Concordato preventivo biennale al via

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, sono stati definiti i contorni del c.d. concordato preventivo biennale, un istituto che consentirà di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sganciandolo dalle risultanze contabili.

Soggetti ammessi

Possono accedere al concordato preventivo biennale gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

  • che applicano gli ISA, in questo caso per il biennio 2024-2025
  • oppure, che aderiscono al regime forfetario, in questo sperimentalmente solo per l’anno 2024

Soggetti ISA

Per i soggetti ISA, l’accesso è consentito solo se, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (salvo eventuali sospensioni o rateazioni in corso).

Sono comunque esclusi:

  • i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti
  • sono stati condannati per:
    • reati tributari
    • false comunicazioni sociali
    • riciclaggio
    • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
    • autoriciclaggio

commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del concordato

Contribuenti in regime forfetario

Per il solo anno 2024, in via sperimentale, l’accesso al concordato preventivo biennale è ammesso anche per i soggetti in regime forfetario.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del concordato
  • I contribuenti che rientrano tra una delle cause di esclusione previste per i Soggetti ISA (debiti tributari, omissioni dichiarative o condanne per i già riportati reati)

Accesso al concordato

A seguito della trasmissione di alcuni dati, attraverso programmi informatici che verranno messi a disposizione entro il 15 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di concordato, cioè un reddito imponibile predeterminato per gli anni d’imposta 2024 e 2025 sul quale si applicherà l’imposizione.

L’adesione alla proposta dovrà essere effettuata, per il 2024, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) mentre a regime la scelta andrà effettuata entro il termine per ile versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Effetti del concordato

Il concordato, come detto, produce l’effetto di predeterminare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi e Iva, per il biennio 2024-2025.

Il concordato non ha effetti ai fini Iva e non comporta il venir meno degli adempimenti contabili e dichiarativi, che rimangono inalterati.

Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi se:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.

Sono di non lieve entità:

  • le violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    • omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
    • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
    • omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione
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