MODIFICA ALLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 sono state apportate modifiche alle attività consentite a seguito dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020. Le modifiche hanno effetto dal 26 marzo 2020.

In particolare dall'elenco delle attività consentite, sono state eliminate le seguenti:

13.94 - Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

22.1 - Fabbricazione di articoli in gomma

28.3 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

46.69.19 - Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Al contempo, alle attività consentite vengono aggiunte le seguenti:

    23.13 - Fabbricazione di vetro cavo

25.21 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92 - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

27.2 - Fabbricazione di batterie, di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30 - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio

82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese 

Viene poi specificato quanto segue: 

le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal decreto del MISE

le "Attività di call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal decreto del MISE

le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Per eventuali chiarimenti scrivi a info@studiomami.it

 

 

 

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