Qualifica fiscale degli ETS: il doppio test dell'articolo 79 del Codice del Terzo settore

Dal 2026 gli enti del Terzo settore stabiliscono se sono commerciali o non commerciali con due verifiche numeriche consecutive, previste dall'articolo 79 del Codice del Terzo settore. La prima riguarda le singole attività di interesse generale e confronta ricavi e costi effettivi. La seconda riguarda l'ente nel suo complesso e confronta entrate commerciali e non commerciali. Dall'esito dipendono il calcolo del reddito e gli obblighi contabili e fiscali.

Soggetti interessati
Il doppio test riguarda gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, iscritti al RUNTS. Interessa in particolare gli enti che incassano corrispettivi per le proprie attività, anche quando operano in convenzione con la pubblica amministrazione, e quelli che si avvalgono di volontari. Le nuove regole si applicano dal 2026: per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2026.
Cosa prevede la norma

La qualifica dell'ente si costruisce in due passaggi: prima si qualifica ogni attività, poi l'ente nel suo insieme.
Primo test: le attività di interesse generale. Un'attività di interesse generale è non commerciale se è gratuita o se i corrispettivi non superano i costi effettivi. L'inserimento nell'elenco dell'articolo 5 non basta. Lo stesso vale per le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con la PA: il rapporto con l'ente pubblico non rende da solo l'attività non commerciale.
È ammessa una tolleranza: l'attività resta non commerciale se i ricavi superano i costi di non oltre il 6% e per non più di tre periodi d'imposta consecutivi.
Secondo test: l'ente nel suo complesso. Si confrontano due masse di entrate:

  • da un lato i proventi delle attività di interesse generale risultate commerciali e quelli delle attività diverse esercitate in forma d'impresa;
  • dall'altro le entrate non commerciali: contributi e sovvenzioni non corrispettivi, liberalità, quote associative, proventi qualificati non commerciali dal Codice e proventi delle attività di interesse generale che hanno superato il primo test.

I proventi da sponsorizzazione restano commerciali sul piano fiscale, ma sono esclusi da questo confronto. Si tiene inoltre conto del valore normale delle cessioni e delle prestazioni rese con modalità non commerciali, comprese quelle gratuite.
Se nello stesso periodo d'imposta i proventi commerciali superano le entrate non commerciali, l'ente diventa commerciale a prescindere dallo statuto. Non perde la qualifica di ETS sul piano civilistico, ma passa al regime fiscale degli enti commerciali.
Requisiti e condizioni: cosa conta nel primo test
Nel primo test contano i corrispettivi e i costi effettivamente sostenuti.
Entrate. Contano le somme che hanno natura di corrispettivo, comprese quelle pubbliche. Il nome non è decisivo: un contributo collegato da un rapporto di scambio alla prestazione resa entra nel test. Una sovvenzione a sostegno dell'attività o di un progetto, senza controprestazione, no.
Costi effettivi. La nozione è più ampia dei soli costi diretti. Rientrano:

  • i costi indiretti e generali riferibili all'attività, per la quota imputabile: sede, utenze, costi amministrativi e altri oneri comuni;
  • i costi finanziari e tributari;
  • gli ammortamenti dei beni strumentali, anche per gli enti in contabilità per cassa, se imputati secondo i principi contabili con criteri stabili nel tempo e coerenti con l'uso effettivo dei beni;
  • gli accantonamenti, se rappresentano costi certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nell'ammontare, anche se pagati in futuro, e se riferiti all'attività di interesse generale.

Costi figurativi. Non rientrano nei costi effettivi. È il caso dell'apporto dei volontari: ha un valore economico, ma non è un costo sostenuto dall'ente e non può essere sommato ai costi per ridurre il margine tra ricavi e costi.

Costi promiscui. Quando una spesa serve più aree dell'ente, il criterio generale è la ripartizione in proporzione ai ricavi. Sono ammessi criteri diversi se più coerenti con l'impiego reale delle risorse, purché oggettivi, documentabili e mantenuti nel tempo.

Più attività. Le attività omogenee per struttura e funzione possono essere valutate insieme. Quelle disomogenee vanno testate separatamente, guardando a indici come locali o personale comuni, costi promiscui, macrosettori ATECO diversi e contabilità distinte. Gli enti con entrate non superiori a 300.000 euro possono considerare le diverse attività come un'unica attività ai fini del test.

Decorrenza del cambio di qualifica e adempimenti contabili
A regime il cambio di qualifica produce effetti dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Per un ente con esercizio solare significa dal 1° gennaio dell'anno in cui emerge la prevalenza delle entrate commerciali.

Per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 vale invece una regola transitoria: il mutamento di qualifica, in entrambe le direzioni, decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica. Per gli enti solari sono il 2026 e il 2027.
Collegato a questo c'è l'articolo 87: entro tre mesi dal verificarsi dei presupposti, l'ente deve adeguare gli adempimenti alla natura commerciale. Deve includere i beni nell'inventario ed eseguire le registrazioni previste per la contabilità ordinaria.

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