Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Trova la proroga il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, misura introdotta nel 2020 per facilitare la Transizione 4.0, ma applicabile per investimenti non rientranti nel suddetto piano. Vediamo le caratteristiche principali:

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per gli investimenti che non riguardano il piano Transizione 4.0, il credito d’imposta è esteso anche agli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.202 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura del contributo

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021:
    • al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:
    • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni strumentali diversi dai precedenti:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 il credito d’imposta è pari al 10% del costo, percentuale che sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 il credito d’imposta scende al 6%.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

I fruitori del credito d’imposta dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che dovrà contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020).

Inoltre, in relazione degli investimenti aventi ad oggetto beni materiali o immateriali 4.0, sarà necessaria una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale abilitati, salvo che per gli investimenti non superiori a 300.000 euro per i quali è sufficiente un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

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