Organo di controllo nelle cooperative: presa di posizione del Ministero delle Imprese

A seguito di diverse sollecitazioni che chiedevano un apposito intervento interpretativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato nuove direttive in tema di nomina degli organi di controllo nelle società cooperative.

Niente di particolarmente nuovo per le cooperative che adottano il modello delle S.p.A. e per le quali risulta  sempre obbligatoria la revisione legale dei conti, mentre la nomina dell’organo di controllo interno (necessariamente di tipo di collegiale) ricorre solamente al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.,

e cioè:

  • se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
  • se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
  • se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il chiarimento impatta invece sulle cooperative che adottano le norme della Srl, cioè quelle che hanno inserito questa previsione nello statuto e che abbiano meno di 20 soci cooperatori o un attivo patrimoniale non superiore a un milione di euro.

Per questi soggetti, in presenza delle summenzionate condizioni previste dall’art. 2477 c.c., devono provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri; la nomina del collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico, diviene possibile, a parere del Ministero, solo in presenza di apposita previsione contenuta nello statuto sociale.

Così come previsto dall’art. 2477 c.c., al ricorrere dei presupposti sono state ritenute equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore, e quindi la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza ai fini dell’obbligo in argomento, contrariamente a quanto preventivamente statuito dallo stesso Ministero.

Il Ministero spiega la possibilità di optare per la nomina di un revisore in luogo dell’organo di controllo interno con il complessivo sistema di controllo diretto riservato ai soci, oltre che, in ambito cooperativo, con l’insieme delle verifiche di vigilanza amministrativa, esercitate mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon