Emergenza Coronavirus: sospensione dei licenziamenti

Per evitare che aumentino i licenziamenti durante l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia a causa del COVID-19 il governo ha introdotto una sorta di blocco dei licenziamenti: i licenziamenti collettivi ai sensi della L. n. 223/1991, nonché i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.

La durata dello stop ai licenziamenti è di 60 giorni, decorrenti dal 17 marzo 2020.

Ciò vale a dire che il divieto vale fino al 16 maggio 2020.

Sono soggetti alla predetta novità tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, ma vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.

Nel caso dei licenziamenti collettivi, la preclusione alla apertura della procedura ha effetto:

  • sull’art. 4 della L. n. 223/1991 che riguarda le imprese, le quali, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;
  • sull’art. 24 della L. n. 223/1991 che concerne le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.

Nel caso dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Sono soggetti a tale norma tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza.

La sospensione temporanea dei licenziamenti individuali concerne:

  • ragioni inerenti l’attività produttiva;
  • ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

Non si può quindi licenziare per riduzione di personale per chiusura reparto o per motivi economici, ovvero con motivazioni legate al coronavirus.

Licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo

Rimangono invece fuori dal blocco i licenziamenti per giusta causa che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto e anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Ulteriori licenziamenti esclusi:

  • Per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”;
  • dovuti al superamento del periodo di comporto;
  • per inidoneità;
  • dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è “ad nutum”.

 

 

 

 

 

 

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