Antieconomicità: lo scostamento dal valore di mercato non basta più da solo per l'accertamento

Il Decreto Omnibus interviene con l'art. 24 su un tema da sempre terreno di scontro tra contribuenti e Fisco: l'uso dello scostamento tra prezzo pattuito e valore di mercato come indizio di accertamento. La norma codifica per la prima volta nel diritto positivo un principio finora affidato solo alla giurisprudenza, ponendo limiti precisi all'azione accertativa.

Soggetti interessati

La disposizione riguarda imprese e professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in tutti i casi in cui l'Amministrazione finanziaria intenda contestare un'operazione perché conclusa a un prezzo diverso da quello di mercato.

Cosa cambia

Fino ad oggi, il tema dell'antieconomicità era regolato esclusivamente dall'elaborazione giurisprudenziale, con standard probatori non uniformi tra i diversi orientamenti. L'art. 24 stabilisce ora per legge che la difformità tra corrispettivo pattuito e valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico di:

·         un maggior componente positivo (ricavo o provento non dichiarato);

·         oppure la carenza di inerenza di un componente negativo (costo dedotto ma non pienamente giustificabile).

La norma, tuttavia, non consente più di fondare l'accertamento sul solo scostamento di prezzo, isolatamente considerato.

Condizioni per l'accertamento

Lo scostamento dal valore di mercato può giustificare la ripresa fiscale solo in due ipotesi alternative:

·         quando esistono ulteriori elementi indiziari che, valutati insieme alla difformità di prezzo, risultino gravi, precisi e concordanti;

·         oppure quando la difformità stessa sia manifesta e rilevante, tale da assumere da sola un valore probatorio qualificato.

In assenza di questi presupposti, un semplice disallineamento di prezzo rispetto al mercato non è sufficiente a sostenere la contestazione.

Effetti pratici

Per le imprese e i professionisti la novità rafforza le garanzie difensive: non basterà più all'Ufficio invocare un mero scostamento dal valore normale per fondare una ripresa a tassazione, dovendo dimostrare elementi ulteriori oppure un divario particolarmente evidente. Resta comunque opportuno documentare in modo puntuale le ragioni economiche delle operazioni concluse a condizioni non allineate al mercato (es. finanziamenti infragruppo, cessioni tra parti correlate, prestazioni professionali), così da poterle motivare in sede di eventuale verifica.

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