Registro dei titolari effettivi: comunicazioni entro l’11 dicembre 2023

È stato istituito, presso ogni Camera di Commercio, il Registro dei titolari effettivi al quale i soggetti obbligati dovranno comunicare i dati e le informazioni sulla propria titolarità effettiva entro l’11 dicembre 2023 e poi entro 30 giorni dopo ogni modifica. Il Registro è istituito nell’ambito della complessiva normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, consentendo un più facile adempimento dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.).

I soggetti obbligati all’adempimento sono i seguenti:

  • società per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, trust)

L’obbligo di invio è a carico:

  • degli amministratori, per le imprese dotate di personalità giuridica
  • del fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private

L’adempimento consiste nel comunicare al Registro l’identità dei propri titolari effettivi, seguendo tre criteri via via alternativi:

  • in primis sono titolari effettivi le persone che, in ultima istanza, anche attraverso altre società, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società;
  • se il precedente criterio non consente di identificare alcun titolare effettivo, si usa il criterio del controllo, identificandolo nella persona, o nel gruppo di persone, che tramite la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o per una influenza esercitabile nell’assemblea stessa, controllano di fatto la società/persona giuridica privata;
  • se anche così non è identificabile il titolare effettivo, si applicherà il criterio residuale, individuando il soggetto nel titolare dei poteri di amministrazione o direzione della società.

La comunicazione andrà fatta con modalità telematiche e l’omissione della stessa comporterà l’applicazione, in capo ai soggetti obbligati, di una sanzione da 103 euro a 1.032 euro.

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