Familiari a carico: eliminato il requisito della convivenza per l'applicabilità dell'art. 12 Tuir

Il Decreto Omnibus interviene nuovamente sulla nozione di familiari fiscalmente rilevanti, modificando il comma 4-ter dell'art. 12 Tuir — la disposizione a cui rinviano tutte le norme fiscali che richiamano i "familiari indicati nell'art. 12 Tuir" in materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Soggetti interessati

La modifica riguarda chiunque, nell'applicazione di una norma fiscale, debba individuare i familiari rilevanti richiamati dall'art. 12 Tuir:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
  • figli,
  • genitori
  • e le altre persone indicate dall'art. 433 c.c. (generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani o unilaterali).

Cosa cambia rispetto al passato

Con la nuova formulazione del comma 4-ter, quando una disposizione fiscale richiama i soggetti dell'art. 12 Tuir — anche se per essi non spetta più la detrazione per carichi di famiglia — si considerano comunque applicabili le norme che li riguardano, senza dover più verificare che gli "altri familiari" di cui all'art. 433 c.c. convivano con il contribuente o percepiscano da questo assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il requisito della verifica della convivenza, introdotto in precedenza e ora abrogato aveva creato criticità operative, ad esempio nella gestione dei piani di welfare aziendale, facendo perdere retroattivamente ai lavoratori le agevolazioni già maturate nel 2025 per familiari non conviventi.

Quando invece resta il requisito della convivenza

Il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari resta invece richiesto per gli "altri familiari" ex art. 433 c.c. nei casi in cui la disposizione fiscale richiami espressamente anche il comma 2 dell'art. 12 Tuir, ossia quando si tratta di verificare la qualifica di "familiare fiscalmente a carico" in base ai limiti reddituali previsti da tale comma.

Decorrenza

Le modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025, data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2025 che aveva introdotto il requisito ora corretto. La norma ha quindi effetto retroattivo sui redditi 2025, con riflessi sulla dichiarazione 2026.

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