Interpello: cosa cambia dal 2024

A seguito delle modifiche effettuate sullo Statuto del contribuente, dal 2024 sono previste modifiche all’interpello, cioè quell’istituto che consente di fare richieste all’amministrazione finanziaria in tema di interpretazione delle norme tributarie e non solo.

Il nuovo articolo 10-sexies dello Statuto ricapitola le modalità attraverso cui l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante. Gli strumenti individuati dall’articolo sono:

  1. circolari interpretative e applicative;
  2. consulenza giuridica;
  3. interpello;
  4. consultazione semplificata.

Una delle novità, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe ridurre proprio il riscorso all’interpello, è la c.d. consultazione semplificata, con la quale si prevede che le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni possono accedere gratuitamente a un’apposita banca dati contenente le risposte ad istanze di consulenza giuridica ed interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo, al fine di verificare l’esistenza di un precedente conforme al proprio problema con il dichiarato. Il ricorso all’interpello sarà quindi possibile solo nel caso in cui la banca dati non riporti una risposta univoca per il caso prospettato dal contribuente.

In merito all’interpello, vengono lasciate invariate le categorie dello stesso che si confermano essere:

  • interpello interpretativo (quando l’applicazione delle disposizioni tributarie, comporta condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione);
  • interpello qualificatorio (quando vi è la necessità della corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili);
  • interpello antiabuso (quando si chiede il parere dell’Agenzia sulla disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie);
  • interpello disapplicativo (quando si chiede la la disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario);
  • interpello probatorio (quando viene chiesta la verifica della sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge);
  • interpello al fine di valutare la sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge che disciplina l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Una importante novità è invece rappresentata dall’introduzione della regola dell’onerosità dell’interpello. Chi vuole accedere all’istituto dovrà quindi pagare un importo, che verrà stabilito con un prossimo decreto, facendo venir meno la gratuità dell’istituto.

Vengono altresì modificati i tempi di risposta all’interpello. Nel dettaglio l’amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni, termine sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione, precisandosi che se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l’amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell’amministrazione.

Si prevede infine una sorta di ultrattività della risposta visto che gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello.

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