Impresa familiare: profili civilistici e fiscali.

L’impresa familiare è un istituto che nasce con la riforma del diritto di famiglia per tutelare i familiari dell’imprenditore che prestavano ausilio allo stesso senza che vi fosse altro tipo di rapporto sottostante. Infatti, si ricorre all’impresa familiare come strumento residuale, quando tra i familiari e l’imprenditore non esiste un rapporto di lavoro diverso (es. rapporto di lavoro subordinato, rapporto societario, ecc.).

Possono partecipare all’impresa familiare le seguenti tipologie di soggetti:

  • il coniuge (o il soggetto unito civilmente)
  • i parenti entro il terzo grado
  • gli affini entro il secondo grado

Ai fini civilistici non sono richieste formalità particolari per la costituzione dell’impresa familiare, ma è sempre necessaria una manifestazione di volontà, espressa o tacita, dei familiari interessati. Ai fini fiscali è invece sempre necessaria la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione. Ciò significa:

  • che ai fini civilistici basta la manifestazione di volontà per costituire l’impresa familiare, con effetto immediato
  • che ai fini fiscali, in assenza della forma scritta, l’impresa familiare non ha alcun effetto.

Allo stesso modo, la cessazione dell’impresa familiare ai fini fiscali deve risultare da scrittura privata autenticata o atto pubblico al fine di provare con la data certa la cessazione della produzione del reddito da parte del collaboratore.

La costituzione dell’impresa familiare comporta, tra l’altro:

  • che le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelli inerenti la gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alle cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa
  • il diritto di partecipazione dei familiari può essere liquidato in denaro alla cessazione della prestazione del lavoro e in caso di alienazione dell’azienda
  • in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i familiari partecipanti hanno diritto di prelazione sull’azienda stessa.

Effetti fiscali

Ai fini fiscali la costituzione di un’impresa familiare consente la ripartizione dell’utile dell’impresa individuale tra il titolare (al quale deve andare almeno il 51%) e i familiari, a condizione che questi ultimi svolgano un’attività lavorativa continuativa e prevalente nell’impresa.

Ai familiari non vengono invece imputate eventuali perdite, le quali rimangono in capo al titolare.

Sono invece esenti da imposizione le somme erogate ai familiari in caso di cessazione della prestazione del lavoro o in caso di alienazione d’azienda. Al contempo le stesse non rappresentano costo deducibile per il titolare dell’impresa.

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