Prestazioni occasionali ampliate dal 2023

Il contratto di prestazione occasionale prima della Legge di bilancio 2023

Il contratto di prestazione occasionale (da non confondere con la prestazione occasionale di lavoro autonomo, la cui disciplina è applicabile solo a detta categoria di lavoratori) è un particolare contratto con il quale l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificata, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i seguenti limiti di importo (per ogni anno solare):

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
  • per ciascun prestatore, per le attività di “steward” negli impianti sportivi di cui Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Possono fare ricorso a questo tipo di contratto:

  • professionisti
  • lavoratori autonomi
  • imprenditori
  • associazioni
  • fondazioni ed enti di natura privata
  • amministrazioni pubbliche
  • imprese agricole
  • persone fisiche

Per le persone fisiche il contratto di prestazione occasionale può essere attivato per piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare o insegnamento privato supplementare.

Per le imprese agricole e per le imprese operanti nel settore turistico è possibile impiegare esclusivamente soggetti operanti in una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
  • giovani con meno di 25 anni di età, studenti
  • persone disoccupate
  • percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito

Il ricorso a tale tipo di contratto è vietato:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le modifiche della Legge di bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 modifica alcuni aspetti del contratto di prestazione occasionale, ampliandone la portata.

In primo luogo viene elevato da 5.000 euro a 10.000 euro nel corso di un anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità di prestatori. Resta invece fermo il limite di 5.000 euro che potrà essere percepito da ogni singolo prestatore.

Vengono ampliati i settori in cui è possibile applicare la disciplina delle prestazioni occasionali, inserendo le attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, cdi cui al codice ATECO 93.29.1 e viene altresì ampliato il limite di dipendenti oltre il quale non è possibile ricorrere a questo tipo di contratto, che viene aumentato da 5 a 10 per tutti gli utilizzatori, incluse le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo.

Per le imprese alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo viene meno anche la restrizione che limitava l’utilizzo di prestazioni occasionali alle categorie dei titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, dei  giovani con meno di 25 anni di età che siano studenti, delle persone disoccupate e dei percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito.

Viene infine modificata la disciplina per il settore agricolo, abrogando quella precedente e introducendo, per il biennio 2023-2024, una nuova tipologia di prestazione occasionale in agricoltura.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

  1. persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  2. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  3. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi or-dine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  4. detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Le suddette condizioni andranno attestate dal lavoratore con una dichiarazione sostitutiva.

Il compenso percepito dal lavoratore è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

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