Ricezione di una fattura errata: cosa fare?

Durante lo svolgimento della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo può sicuramente capitare di ricevere una fattura errata o irregolare. Ci si chiede, quindi, come comportarsi di fronte a tale evento e, su questo, ci viene in soccorso una norma di comportamento dell’AIDC di Milano che prospetta tre casistiche e i relativi comportamenti corretti da adottare. Vediamoli assieme.

Fattura per operazioni inesistenti

Qualora la fattura ricevuta riguardi una operazione che non si sia mai verificata (inesistenza oggettiva) o sia stata posta in essere con soggetti diversi da quelli indicati in fattura (inesistenza soggettiva) ci troviamo di fronte ad una fattura per operazioni inesistenti.

Posto che l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti fa scattare fattispecie penali per l’emittente e l’utilizzatore, chi riceva una fattura del genere non deve assolutamente registrarla. Dovrà invece contattare l’emittente (qualora ciò sia possibile) per ottenere l’eliminazione integrale del documento attraverso l’emissione di una nota di credito.

Errata applicazione del regime impositivo

Qualora la fattura ricevuta rientri in una delle seguenti ipotesi:

  • fattura per operazione esclusa che si sarebbe dovuta assoggettare ad Iva
  • fattura per operazione non imponibile o esente che avrebbe dovuto essere imponibile
  • fattura con aliquota inferiore a quella effettiva

il cessionario deve registrare la fattura nel registro acquisti e, in caso di mancata rettifica della stessa da parte del cedente, dovrà procedere a regolarizzare autonomamente la fattura irregolare entro 30 giorni dalla registrazione (sempre che il cedente non corregga spontaneamente l’errore tramite nota di credito ed emissione di una nuova fattura corretta). La correzione della fattura è necessaria per poter legittimamente portare in detrazione l’Iva indicata in fattura.

La correzione dovrà avvenire attraverso l’emissione di un’apposita autofattura al sistema di interscambio.

La correzione non è dovuta in caso di errata applicazione del regime del reverse charge, ove l’Iva sia stata assolta dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.

Errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta

Qualora la fattura ricevuta sia errata, ma gli errori non incidono sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta, la procedura per la correzione è analoga a quella che si verifica in caso di errata applicazione del regime impositivo, con l’importante differenza che, in ogni caso, il cessionario è legittimato alla detrazione dell’Iva anche in caso di omessa correzione.

Va inoltre evidenziato che le correzioni obbligatorie sono solo quelle relative agli elementi essenziali e formali della fattura e cioè:

  • data di emissione
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
  • data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
  • annotazione che la stessa. e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon