Investimenti esteri: quali sono gli obblighi dichiarativi?

Ogni contribuente fiscalmente residente in Italia che possiede attività o investimenti all’estero è obbligato a compilare il quadro RW del modello Redditi. Questo obbligo non riguarda solo il monitoraggio fiscale, ma è anche funzionale al calcolo delle imposte patrimoniali IVIE (per gli immobili all’estero) e IVAFE (per i prodotti finanziari esteri).

Chi deve compilare il quadro RW?

L’obbligo interessa:

  • persone fisiche
  • enti non commerciali
  • società semplici e entità assimilate

che detengono:

  • attività finanziarie (conti correnti, titoli, partecipazioni, cripto-attività, ecc.)
  • investimenti patrimoniali (immobili, terreni, altre attività suscettibili di produrre reddito all’estero)

Sono esclusi, tra gli altri:

  • coloro che hanno affidato le attività a intermediari finanziari italiani (se soggette a ritenuta o imposta sostitutiva)
  • coloro che detengono conti esteri con un valore inferiore a 15.000 euro durante l’anno
  • determinate categorie di lavoratori all’estero (personale diplomatico, lavoratori frontalieri, ecc.)

Modalità di valorizzazione

Immobili esteri:

  • costo di acquisto da atto o contratto
  • in caso di successione o donazione: valore dichiarato in successione/atto registrato
  • per immobili in UE/SEE: valore catastale; se mancante, costo o valore di mercato
  • in alternativa, valore di mercato al 31 dicembre o alla fine del periodo di detenzione

Altre attività patrimoniali estere:

  • costo d’acquisto o valore di mercato all’inizio e alla fine del periodo

Attività finanziarie:

  • se quotate: valore di borsa al 31 dicembre o fine detenzione
  • se non quotate: valore nominale o di rimborso
  • in caso di cessioni parziali: si applica il metodo LIFO (Last In, First Out), e pertanto si considerano cedute per prime le attività acquistate in data più recente.

IVIE e IVAFE

L’IVIE e l’IVAFE sono delle imposte patrimoniali che devono essere versate sugli investimenti all’estero.

In particolare, l’IVIE, acronimo di Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero, è un’imposta patrimoniale che colpisce tutti i possessori di immobili situati fuori dall’Italia.

I soggetti tenuti a versare l’IVIE sono i seguenti:

  • società di persone (sas e snc);
  • società semplici;
  • associazioni professionali;
  • trust e fondazioni;
  • persone fisiche residenti in Italia indipendentemente dalla nazionalità.

L’IVAFE, invece, è l’Imposta sul Valore delle Attività all’Estero. Si tratta dell’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sono:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • trust e le fondazioni;
  • società semplici e gli enti equiparati ad esse.

L’IVIE è pari all’1,06% del valore degli immobili esteri ma l’aliquota scende allo 0,4% se si tratta di immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia sarebbero classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’IVAFE è pari al 4 per mille del valore de prodotti finanziari detenuti, mentre è prevista in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio (34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per tutti gli altri soggetti).

Sanzioni

La mancata dichiarazione degli investimenti esteri può comportare il pagamento di sanzioni molto salate.

La sanzione, infatti, va dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati, che diventa dal 6% al 30% in caso di investimenti detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

È quindi importante informare prontamente il proprio commercialista se si possiedono investimenti esteri, in modo da evitare spiacevoli sorprese.

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