adesso di poter optare per una detrazione del superbonus in un tempo più lungo, pari a 10 anni, quantomeno per le spese sostenute nel 2022.

Detta opzione, però, partirebbe dal 2024 con la conseguenza che, per l’anno 2023, nessun importo andrebbe portato in detrazione in dichiarazione, pena la perdita della possibilità offerta dall’emendamento.

La possibilità andrà attentamente valutata, verificando in particolar modo se la ripartizione in 10 anni, sulla base della propria situazione reddituale attuale e di prospettiva, consentirà un recupero pieno della detrazione spettante. In alternativa si dovrà sempre cercare la via della cessione a privati o a banche ed intermediari finanziari, adesso possibile sino al 30 novembre 2023 attraverso l’istituto della remissione in bonis.

Bonus edilizi: con il venir meno della responsabilità solidale, problemi per i vecchi crediti

Il Decreto Aiuti-bis è intervenuto per sbloccare l’empasse sulla circolazione dei crediti connessi con i bonus edilizi qualificando meglio le casistiche in cui si verifica la cosiddetta “responsabilità solidale”, cioè quando l’acquirente di un credito (anche lo stesso fornitore che ha accettato lo sconto in fattura) può essere considerato responsabile nel caso in cui il credito ceduto/scontato risulti poi inesistente.

L’intervento legislativo specifica che la responsabilità si limita esclusivamente ai casi di dolo o colpa grave, escludendo la colpa lieve. Chi acquista è quindi responsabile soltanto se connivente in una frode o se, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.

Questa limitazione di responsabilità non è, però, per tutti. Essa è infatti limitata soltanto ai crediti che circolano assistiti da visti di conformità, asseverazioni di congruità e attestazioni tecniche. E per tutti gli altri?

La domanda è lecita perché esistono ancora in circolazione due tipologie di crediti non assistiti da visto e asseverazione:

  • i crediti per le spese sostenute sino al 12 novembre 2021, quando ancora visto e asseverazioni non erano neanche previsti legislativamente
  • i crediti per le spese relative a interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, per i quali visto e asseverazioni non sono necessari

Per questi crediti il Decreto Aiuti-bis offre una possibilità di ravvedimento “ora per allora” per ottenere la limitazione della responsabilità: acquisire oggi il visto di conformità e l’asseverazione anche per i crediti che non lo prevedono.

Questa disposizione avrà quindi verosimilmente due conseguenze:

  • per i crediti ormai circolanti e sprovvisti di visto e asseverazione, si tenterà di sanare le mancanze documentali con gravi difficoltà, visto che per molte cose sarà necessario ottenere la collaborazione del primo cedente;
  • per i nuovi crediti che potrebbero circolare senza visto e asseverazione – quelli cioè legati ad interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro – i cessionari chiederanno visto e asseverazioni anche quando non necessari, rendendo più lente e onerose le pratiche di cessione.

Maxi-proroga per le detrazioni su interventi edilizi

Con l’approvazione della Legge di Bilancio sono tante le novità, già preannunciate, e che riguardano il mondo delle detrazioni su interventi edilizi. Vediamo quali.

Superbonus 110%

In materia di superbonus, la proroga più consistente è quella che investe i condomini e gli immobili da due a quattro unità anche se posseduti da un singolo proprietario. Per questi immobili è prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione spettante:

  • 110% delle spese sostenute fino al 2023
  • 70% spese sostenute per il 2024
  • 65% spese sostenute per il 2025

La medesima estensione viene estesa alle ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Una mini proroga scatta anche per le unità autonome, per le quali il superbonus potrà essere richiesto per le spese sostenute per tutto il 2022, a condizione che entro il 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Infine è prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023 o fino al 31 dicembre 2023 se entro giugno 2023 sarà completato almeno il 60% dell’intervento complessivo, analogamente a quanto già previsto per gli IACP.

Vengono poi eliminati i termini specifici previsti per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (30.06.2022) che adesso seguiranno le medesime tempistiche degli altri interventi superbonus.

Le proroghe si applicheranno anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Ristrutturazioni edilizie

Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, che a regime prevedono una percentuale di detrazione del 36% sulle spese sostenute, vengono prorogate al 50% fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione ritornerà al 36%.

Ecobonus

Le detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Sismabonus

Le detrazioni per interventi anti-sismici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus facciate

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la percentuale detrazione scende dal 90% al 60%. Dall’1 gennaio 2023 la detrazione scompare.

Bonus verde

La detrazione del 36% sugli interventi di sistemazione a verde viene prorogata al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus mobili

Il bonus viene prorogato al 31 dicembre 2024 ed è sempre pari al 50% della spesa, ma il limite di spesa scende ad Euro 10.000 nel 2022 e ulteriormente ad Euro 5.000 nel 2023 e nel 2024.

Detrazione barriere architettoniche

Per l’anno 2022 viene introdotta una particolare detrazione per l’abbattimento di barriere architettoniche, gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per la bonifica dei materiali in caso di sostituzione dell’impianto. La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta da ripartire in 5 quote annuali, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Arriva il bonus per la vendita di prodotti sfusi

A due anni dal decreto che l’ha istituito (il decreto Clima del 2019) è stato finalmente approvato il decreto attuativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico per il c.d. “bonus antiplastica”, che ha l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica mettendo i consumatori nella condizione di poter acquistare prodotti senza imballaggio.

Soggetti interessati

La misura riguarda gli esercizi vicinato e le medie strutture di vendita, così intesi:

  • esercizi di vicinato:
    • negozi non superiori a 150 metri quadri posti in Comuni con popolazione sotto i 100mila abitanti
    • negozi non superiori a 250 metri quadri posti in Comuni con popolazione da 100mila abitanti in sù
  • medie strutture di vendita:
    • negozi tra 150 e 1500 metri quadri posti in Comuni con popolazione sotto i 100mila abitanti
    • negozi tra 250 e 2500 metri quadri posti in Comuni con popolazione da 100mila abitanti in su

Tipologie di spesa

Le spese finanziabili, visto il ritardo con cui è stato approvato il decreto attuativo, possono riguardare sia il 2020 che il 2021 e dovranno essere attestate dal Presidente del Collegio Sindacale (per i soggetti che si devono dotare per opzione o per legge di detto organo), da un revisore legale, da un commercialista, da un perito commerciale, da un consulente del lavoro o da un responsabile di un Caf.

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

  • la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento;
  • l’allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
  • per la pubblicità dell’iniziativa.

Importo del contributo

Il contributo potrà raggiungere fino a 5.000 euro, sarà a fondo perduto e comporterà che l’esercizio di detta attività di vendita dovrà proseguire per almeno 3 anni, pena la revoca del contributo. L’esercente non potrà vendere i prodotti con contenitori monouso ma potrà applicare il meccanismo della cauzione.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda andrà presentata utilizzando un’apposita piattaforma in corso di predisposizione da parte del Ministero della Transizione Ecologica e coi seguenti termini:

  • entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma, per le spese relative al 2020
  • entro il 30 aprile 2022, per le spese relative al 2021
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