Con la messa on-line – dal 30 giugno 2025 – della nuova versione del portale bonusfiscali.enea.it, parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’invio delle comunicazioni relative agli interventi che accedono all’ecobonus e al bonus ristrutturazioni “ordinario” e che siano riconducibili ad interventi di efficientamento energetico.
Quali interventi rientrano
L’obbligo interessa sia gli interventi per i quali spetta la detrazione ecobonus (oggi al 50-65 % a seconda della tipologia) sia quelli per i quali spetta la detrazione bonus casa del 36/50 % prevista dall’art. 16-bis Tuir.
In particolare, per quanto riguarda l’ecobonus, si tratta delle seguenti tipologie di interventi:
- serramenti e infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa e caldaie a condensazione di classe A;
- riqualificazione globale dell’edificio;
- caldaie a condensazione e generatori di aria calda a condensazione;
- pompe di calore;
- scaldacqua a PDC;
- coibentazione involucro opaco;
- collettori solari;
- generatori ibridi;
- sistemi di building automation;
- microgeneratori
mentre per quanto attiene al bonus casa, si tratta delle seguenti categorie di interventi:
- interventi sull’involucro opaco dell’edificio;
- interventi su infissi;
- impianti tecnologici (collettori solari, caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, microgeneratori, scaldacqua a pompa di calore, impianti fotovoltaici, teleriscaldamento e building automation, ecc.);
- elettrodomestici solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Decorrenza dei 90 giorni
Per gli interventi conclusi fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, i 90 giorni utili a trasmettere la pratica decorrono dal 30 giugno: la scadenza da segnare in agenda è quindi lunedì 29 settembre 2025.
Stesso termine per i lavori chiusi nel 2024, ma con spese detratte (pagamenti) nel 2025.
A breve sarà inoltre pubblicato l’aggiornamento del portale “super-ecobonus” per gli interventi al 90 % (o 70-65 % nel 2025-26) ancora in corso.
Ecobonus: comunicazione obbligatoria o statistica?
Per il bonus ristrutturazioni l’invio all’ENEA ha valenza puramente statistica: la detrazione spetta anche se la comunicazione arriva in ritardo o non viene mai trasmessa.
Diverso, almeno secondo la prassi dell’Agenzia, il caso dell’ecobonus: l’omessa trasmissione costituirebbe causa di decadenza dall’agevolazione. Su questo punto, però, varie sentenze di Cassazione 2024-2025 qualificano l’adempimento come meramente informativo, non essenziale al beneficio. Finché le Entrate non recepiranno tale orientamento, la cautela impone di inviare sempre la comunicazione entro 90 giorni.

