Bonus mamma 2025: integrazione al reddito per le lavoratrici con due o più figli

Per il 2025 arriva un nuovo sostegno economico alle lavoratrici madri: il bonus mamma, un’integrazione al reddito prevista dal D.L. 95/2025, art. 6, che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 e rinviato al 2026.

La misura è pensata come intervento transitorio per garantire continuità alle agevolazioni destinate alle madri lavoratrici, in attesa dell’entrata in vigore della decontribuzione strutturale.

Chi può beneficiarne

Il bonus spetta alle lavoratrici madri, sia dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che autonome o iscritte alla Gestione Separata, con due o più figli e un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.

Sono previste due fasce di beneficio:

  • € 40 al mese fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, per le madri con due figli;
  • € 40 al mese fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per le madri con tre o più figli, purché non titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamma:

  • non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
  • non incide sull’ISEE, quindi non influenza l’accesso ad altre prestazioni agevolate.

A quanto ammonta e come si riceve

L’integrazione è pari a 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di attività lavorativa o di lavoro autonomo.

L’erogazione avviene a cura dell’INPS, su domanda, e le mensilità maturate da gennaio a novembre 2025 saranno liquidate in un’unica soluzione a dicembre 2025.

Cosa cambia dal 2026

Dal 2026 l’integrazione verrà sostituita da un esonero dei contributi previdenziali che sarà così modulato:

  • per l’anno 2026:
    • mamme lavoratrici con 2 figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 10);
    • mamme lavoratrici con 3 o più figli:
      • in caso di contratto a tempo indeterminato, esonero contributivo totale della quota a carico della dipendente con un max di 3.000 euro l’anno fino al mese del compimento dei 18 anni del figlio più piccolo;
      • in caso di contratto a tempo determinato o di lavoro autonomo: bonus di 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto se il reddito annuo è sotto i 40.000 euro e il figlio più piccolo è under 18;
    • per l’anno 2027:
      • mamme lavoratrici con 2 figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 10);
      • mamme lavoratrici con 3 o più figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 18).

Ecobonus e bonus casa 2025: via alle comunicazioni ENEA

Con la messa on-line – dal 30 giugno 2025 – della nuova versione del portale bonusfiscali.enea.it, parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’invio delle comunicazioni relative agli interventi che accedono all’ecobonus e al bonus ristrutturazioni “ordinario” e che siano riconducibili ad interventi di efficientamento energetico.

Quali interventi rientrano

L’obbligo interessa sia gli interventi per i quali spetta la detrazione ecobonus (oggi al 50-65 % a seconda della tipologia) sia quelli per i quali spetta la detrazione bonus casa del 36/50 % prevista dall’art. 16-bis Tuir.

In particolare, per quanto riguarda l’ecobonus, si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

  • serramenti e infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa e caldaie a condensazione di classe A;
  • riqualificazione globale dell’edificio;
  • caldaie a condensazione e generatori di aria calda a condensazione;
  • pompe di calore;
  • scaldacqua a PDC;
  • coibentazione involucro opaco;
  • collettori solari;
  • generatori ibridi;
  • sistemi di building automation;
  • microgeneratori

mentre per quanto attiene al bonus casa, si tratta delle seguenti categorie di interventi:

  • interventi sull’involucro opaco dell’edificio;
  • interventi su infissi;
  • impianti tecnologici (collettori solari, caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore, impianti fotovoltaici, teleriscaldamento e building automation, ecc.);
  • elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Decorrenza dei 90 giorni

Per gli interventi conclusi fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, i 90 giorni utili a trasmettere la pratica decorrono dal 30 giugno: la scadenza da segnare in agenda è quindi lunedì 29 settembre 2025.

Stesso termine per i lavori chiusi nel 2024, ma con spese detratte (pagamenti) nel 2025.

A breve sarà inoltre pubblicato l’aggiornamento del portale “super-ecobonus” per gli interventi al 90 % (o 70-65 % nel 2025-26) ancora in corso.

Ecobonus: comunicazione obbligatoria o statistica?

Per il bonus ristrutturazioni l’invio all’ENEA ha valenza puramente statistica: la detrazione spetta anche se la comunicazione arriva in ritardo o non viene mai trasmessa.

Diverso, almeno secondo la prassi dell’Agenzia, il caso dell’ecobonus: l’omessa trasmissione costituirebbe causa di decadenza dall’agevolazione. Su questo punto, però, varie sentenze di Cassazione 2024-2025 qualificano l’adempimento come meramente informativo, non essenziale al beneficio. Finché le Entrate non recepiranno tale orientamento, la cautela impone di inviare sempre la comunicazione entro 90 giorni.

Esonero contributivo “Bonus giovani” 2024 2025: guida rapida

È stata emanata dall’Inps la circolare?90/2025 che chiarisce le regole operative dell’esonero previsto dall’art.?22 del?DL?60/2024 (decreto?Coesione) per le assunzioni stabili di under?35 mai occupati a tempo indeterminato.

Datori di lavoro beneficiari

Qualsiasi datore di lavoro privato, incluso il settore agricolo.

Sono però esclusi:

  • I rapporti di lavoro domestico
  • I rapporti di apprendistato
  • I rapporti di lavoro intermittente

Lavoratori agevolabili

L’agevolazione è concessa per l’assunzione di soggetti:

  • i che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il 35° anno di età;
  • che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.

È invece concessa l’assunzione di soggetti che hanno lavoratore precedentemente presso altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.

Periodo di applicazione

L’agevolazione si applica:

  • dall’1.9.2024 al 31.12.2025 per le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, per le assunzioni effettuate dall’1.9.2024 al 31.12.2025;
  • dal 31.2.2025 al 31.12.2025 per le assunzioni con sede di lavoro in area ZES.

La durata del beneficio è pari a 24 mesi.

Misura dell’incentivo

L’incentivo consente in un esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail e con i seguenti limiti:

  • 500 euro mensili per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale
  • 650 euro mensili per ciascun lavoratore operativo nelle sedi aziendali ubicate in area ZES

L’incentivo non può eccedere il 50?% dei costi salariali.

Condizioni da rispettare

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzioni, a licenziamenti individuali;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;

Incentivo e altre agevolazioni

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni a valere sulla medesima retribuzione (es. Decontribuzione Sud, incentivi donne/disabili, NASpI, edilizia) mentre è compatibile:

  • con la maggiorazione deduzione costo lavoro (DLgs?216/2023);
  • con l’esonero “parità di genere” (1?% IVS, max?€?50.000);
  • con le riduzioni contributive in capo al lavoratore (es. esonero madri).

Bonus assunzioni giovani e donne: firmati i decreti attuativi

Dopo una prima pubblicazione di marzo, successivamente ritirata per le polemiche relative al contenuto dell’agevolazione (limitata alle sole nuove assunzioni), vengono nuovamente pubblicati i decreti attuativi delle misure “Bonus giovani” e “Bonus donne” con qualche modifica che andremo ad approfondire nel prosieguo.

Bonus giovani

Il bonus spetta per le assunzioni di lavoratori:

  • che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di assunzione;
  • che non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato.

Un lavoratore che è già stato assunto con la misura “Bonus giovani” porta con sé in dote il beneficio anche qualora si trasferisca presso diverso datore di lavoro.

L’agevolazione non spetta:

  • per i rapporti di lavoro domestico;
  • per i contratti di apprendistato;
  • per le imprese in difficoltà o che abbiano ricevuto aiuti di Stato da restituire per effetto delle decisioni della Commissione europea.

L’agevolazione prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi Inail) per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore (650 euro per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ma con il vincolo di non eccedere il 50% dei costi salariali)

L’agevolazione ha la durata di 24 mesi e si applica alle assunzioni effettuate dall’1.9.2024 al 31.12.2025.

Bonus donne

Il bonus spetta per le assunzioni di lavoratrici:

  • disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti in Italia (in questo caso l’agevolazione ha durata 24 mesi);
  • donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un’alta disparità di genere (in questo caso l’agevolazione ha una durata di 12 mesi);
  • donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella zona ZES (in questo caso l’agevolazione ha durata 24 mesi).

Le assunzioni agevolate riguardano il periodo 1.9.2024 – 31.12.2025, salvo che per le assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi residenti nella zona ZES, per le quali l’agevolazione parte solo successivamente alla domanda d’incentivo.

È opportuno altresì chiarire che, per il bonus donne, è altresì previsto che l’assunzione debba generare un incremento occupazionale netto, cioè un aumento del numero dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti.

Per tutte le categorie agevolate, il bonus consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi Inail) per un importo massimo di 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice.

Bonus edilizi: dal “taglia crediti” un’ulteriore stretta in sede di conversione

La conversione in legge del Decreto agevolazioni fiscali n. 39/2024, detto anche “taglia crediti”, conferma la stretta sull’utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi.

Banche e intermediari finanziari

Una parte della stretta riguarda le banche e gli altri intermediari finanziari (ma che avrà ovvie ripercussioni anche sulle possibilità che questi soggetti accettino le residue cessioni di crediti da bonus edilizi).

Per detti soggetti non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta, derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, con:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Inoltre, qualora l’acquisto del credito da parte della banca o dell’intermediario finanziario sia avvenuto ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a partire dall’anno 2025 il credito residuo viene spalmato in 6 rate annuali di pari importo in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti e tali rate non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite. Per evitare la tagliola, banche e intermediari finanziari dovranno inviare un’apposita comunicazione entro il 31.12.2024, attestando tale circostanza.

Stop alla cessione delle rate residue

Mentre viene confermata, per gli interventi effettuati dal 2024, la spalmatura in dieci anni per superbonus, sismabonus (anche acquisti) e bonus barriere architettoniche, il decreto di conversione introduce una tagliola che tocca la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni derivanti da spese per i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Quindi per chi ha optato per l’utilizzo in detrazione anche di una sola rata dei bonus, è preclusa la cessione delle rate successive, rendendo quindi possibile solo l’utilizzo in dichiarazione (sempre che vi sia capienza).

Riduzione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

Per gli interventi classici di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, per i quali la detrazione spetta nella misura del 50%, viene prevista una riduzione della stessa al 30%, a partire dall’1.1.2028 e fino al 31.12.2033.

Bonus edilizi, ancora novità in arrivo.

La normativa sui bonus edilizi è ormai oggetto di quotidiane attenzioni da parte del legislatore, anche a causa dei suoi pesanti effetti sulla finanza pubblica.

In sede di conversione del D.L. 39/2024 sono state quindi apportate ulteriori modifiche che, salvo sorprese, dovrebbero permanere anche nella versione finale del provvedimento.

Un intervento riguarda la detrazione per ristrutturazioni edilizie, attualmente fruibile nei limiti del 50% dell’intervento e con un massimale di spesa di 96.000 euro. Con un emendamento è stato previsto che l’aliquota della detrazione, che scenderà comunque dal 2025 al 36% con un tetto di spesa di 48.000 euro, verrà ridotta ulteriormente al 30% per il periodo 2028-2033.

Molti degli interventi riguardano invece il superbonus, per il quale è stato previsto:

  • la detraibilità in 10 anni per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche;
  • il divieto di cessione delle rate residue per chi ha già utilizzato le rate precedenti in dichiarazione;
  • il divieto per banche e assicurazioni di compensare, dal 2025, i crediti d’imposta acquisiti con contributi previdenziali e assicurativi;
  • la detraibilità in 10 anni, a partire dal 2025, per i crediti d’imposta acquisiti da banche e altri intermediari finanziari ad un prezzo inferiore al 75%;
  • la previsione di un intervento dei Comuni nei controlli sulle frodi superbonus, con il riconoscimento di una quota del 50% del recuperato.

Novità che restringono ulteriormente gli spazi di manovra per i bonus edilizi.

Omessa o tardiva comunicazione ENEA: la Cassazione apre uno spiraglio

Una recente sentenza della Cassazione, la n. 7657/2024, crea una breccia nel granitico convincimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rilevanza della comunicazione ENEA in caso di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Finora l’Agenzia, confortata anche da parte di giurisprudenza e, in particolare, dall’ordinanza n. 34151/2022 della Corte di Cassazione, aveva affermato che il mancato invio o l’invio tardivo della comunicazione Enea comportava la perdita del beneficio (mentre la perdita non si verificava nel solo caso di interventi di mera ristrutturazione che beneficiavano del bonus al 50%).

Secondo l’ultimo intervento della Suprema Corte, non esiste alcun provvedimento che commini la decadenza dei benefici fiscali in caso di omesso o tardivo invio della prescritta comunicazione. Il fatto che il tenore letterale della norma, contenuta nel D.M. 19.02.2007, parli di soggetti “tenuti” all’invio della comunicazione, non è sufficiente per farne discendere la decadenza del beneficio.

La comunicazione avrebbe quindi solo fini statistici, volti a monitorare e valutare l’entità del risparmio energetico, e l’Agenzia dovrebbe invece concentrare il proprio controllo alla prova, da parte del contribuente, che le spese portate in detrazione siano state effettivamente sostenute in relazione agli interventi oggetto di agevolazione.

Una buona notizia per chi è incorso in una omessa e tardiva comunicazione e potrà quindi contare su questo pronunciamento per evitare il disconoscimento del beneficio.

Superbonus: nuova stretta su cessione e sconto in fattura

Con un decreto-legge non preannunciato, approvato nella seduta del 26 marzo 2024, il Governo attua un’ulteriore stretta sulle residue possibilità di utilizzo del superbonus, e degli altri bonus edilizi, nella forma dello sconto in fattura e della cessione del credito. Vediamo in dettaglio le modifiche approvate.

Terzo settore, IACP, Cooperative di abitazione

La prima modifica riguarda l’eliminazione delle residue casistiche in cui era ancora possibile beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, cioè quelle previste per il Terzo Settore, gli IACP e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, salvo che entro la data di entrata in vigore del decreto non sia stato acquisito il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la loro realizzazione.

Aree terremotate

Per le aree terremotate la possibilità di cessione/sconto è stata mantenuta ma solo con tetto di spesa massimo fissato in 400 milioni di euro. In tutti gli altri casi, la possibilità di cessione/sconto dopo l’entrata in vigore del decreto viene meno.

Barriere architettoniche

L’eliminazione della cessione/sconto viene estesa anche alle residue casistiche previste per il bonus barriere architettoniche, cioè:

  • condomini, per interventi realizzati su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
  • persone fisiche con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (salvo che nel nucleo familiare non fosse presente un soggetto in condizioni di disabilità)

Anche qui l’opzione è salva solo se, prima dell’entrata in vigore del decreto, è stato presentata richiesta del titolo abilitativo e siano iniziati i lavori o sia stato stipulato un accordo vincolante per la loro realizzazione.

In tutti gli altri casi, cessione e sconto non sono più applicabili

Lavori prenotati prima del 16 febbraio 2023

Stop alla cessione/sconto anche per tutte le CILAS presentate prima del 16 febbraio 2023 – che finora consentivano il beneficio – nel caso in cui alla data del 30 marzo 2024 non sia stata pagata nessuna fattura collegata a lavori effettivamente realizzati.

Remissione in bonis

Viene infine eliminata la c.d. remissione in bonis, cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro, di inviare le comunicazioni di cessione/sconto entro il 15 ottobre 2024. Il 4 aprile 2024 rappresenta quindi l’ultima spiaggia per chi volesse operare la cessione/sconto integrale per le spese sostenute nel 2023 e per la cessione delle rate residue degli anni precedenti.

Comunicazione informativa

Il decreto introduce un obbligo di comunicazione per tutti i bonus edilizi al fine di acquisire informazioni sull’entità dei crediti agevolabili.

In particolare dovranno essere comunicati:

  • i dati catastali relativi agli immobili oggetto di intervento;
  • le spese sostenute nel 2024 fino alla data di entrata in vigore del decreto;
  • le spese che prevedibilmente verranno sostenute nel 2024 e nel 2025;
  • le percentuali di detrazioni spettanti in relazione alle spese effettuate e da effettuarsi

Le comunicazioni andranno effettuate sia da chi aveva già ottenuto un titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2023 sia da chi ha ottenuto un titolo abilitativo nel 2024.

L’omessa trasmissione della comunicazione comporterà:

  • per i lavori già avviati prima dell’entrata in vigore del decreto, una sanzione amministrativa di euro 10.000;
  • per i lavori avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto, la decadenza dell’agevolazione fiscale

Contribuenti con debiti erariali

Infine il decreto prevede, per i soggetti titolari di crediti derivanti da interventi edilizi, che venga sospesa l’utilizzabilità dei crediti fino a concorrenza di quanto dovuto in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Crediti da bonus edilizi acquistati ad un valore inferiore al nominale: sono imponibili?

Con una risposta ad istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito alla qualificazione dei differenziali tra i valori dei bonus edilizi acquistati e il prezzo pagato.

Nel caso specifico uno studio associato di commercialisti intendeva acquistare dei crediti derivanti da bonus edilizi ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, chiedendo all’Agenzia delle Entrate se la differenza tra il valore nominale e il prezzo pagato fosse da sottoporre a imposizione.

L’Agenzia, in primo luogo, evidenzia che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale prevedendo, coerentemente, l'irrilevanza dell'eventuale differenziale ''negativo'' derivante dal mancato utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare ''in avanti'' o chiedere il rimborso dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata in ciascun anno.

In assenza di uno specifico intervento normativo, l’Agenzia ritiene ci si debba agganciare alle norme generali sulla determinazione del reddito e, in funzione di ciò, esclude che il suddetto differenziale risulti essere reddito di capitale, reddito di lavoro autonomo o reddito diverso.

In funzione di ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene non rilevante, e quindi non imponibile, detto provento per i seguenti soggetti:

  • persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
  • associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni

Lo studio associato non dovrà quindi sottoporre ad imposizione il differenziale maturato sui crediti acquistati.

Il Decreto bollette definisce i limiti di responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi

Con la definitiva conversione in legge del c.d. “Decreto bollette” è divenuto più chiaro il confine della responsabilità per chi acquista crediti derivanti da bonus edilizi.

In passato, infatti, uno degli elementi che aveva più frenato la possibilità di cedere crediti a banche e privati, era rappresentato dal rischio di vedersi coinvolti in eventuali truffe a monte del credito, con la conseguenza di non avere la certezza che il credito acquisito sarebbe stato pienamente utilizzabile (per non parlare, poi, dei possibili risvolti penali).

Con quest’ultimo Decreto si pone fine a questi dubbi, stabilendo una serie di documenti che il cessionario deve richiedere che, se in suo possesso, lo esonerano da responsabilità.

Chiunque voglia acquistare un credito da bonus edilizi dovrà quindi procurarsi i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi o, in caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori e della circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo
  • notifica preliminare all’ASP o, se non dovuta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesta
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto di interventi o, in caso di immobili ancora non censiti, domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e relativi pagamenti
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge e delle ricevute di presentazione
  • in caso di interventi su parti comuni, delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese
  • per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli superbonus, la documentazione prevista dal c.d. “Decreto Requisiti” o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che uno o più documenti non sono necessari
  • visto di conformità
  • nel caso in cui la controparte della cessione sia assoggettata ad obblighi antiriciclaggio, attestazione di osservanza degli obblighi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. 231/2007
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione di cui alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
  • contratto di appalto sottoscritto tra committente ed impresa che ha realizzato i lavori.

Il Decreto specifica comunque che il mancato possesso di parte della documentazione da parte dell’acquirente non costituisce di per se causa di responsabilità solidale in quanto il cessionario può fornire, con qualsiasi mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

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