MISURE PER FAVORIRE LA LIQUIDITA’

E' stato pubblicato nella notte il DPCM n. 23 dell'8 aprile 2020 che introduce misure per favorire la liquidità di imprese, lavoratori e professionisti. Vediamo le principali misure del decreto:

MISURE PER FAVORIRE LA LIQUIDITA’

Art. 1 – Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Lo Stato, attraverso SACE S.p.A., fornisce garanzie alle banche per la concessione di credito alle seguenti condizioni:

  • la garanzia è valida per finanziamenti rilasciati entro il 31 dicembre 2020, con durata non superiore a 6 anni e possibilità di richiedere un preammortamento di 24 mesi;
  • l’impresa non deve essere tra quelle considerate in difficoltà ai sensi della normativa europea e non doveva risultare tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020
  • l’importo del prestito non deve essere superiore al maggiore tra:
    • il 25% del fatturato annuo del 2019
    • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (qualora l’impresa abbia iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 si dovrà attestare il costo del personale atteso per i primi due anni di attività)
  • la garanzia copre:
    • il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
    • l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia o con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro
    • il 70% per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro
  • il costo annuale della garanzia è pari:
    • per le PMI, a 25 punti base per il primo anno, 50 punti base per il secondo e il terzo anno e 100 punti base per il quarto, quinto e sesto anno
    • per le altre imprese, a 50 punti base per il primo anno, 100 punti base per il secondo e il terzo anno e 200 punti base per il quarto, quinto e sesto anno
  • le commissioni richieste dai soggetti eroganti devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere inferiore al costo del medesimo finanziamento rilasciato senza garanzia
  • l’impresa che chiede la garanzia si impegna:
    • a non approvare distribuzioni di dividendi o a riacquistare azioni proprie nel corso del 2020
    • a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
  • il finanziamento concesso deve essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti o attività imprenditoriali localizzati in Italia
  • per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro il rilascio della garanzia segue una procedura semplificata

L’efficacia della misura è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Art. 2 – Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Il decreto potenzia il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Art. 13 – Fondo centrale di garanzia PMI

Fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito
  • l’importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499
  • la percentuale di garanzia è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni con durata fino a 72 mesi
  • l’importo totale delle operazioni finanziare non può superare, alternativamente:
    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario, compresi gli oneri sociali, per il 2019 o per l’ultimo annuo disponibile. In caso di imprese costituite dall’1 gennaio 2019 l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività
    • il 25 per cento del fatturato totale per l’anno 2019
    • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499
  • l’importo della garanzia in riassicurazione è aumentato al 100% dell’importo garantito dai Confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie rilasciate da questi ultimo non superino la percentuale del 90% e non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito
  • è ammissibile la garanzia diretta del Fondo per l’80% e per la riassicurazione per il 90% dell’importo garantito dai Confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie rilasciate da questi ultimo non superino la percentuale dell’80%, in caso di rinegoziazione di debiti nel caso in cui venga concesso un finanziamento aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • per operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia
  • sono ammissibili alla garanzia con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione i nuovi finanziamenti concessi a favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza purché tali finanziamenti:
    • prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione
    • abbiano una durata fino a 72 mesi
    • abbiano un importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata o da altra idonea documentazione per i soggetti costituiti dopo l’1 gennaio 2019
    • l’importo non sia comunque superiore a 25.000 euro

per questa tipologia di finanziamenti il soggetto erogatore dovrà applicare un tasso di interesse che tenga conto solo dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e comunque inferiore ad un limite fissato dal decreto. La concessione della garanzia da parte del Fondo è effettuata senza valutazione del merito creditizio.

  • per i beneficiari con ricavi non superiori a 3.200.000 e la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza, la garanzia del Fondo può essere rilasciata in aggiunta a quella di Confidi sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

L’efficacia di parte delle misure è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Art. 14 – Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo e contributi in conto interessi

Il “Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi” può concedere garanzie sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per esigenze di liquidità di:

  • Federazioni Sportive Nazionali
  • Discipline sportive associate
  • Enti di promozione sportiva
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte negli appositi elenchi

L’Istituto per il credito sportivo può altresì concedere ai medesimi soggetti contributi in conto interessi su finanziamenti erogati dall’Istituto stesso o da altro istituto bancario.

Art. 12 – Fondo solidarietà mutui “prima casa”

Dal 9 aprile 2020 e per nove mesi viene eliminato il pre-requisito di almeno un anno di ammortamento del mutuo per poter accedere al fondo di solidarietà mutui “prima casa”.

SOSPENSIONI E RINVII

Art. 5 – Rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Viene differita all’1 settembre 2021 l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Art. 10 – Improcedibilità dei ricorsi e  richieste per dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Le richieste di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza presentate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Art. 11 – Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito ricompresi nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 sono sospesi per detto periodo, salvo espressa rinuncia.

L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione fino al 30 aprile 2020 in questo caso opera su:

  • termini per la presentazione al pagamento
  • termini per la levata del protesto o contestazioni equivalenti
  • termini per l’iscrizione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari
  • termini per l’invio del preavviso di revoca per l’emissione di assegni

I protesti o le contestazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, vanno da queste ultime cancellati. Per lo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto.

Art. 18 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo d’imposta, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 i seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
  • imposta sul valore aggiunto
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

Per i medesimi soggetti che abbiano ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, per beneficiare della sospensione è necessario un calo del fatturato o dei corrispettivi del 50%.

Gli stessi versamenti sono automaticamente sospesi, senza verifica di alcun requisitio, per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

Art. 19 – Sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Viene estesa al periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 la possibilità di non applicazione delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni, seguendo l’apposita procedura prevista dal Decreto “Cura Italia”.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6 – Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Le disposizioni previste per le società di riduzione del capitale, o eventuale scioglimento, in caso di riduzione del capitale per perdite che superano un terzo dello stesso o che lo riducono sotto il minimo legale, non si applicano fino al 31 dicembre 2020 per tutte le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi fino a tale data.

Art. 7 – Modifica temporanea dei principi di redazione del bilancio

La continuità aziendale, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si considera esistente se sussistente nell’ultimo bilancio chiuso al 23 febbraio 2020.

Art. 8 – Modifica temporanea della postergazione dei finanziamenti soci

I finanziamenti effettuati dai soci alle società fino al 31 dicembre 2020 non subiscono la postergazione rispetto a tutti gli altri crediti in caso di fallimento.

Art. 20 – Metodo previsionale acconti giugno

In caso di determinazione dell’acconto Irpef, Ires e Irap di giugno con il metodo previsionale, non si applicano sanzioni in caso di insufficiente versamento se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

Art. 24 – Termini agevolazioni prima casa

I termini previsti per beneficiare dell’agevolazione prima casa o ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Art. 30 – Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Viene introdotto uno specifico credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno determinati con decreto ministeriale.

Art. 41 – Disposizioni in materia di lavoro

Le disposizioni in materia di CIG ordinaria e in deroga sono applicabili anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

 

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