DECRETO CURA ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Sono entrate in vigore le norme del decreto Cura Italia, pubblicato in nottata su un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale. Ecco le disposizioni in materia di LAVORO

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alle data del 23/02/2020.

Le prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa stanziato e l’INPS provvederà al monitoraggio del limite stesso.

Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga (art. 22)

Le Regioni e Provincie autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, invi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali (non richiesto in caso di datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti), trattamenti di cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa stanziato, a decorrere dal 23/02/2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, e l’INPS provvederà al monitoraggio del limite stesso.

Congedo parentale nel settore privato (art. 23)

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato spetta un congedo parentale straordinario della durata massima di 15 giorni in caso di figli con età non superiore a 12 anni o con disabilità grave accertata e con riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione.
Lo stesso trattamento è previsto per i genitori lavorato iscritti in via esclusiva alla gestione separata, cui è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i quali l’indennità è pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente per legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, possono astenersi da lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa alle suddette misure è possibile chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus per servizi di baby-sitting verranno stabilite dall’INPS, la quale provvederà al rigetto delle domande presentate in caso di superamento dei fondi stanziati.

Congedo parentale nel settore pubblico (art. 25)

Ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico spettano le medesime indennità previste per il settore privato. Il congedo e l’indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, il bonus per acquisto di servizi di baby-sitting spetta nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza coronavirus.

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus per servizi di baby-sitting verranno stabilite dall’INPS, la quale provvederà al rigetto delle domande presentate in caso di superamento dei fondi stanziati.

Estensione dei permessi legge 104 (art. 24)

Viene aumentato il numero di giorni di permessi retribuiti ex legge 104 di 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020

Periodo di sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte di lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per detti periodi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto, anche in assenza del suddetto provvedimento

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
I datori di lavoro possono presentare apposita domanda all’ente previdenziale per porre a carico dello Stato gli oneri derivanti dal periodo di sorveglianza attiva dei propri lavoratori affinché vengano posti a carico dello Stato. Gli enti previdenziali provvederanno ad accogliere le domande nei limiti di spesa previsti dal decreto, rigettando le successiva qualora i fondi fossero esauriti.

Indennità per professionisti iscritti alla gestione separata e co.co.co. (art. 27)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Indennità lavoratori autonomi iscritte alle gestioni speciali dell’AGO (art. 28)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30)

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 (art. 32)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del D.Lgs. n. 22/2015.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
Sono altresì sospesi per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda e nel limite di spesa fissato dal decreto.

Lavoro agile (art. 39)

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)

Sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Disposizioni INAIL (Art. 42)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, che scadano nel periodo sopraindicato. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d

 

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