Iperammortamento 2026: le regole per la maggiorazione del costo dei beni strumentali

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 ha definito le modalità attuative della maggiorazione del costo di acquisizione prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti in beni strumentali tecnologici e digitali e per gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili denominata “Iperammortamento”.

La misura riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della maggiorazione le imprese che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'attività, rientranti nelle categorie tecnologiche e digitali individuate dalla normativa (4.0), oppure in impianti per produrre energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo della propria struttura produttiva.

Interventi ammissibili

Sono agevolabili:

  • i beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa;
  • gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, idraulico, biomasse), i relativi sistemi di accumulo, gli impianti di produzione di energia termica utilizzata come calore di processo, i trasformatori, i misuratori e i servizi ausiliari di impianto. Il dimensionamento degli impianti energetici non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi dell'anno precedente, e per ciascuna tipologia di impianto è previsto un costo massimo ammissibile per kW installato, differenziato per fascia di potenza e fonte energetica.

Agevolazione concedibile

La maggiorazione del costo, rilevante solo per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing, varia in funzione dell'ammontare complessivo annuo degli investimenti:

  • 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni;
  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni.

Il beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento dell'investimento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE ne confermi l'esito positivo.

Come presentare domanda

L'accesso avviene esclusivamente in via telematica tramite l'Area Clienti del sito del GSE, con accesso tramite SPID o CIE, e si articola in tre fasi successive:

  • la prima è la comunicazione preventiva, con cui l'impresa indica i dati identificativi proprie e della struttura produttiva e gli investimenti previsti.
  • una volta ricevuto l'esito positivo da parte del GSE, entro sessanta giorni l'impresa dovrà trasmettere la comunicazione di conferma, attestando il pagamento di almeno il 20% del costo del bene (oppure, per i beni in leasing, la stipula del contratto e l'ordine al fornitore)
  • al termine dei lavori, e comunque non oltre il 15 novembre 2028, andrà inviata la comunicazione di completamento, accompagnata da perizia tecnica asseverata e da certificazione contabile delle spese sostenute.

A questo si aggiunge un adempimento periodico annuale: entro il 20 gennaio di ogni anno va trasmessa una comunicazione sugli investimenti effettuati e sull'utilizzo previsto del beneficio, integrata entro il 30 giugno successivo con il relativo piano di ammortamento.

La piattaforma è operativa

Con provvedimento dell'11 giugno 2026, il Ministero ha fissato l'apertura della piattaforma GSE per le comunicazioni preventive a partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026. Le imprese possono quindi già avviare la prima fase della procedura. I termini per le comunicazioni di conferma e di completamento saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

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