Quali documenti produrre per ottenere il visto di conformità, utile ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente al Superbonus 110%?
Per rispondere a questa domanda, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e egli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato la check-list per il visto di conformità sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.
Il documento diffuso dai Commercialisti contiene due check-list, una relativa agli interventi di efficientamento energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza antisismica.
Per la fruizione diretta del Superbonus è riconosciuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Uno degli adempimenti richiesti per esercitare le due opzioni è l’acquisizione del visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione.
Pertanto, i professionisti devono sempre verificare i seguenti aspetti:
- il soggetto beneficiario ha tutte le caratteristiche per essere considerato tale;
- la tipologia di immobile sul quale vengono effettuati i lavori e tra quelle comprese dalla normativa;
- gli interventi possano beneficiare della detrazione del 110%.
Il visto di conformità potrà essere rilasciato sia al termine del singolo intervento, sia al termine di ogni stato di avanzamento lavori: sarà possibile effettuarne massimo 2 per intervento, nella misura minima del 30% del valore complessivo del preventivo di spesa.
Nel caso di cessione del credito per stati d'avanzamento, al commercialista viene richiesto di:
- controllare asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL);
- asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruita delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all'Enea;
- polizza RC del tecnico sottoscrittore dell'asseverazione e dell'attestazione di cui al punto precedente;
- autocertificazione attestante che lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce ad almeno il 30% dell'intervento previsto e che per lo stesso intervento non e stato superato il limite di 2 SAL;
- copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di opzione di cessione/sconto all'Agenzia delle Entrate riguardante i precedenti SAL (se presenti);
- attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
- consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Inoltre, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 Euro, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
- I tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile.