Cessazione dell’incarico: il consulente può comunicarla in autonomia

Una problematica che si presentava spesso per i consulenti riguardava l’impossibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione del proprio incarico di depositario delle scritture contabili del cliente, posto che tale comunicazione poteva essere inviata esclusivamente da parte del cliente.

Questo creava spesso problemi ai consulenti, in quanto l’Agenzia delle Entrate li considerava depositari delle scritture contabili anche di clienti che non lo erano più, e questo poteva avere un impatto anche a livello accertativo. L’unico rimedio possibile era quello di avvertire l’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, dell’avvenuta cessazione dell’incarico sperando che la stessa provvedesse in autonomia alla rettifica.

Con il Decreto di semplificazione degli adempimenti fiscali viene finalmente data la possibilità al consulente di effettuare la comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili in autonomia.

La procedura che il consulente dovrà seguire è la seguente:

  • se il contribuente non provvede alla presentazione della dichiarazione di variazione all’Agenzia delle Entrate entro i 30 giorni dalla cessazione dell’incarico, il consulente, nei successivi 60 giorni dalla scadenza dei suddetti 30 giorni, avvisa il contribuente, mediante PEC o raccomandata A/R, che provvederà lui a comunicare la cessazione dell’incarico;
  • effettuata questa comunicazione il consulente, sempre nei suddetti 60 giorni, potrà effettuare lui stesso la comunicazione mediante un modello che verrà approvato con un successivo decreto entro la metà di aprile 2024.
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