Con la circolare 8/2025, l’Agenzia delle Entrate scioglie alcuni dei dubbi che erano nati con l’entrata in vigore della nuova normativa applicabile alle detrazioni edilizie e che ha visto passare le percentuali applicabili in molti casi dal 50% al 36%, ma che aveva lasciato alcune problematiche irrisolte.
Il requisito dell’abitazione principale
Dal 2025, per beneficiare della detrazione al 50% è necessario, oltre ad essere titolare di un diritto di proprietà o reale di godimento, anche che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Rimaneva quindi il dubbio della spettanza della detrazione maggiorata in caso di trasferimento successivo alla fine dei lavori.
L’Agenzia conferma che il requisito può essere soddisfatto alla conclusione degli interventi: chi trasferisce la dimora dopo la ristrutturazione ottiene comunque l’aliquota maggiorata. In assenza di una data formale di «fine lavori» farà fede la destinazione ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui si utilizza la detrazione per la prima volta.
Pertinenze e parti comuni incluse
Altro chiarimento riguarda le pertinenze che, se vincolate all’abitazione principale, beneficiano della maggiorazione. La maggiorazione spetta anche per lavori effettuati esclusivamente sulle pertinenze.
Rimaneva poi il dubbio per gli interventi sulle parti comuni condominiali. In questo caso la detrazione spetterà maggiorata per i condomini che rispettano i requisiti già menzionati. Analogo via libera è stato dato per le parti comuni di edifici con un unico proprietario e per quelle relative a condomìni minimi.
Beneficiari
La circolare conferma che la detrazione spetta per i proprietari e i titolari di diritto reale di godimento, ivi inclusi i nudi proprietari.
Rimangono esclusi gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi che possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 36%. Lo stesso vale per chi stipula un contratto preliminare di compravendita e che potrà beneficiare dell’aliquota maggiorata solo dopo il rogito.
Abitazione principale del familiare
Il proprietario può godere della maggiorazione al 50% per i lavori effettuati su un immobile di sua proprietà ma che è dimora abituale di un suo familiare, a condizione di non avere un’altra casa propria già destinata ad abitazione principale. In quest’ultimo caso, infatti, il beneficio del 50% riguarderà soltanto quest’ultima.
Perdita dei requisiti negli anni successivi
Infine l’Agenzia precisa che la perdita dei requisiti per beneficiare del 50% negli anni successivi all’intervento (ad esempio la vendita dell’immobile) non fa venir meno la spettanza della detrazione maggiorata.