Ogni contribuente fiscalmente residente in Italia che possiede attività o investimenti all’estero è obbligato a compilare il quadro RW del modello Redditi. Questo obbligo non riguarda solo il monitoraggio fiscale, ma è anche funzionale al calcolo delle imposte patrimoniali IVIE (per gli immobili all’estero) e IVAFE (per i prodotti finanziari esteri).
Chi deve compilare il quadro RW?
L’obbligo interessa:
- persone fisiche
- enti non commerciali
- società semplici e entità assimilate
che detengono:
- attività finanziarie (conti correnti, titoli, partecipazioni, cripto-attività, ecc.)
- investimenti patrimoniali (immobili, terreni, altre attività suscettibili di produrre reddito all’estero)
Sono esclusi, tra gli altri:
- coloro che hanno affidato le attività a intermediari finanziari italiani (se soggette a ritenuta o imposta sostitutiva)
- coloro che detengono conti esteri con un valore inferiore a 15.000 euro durante l’anno
- determinate categorie di lavoratori all’estero (personale diplomatico, lavoratori frontalieri, ecc.)
Modalità di valorizzazione
Immobili esteri:
- costo di acquisto da atto o contratto
- in caso di successione o donazione: valore dichiarato in successione/atto registrato
- per immobili in UE/SEE: valore catastale; se mancante, costo o valore di mercato
- in alternativa, valore di mercato al 31 dicembre o alla fine del periodo di detenzione
Altre attività patrimoniali estere:
- costo d’acquisto o valore di mercato all’inizio e alla fine del periodo
Attività finanziarie:
- se quotate: valore di borsa al 31 dicembre o fine detenzione
- se non quotate: valore nominale o di rimborso
- in caso di cessioni parziali: si applica il metodo LIFO (Last In, First Out), e pertanto si considerano cedute per prime le attività acquistate in data più recente.
IVIE e IVAFE
L’IVIE e l’IVAFE sono delle imposte patrimoniali che devono essere versate sugli investimenti all’estero.
In particolare, l’IVIE, acronimo di Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero, è un’imposta patrimoniale che colpisce tutti i possessori di immobili situati fuori dall’Italia.
I soggetti tenuti a versare l’IVIE sono i seguenti:
- società di persone (sas e snc);
- società semplici;
- associazioni professionali;
- trust e fondazioni;
- persone fisiche residenti in Italia indipendentemente dalla nazionalità.
L’IVAFE, invece, è l’Imposta sul Valore delle Attività all’Estero. Si tratta dell’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sono:
- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- trust e le fondazioni;
- società semplici e gli enti equiparati ad esse.
L’IVIE è pari all’1,06% del valore degli immobili esteri ma l’aliquota scende allo 0,4% se si tratta di immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia sarebbero classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’IVAFE è pari al 4 per mille del valore de prodotti finanziari detenuti, mentre è prevista in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio (34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per tutti gli altri soggetti).
Sanzioni
La mancata dichiarazione degli investimenti esteri può comportare il pagamento di sanzioni molto salate.
La sanzione, infatti, va dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati, che diventa dal 6% al 30% in caso di investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
È quindi importante informare prontamente il proprio commercialista se si possiedono investimenti esteri, in modo da evitare spiacevoli sorprese.

