Ulteriore contributo per i beneficiari di Resto al Sud in Sicilia

La Regione Siciliana, con Decreto Presidenziale n. 28/2020, ha definito il regolamento per l’attuazione delle agevolazioni a favore dei beneficiari del contributo “Resto al Sud” in Sicilia.

L’agevolazione consiste in un contributo, riconosciuto dall’anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi d’imposta decorrenti da quello di presentazione dell’istanza, a titolo:

  • di addizionale regionale Irpef
  • di tassa automobilistica per i mezzi necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso con l’istanza Resto al Sud o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti
  • di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l’acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell’attività.

Per accedere al contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare, dal 15 maggio al 31 maggio di ciascun anno (dal 15 al 31 dicembre, per l’anno 2020), un’istanza all’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento delle finanze e del credito, indicando:

  • gli identificativi dell’impresa
  • l’ubicazione dei locali dove si svolge l’attività economica
  • il settore di appartenenza
  • il limite di aiuto utilizzabile
  • l’ammontare complessivo del contributo richiesto
  • gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza
  • l’impegno al rispetto del «de minimis»
  • l’indicazione degli elementi indispensabili per la richiesta delle informazioni antimafia e del DURC
  • l'indicazione annua della stima dei versamenti su cui spetta il beneficio
  • la dichiarazione di essere soggetto beneficiario dell'agevolazione “Resto al Sud” e che e che non è stata disposta le revoca delle agevolazioni previste.

L’utilizzo del contributo è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell’istanza e comunque entro i limiti dell’importo maturato in ragione degli effettivi versamenti annui delle imposte effettuati nell’anno di presentazione dell’istanza e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre all’Assessorato, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Il contributo viene utilizzato esclusivamente in compensazione nei limiti dell’importo riconosciuto e a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato all’Assessorato.

In caso di incapienza il contribuente potrà utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il quarto annuo successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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