Nuovi crediti d’imposta per fronteggiare l’aumento di luce e gas

Il forte incremento dei costi delle bollette di energia elettrica e gas ha reso necessario un ulteriore intervento volto a fronteggiare l’emergenza, dando almeno un minimo sollievo alle imprese colpite dai rincari.

Dopo i crediti d’imposta già previsti dai precedenti Decreti Aiuti (crediti d’imposta per imprese energivore e gasivore, per imprese non energivore con contatore di potenza superiore a 16,5 kW e per le imprese non gasivore) che intervenivano su una platea più limitata di aziende e per il secondo e terzo trimestre 2022, con il Decreto Aiuti-Ter si assiste ad un ampliamento della platea, dell’importo e dell’ambito temporale del credito d’imposta.

Energia elettrica – Imprese energivore

Per le imprese energivore il Decreto Aiuti-ter prevede un’estensione sia della misura del credito, che passa al 40% delle spese sostenute per la componente energetica, che temporale, estendendo il credito ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese energivore sono:

  • del 20% per il primo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché i costi per Kwh del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi per Kwh del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Energia elettrica – Imprese non energivore

Per le imprese non energivore, si conferma l’ampliamento ai mesi di ottobre e novembre con una percentuale più ridotta (30%) ma si assiste anche ad un incremento della platea dei destinatari, in quanto i benefici vengono estesi a tutte le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in precedenza il limite era di 16,5 kW).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non energivore sono:

  • del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
  • del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese gasivore

Per le imprese gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese gasivore sono:

  • del 10% per il primo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 4° trim 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 4° trim. 2019;
  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

Gas – Imprese non gasivore

Per le imprese non gasivore, l’incremento è analogo a quello visto per le imprese energivore (aumento al 40% ed estensione ai mesi di ottobre e novembre).

Quindi ad oggi i crediti d’imposta disponibili per le imprese non gasivore sono:

  • del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
  • del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
  • del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.
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