Superbonus, nuovo massimale per interventi sul fotovoltaico

L’installazione di un impianto fotovoltaico acquista una nuova spinta con l'entrata in vigore del superbonus previsto dal decreto Rilancio, e guadagna anche un nuovo massimale di spesa, che dovrebbe essere autonomo rispetto a quello dei tradizionali lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16bis del Tuir, anche se influenzato dalla contemporanea presenza di questi interventi. Prima del Dl 34/20, le spese sostenute (anche in assenza di opere edilizie propriamente dette) per l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia erano “semplicemente” uno degli interventi di cui all'articolo 16-bis Tuir (in particolare, previsto dalla lettera h del comma 1 di tale disposizione) e, in quanto tale, la detrazione è sottoposta (fino al prossimo 31 dicembre) al limite complessivo di 96mila euro per unità immobiliare. In tale ammontare – che determina un risparmio fiscale del 50% in dieci anni - rientrano anche le spese per l’installazione di sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti stessi.

Tuttavia diversamente dagli altri lavori trainati volti al risparmio energetico il legislatore ha previsto un nuovo limite di spesa per l’installazione degli impianti fotovoltaici, precisamente 48 mila euro, nel limite di 2400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per singola unità immobiliare. Si tratta quindi di un limite autonomo rispetto a quello tradizionale dei 96 mila euro per unità immobiliare, che rimane intatto nel caso in cui, oltre all’intervento trainante, e all’impianto fotovoltaico, si decida di realizzare uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis del Tuir. In quest’ultimo caso va ricordato che lo stesso comma 5 dell’articolo 119 prevede che il limite di spesa per l’impianto fotovoltaico è ridotto a 1600 euro per kW di potenza nominale laddove l’installazione rientri nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione.

La super detrazione è riconosciuta, alle stesse condizioni e negli stessi limiti di importo, anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo la condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici è la cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito.

Due precisazioni:

  • L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’artico 42-bis del DL 162/19 non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale;
  • In caso di installazione da parte di tali soggetti di impianti fino a 200 kW, il super bonus del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l’eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista dall’artico 16-bis del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96000 euro riferito all’intero impianto.
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