TFR e previdenza complementare: dal 1° luglio cambia tutto

Dal prossimo 1° luglio 2026 cambia il modo in cui i lavoratori dipendenti privati devono gestire il proprio TFR al momento dell'assunzione.

La Legge di Bilancio 2026 introduce un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare basato sul silenzio-assenso, con regole diverse a seconda della storia lavorativa del dipendente.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul Portale della Previdenza Complementare una serie di FAQ per orientare lavoratori, datori di lavoro e operatori in vista dell'entrata in vigore della riforma.

Chi è interessato

La nuova disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026.

Restano esclusi i dipendenti pubblici, i lavoratori domestici e, salvo diversa indicazione del decreto attuativo, i lavoratori intermittenti.

La norma distingue due categorie:

  • lavoratori di prima assunzione. Sono coloro il cui primo rapporto di lavoro subordinato viene instaurato dopo il 30 giugno 2026 e che non sono già titolari di una posizione di previdenza complementare.
  • lavoratori non di prima assunzione. Sono coloro che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato. Al momento dell'assunzione, questi lavoratori devono dichiarare al nuovo datore se hanno già un'adesione a un fondo pensione alimentata — in tutto o in parte — dal TFR, oppure se non ne hanno alcuna.

Come funziona il meccanismo del silenzio-assenso

Per i lavoratori di prima assunzione, il meccanismo è il seguente:

  • dal momento dell'assunzione, il lavoratore ha 60 giorni per esprimere una scelta sulla destinazione del TFR maturando. Può scegliere di aderire esplicitamente a un fondo pensione di sua scelta, oppure decidere di mantenere il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
  • se entro i 60 giorni il lavoratore non esercita il diritto di rinuncia, l’iscrizione al fondo si consolida definitivamente.

L'adesione automatica comporta il versamento non solo del TFR maturando per intero, ma anche del contributo del datore di lavoro e del contributo del lavoratore, se previsti dagli accordi applicabili. La contribuzione decorre dalla data di assunzione, non dalla scadenza dei 60 giorni.

Per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano di avere già un'adesione a un fondo pensione alimentata da TFR (totale o parziale), l'adesione automatica scatta anch'essa in automatico, salvo che il lavoratore opti esplicitamente per un diverso fondo pensione di sua scelta.

Per i lavoratori non di prima assunzione che dichiarano invece di non avere alcuna adesione precedente, l'adesione automatica non scatta: il TFR rimane in azienda o al Fondo Tesoreria INPS. Rimane comunque ferma la facoltà del lavoratore di cambiare idea in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione liberamente scelto.

Vale ricordare che la scelta di aderire alla previdenza complementare è irreversibile: una volta conferito il TFR a un fondo pensione, non è possibile tornare indietro.

Chi invece sceglie di mantenerlo in azienda può modificare tale scelta in qualunque momento.

Cosa deve fare il datore di lavoro

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a:

  • consegnare al lavoratore un'informativa sulla nuova disciplina, conservando traccia della consegna;
  • farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione sulla propria storia previdenziale pregressa, in modo da classificarlo correttamente tra "prima assunzione" e "non di prima assunzione";
  • consegnare il modulo per la scelta della destinazione del TFR, che aggiornerà l'attuale modello TFR2, diviso in Sezione 1 (Prima assunzione) e Sezione 2 (Successive assunzioni e TFR parziale);
  • una volta decorso il termine senza scelta esplicita, comunicare l'avvenuta adesione automatica al fondo di destinazione e avviare i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Il fondo pensione, a sua volta, notifica al lavoratore l'avvenuta iscrizione automatica.

I passaggi ancora in attesa di completamento

La piena operatività della riforma dipende dal completamento di tre passaggi istituzionali ancora pendenti:

  • le istruzioni COVIP sui requisiti minimi delle linee di investimento di default e il superamento del comparto garantito;
  • le direttive COVIP sull'adesione automatica, che chiariranno le casistiche complesse, il concetto di prima assunzione e le regole per i lavoratori riassunti;
  • il decreto interministeriale Lavoro-MEF per il rilascio del nuovo modello TFR2.

In attesa del completamento di questi adempimenti, il Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni transitorie sopra descritte per consentire ai datori di lavoro di operare correttamente già dal 1° luglio 2026.

Conclusioni

La riforma introduce un cambiamento di approccio significativo: chi non si esprime viene automaticamente iscritto a un fondo pensione.

Per i datori di lavoro il rischio principale è di natura procedurale: omettere l'informativa, non acquisire la dichiarazione del lavoratore o non gestire correttamente la scadenza dei 60 giorni espone a irregolarità nella gestione del TFR maturando.

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