Con l’approvazione della legge di bilancio 2026, prende il via l’ennesima rottamazione che interessa i
carichi affidati all’agente della riscossione. La misura consente di chiudere molti debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale e le spese, con una dilazione molto lunga fino al 2035.
Chi riguarda
La definizione agevolata riguarda:
- contribuenti persone fisiche e imprese;
- titolari di debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sono inclusi, in particolare, i debiti derivanti da:
- omesso versamento di imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA);
- controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
- omesso versamento di contributi INPS.
Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti veri e propri.
Come accedere
Per aderire alla definizione:
- il debito deve rientrare nei carichi affidati nel periodo 2000–2023;
- il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di adesione;
- è necessario rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi definibili.
La definizione è ammessa anche:
- per debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o crisi d’impresa;
- per carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni” decadute.
Il contribuente deve:
- presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica;
- indicare il numero di rate prescelte;
- segnalare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi alla rinuncia.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
- rende disponibili i carichi definibili nell’area riservata;
- comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto e il piano di pagamento.
Benefici spettanti
Aderendo alla rottamazione si ottengono i seguenti benefici:
- non si pagano:
- sanzioni;
- interessi di mora;
- somme aggiuntive sui contributi;
- aggio di riscossione;
- si pagano solo:
- il capitale;
- le spese di notifica;
- le spese per eventuali procedure esecutive.
Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con ultima scadenza 31 maggio 2035.
In caso di rateizzazione:
- dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo;
- ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.
Il mancato pagamento:
- dell’unica rata;
- di 2 rate anche non consecutive;
- oppure dell’ultima rata,
comporta la decadenza dalla definizione.
Effetti dell’adesione
Dalla presentazione della domanda:
- sono sospesi prescrizione e decadenza;
- sono bloccate nuove azioni esecutive;
- non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche;
- il contribuente è considerato non inadempiente ai fini:
- dei rimborsi fiscali;
- dei pagamenti da parte della PA;
- del rilascio del DURC.
Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso (salvo asta già aggiudicata).

