Con la legge di bilancio 2025 il credito d'imposta ZES unica per il settore primario è stato prorogato all'anno 2026, con una dotazione di 50 milioni di euro. Le imprese agricole, forestali e della pesca che realizzano investimenti nelle regioni del Mezzogiorno — e in alcune aree di Abruzzo, Marche e Umbria — possono presentare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 30 maggio 2026.
Soggetti interessati
Possono accedere al credito d'imposta le imprese attive, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, nei seguenti settori:
- Produzione primaria di prodotti agricoli (codici ATECO 01): microimprese, PMI e grandi imprese, con distinzione nelle intensità di aiuto;
- Settore forestale (codici ATECO 02);
- Pesca e acquacoltura (codici ATECO 03): con esclusione delle grandi imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
Sono invece escluse le imprese che svolgono in via principale o esclusiva attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (e non di produzione primaria), le imprese in difficoltà finanziaria ai sensi della normativa UE, e quelle destinatarie di ordini di recupero di aiuti illegittimi da parte della Commissione europea.
Interventi ammissibili
Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 15 novembre 2026 e devono essere destinati a strutture produttive — esistenti o di nuovo impianto — ubicate nella ZES unica. Il perimetro territoriale comprende le zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (deroghe ex art. 107.3.a TFUE), nonché le zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria (deroghe ex art. 107.3.c TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027.
Sono agevolabili:
- acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche tramite leasing finanziario;
- acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di importo inferiore a 50.000 euro.
Agevolazione concedibile
Il beneficio è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta. Le intensità massime di aiuto variano in base alla tipologia di impresa e di investimento:
- per le imprese agricole (produzione primaria):
- 65% in via ordinaria,
- 80% per investimenti con obiettivi ambientali, climatici o di benessere animale, e per giovani agricoltori.
- per le imprese forestali: 100%.
- per le imprese della pesca e acquacoltura:
- dal 50% al 100% secondo la finalità dell'investimento (sicurezza dei lavoratori, efficienza energetica, porti di pesca, acquacoltura, ecc.),
- con un'intensità dell'80% per gli investimenti con impatto ambientale positivo nel settore acquacoltura.
Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato e de minimis sugli stessi costi, a condizione che non venga superata l'intensità massima consentita. È cumulabile anche con agevolazioni che non costituiscono aiuti di Stato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da una certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti. Le imprese non obbligate alla revisione legale devono comunque rivolgersi a un revisore o società di revisione iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 39/2010.
Come presentare domanda
La comunicazione va presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.
Il credito spettante a ciascun beneficiario sarà determinato in proporzione alle risorse disponibili (50 milioni di euro): se il totale dei crediti richiesti supera il plafond, l'Agenzia delle Entrate pubblica una percentuale di riparto con apposito provvedimento del Direttore.

