Debutta il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni e strutture turistico-ricettive

Con l’approvazione del decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024, fa il suo debutto il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le locazioni, introdotto la fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Il suddetto codice verrà rilasciato dal Ministero del turismo:

  • a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche
  • a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Per le regioni e le province autonome che hanno già attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi, si dovrà procedere ad una ricodificazione degli stessi come CIN, aggiungendo a detti codici un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, trasmettendo allo stesso Ministero i CIN ricodificati e i dati inerenti alle strutture ricettive e alle unità immobiliari locate. Analoga procedura dovrà essere adottata dai comuni che, nell’ambito delle proprie competenze, hanno attivato procedure di attribuzione di codici identificativi per le già menzionate strutture.

La domanda di assegnazione del CIN dovrà essere presentata da parte del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva in uno con una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, della sussistenza dei requisiti richiesti.

Chiunque propone o concede in locazione per finalità turistiche un’unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extra alberghiera è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile o della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Tale ultimo obbligo si estende anche ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

Il decreto specifica altresì:

  • che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti così come prescritto dalla normativa statale e regionale vigente
  • che tutte le unità immobiliari – quindi anche quelle non gestite in forma imprenditoriale – sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Il decreto chiarisce infine il regime sanzionatorio:

  • l’assenza di CIN, sia per il titolare che per il proponente, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • la mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile;
  • chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o prive dei requisiti richiesti è punito, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile ovvero con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata;
  • l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche in forma imprenditoriale, in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. Le disposizioni non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

In arrivo FRI TUR, l'incentivo che punta a migliorare le strutture ricettive

Con una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni è in dirittura d’arrivo un nuovo incentivo, denominato FRI-Tur e gestito da Invitalia, che punta alla riqualificazione delle strutture ricettive, favorendone al contempo la riqualificazione in chiave sostenibile e digitale.

Vediamone le principali caratteristiche:

Soggetti beneficiari

L’accesso al beneficio è riservato a:

  • alberghi
  • agriturismi
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • stabilimenti balneari
  • complessi termali
  • porti turistici
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici

al fine di accedere all’agevolazione le imprese:

  • devono gestire un’attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca

Interventi ammissibili

Gli interventi ammessi al fondo rotativo riguardano:

  • riqualificazione energetica
  • riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
  • per gli stabilimenti termali, realizzazione di piscine termali
  • digitalizzazione
  • acquisto e rinnovo di arredi

Il dettaglio delle spese ammissibili per ogni tipologia di intervento è contenuta in un apposito documento, ma con le seguenti limitazioni generali:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%
  • fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica senza alcuna limitazione
  • investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
  • servizi di progettazione relativi alle precedenti voci di spesa, nella misura massima complessiva del 2%

I progetti dovranno avere un importo minimo, al netto dell’Iva, di 500.000 euro e un importo massimo di 10 milioni di euro, e dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Agevolazioni concesse

La misura prevede due tipologie di contributi:

  • contributo diretto alla spesa, erogato in base dalla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento, per un importo massimo del 35% delle spese ammissibili
  • finanziamento agevolato, con durata compresa tra 4 e 15 anni, compreso un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso dello 0,5%

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato anche un finanziamento bancario a tasso di mercato e per pari importo e durata, erogato da una banca aderente all’iniziativa.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dall’1 marzo 2023 fino al 31 marzo 2023.

Le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

imprese turistiche

Imprese turistiche, in arrivo credito d'imposta

Le imprese turistiche, fortemente danneggiate dall’ondata epidemica, trovano nel Decreto Ristori-ter un ulteriore sostegno collegato ai canoni di locazione sui beni immobili da queste sostenuti.

In particolare il credito d’imposta spetta in relazione ad eventuali canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati su beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 ed è pari al 60% dell’importo dei singoli canoni.

Al fine di accedere al credito d’imposta le imprese dovranno dimostrare, per ogni mese di riferimento, la sussistenza di una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di tale mese per almeno il 50% rispetto all’analogo mese del 2019.

Per accedere al beneficio gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», previsti per gli aiuti di Stato.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione saranno stabiliti con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Incentivi imprese turistiche

Incentivi per le imprese turistiche ai nastri di partenza

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati previsti degli importanti incentivi per le imprese turistiche al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

Interventi agevolati

I benefici previsti riguarderanno le seguenti tipologie di investimento:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, funzionali alla realizzazione degli interventi stessi;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione;
  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  • programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
  • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
  • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
  • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui temi di cui sopra.

Soggetti ammessi

I soggetti ammessi ai benefici sono i seguenti:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Benifici spettanti

I benefici concessi dalla normativa statale sono importanti e vengono qui riepilogati:

  • un credito d’imposta pari all’80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi previsti (che vedremo in seguito) suddiviso in 3 quote annuali e cedibile a terzi;
  • un contributo a fondo perduto per un massimo di 40.000 euro erogato a conclusione dell’intervento (salva la possibilità di richiedere un’anticipazione del 30% presentando idonea garanzia);
  • un ulteriore contributo fino a 30.000 euro se l’intervento prevede spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture per almeno il 15% dell’investimento totale;
  • un ulteriore contributo fino a 20.000 euro per:
    • i soggetti che posseggono i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile
    • le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani fino a 35 anni, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani
    • le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo
  • un ulteriore contributo fino a 10.000 euro per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per le spese ammesse che non venissero coperte dal contributo a fondo perduto o dal credito d’imposta sarà possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato a condizione che almeno il 50% dei costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.

Accesso ai benefici

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi verranno stabilite con decreto da emanarsi entro il 7 dicembre.

Sarà comunque prevista la presentazione, in via telematica, di apposita domanda con erogazione di risorse in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle stesse. È quindi opportuno che i soggetti interessati inizino da subito a preparare quantomeno un progetto e un preventivo delle relative spese, in modo da farsi trovare pronti quando apriranno i canali telematici.

Decreto Sostegni Bis

Decreto Sostegni-bis – Nuovi crediti d’imposta per canoni di locazione

Credito d’imposta per tutti i settori con esclusione del settore turistico-alberghiero

Con il nuovo Decreto Sostegni-bis ritorna il credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione pagati per i primi cinque mesi del 2021.

Il credito d’imposta spetterà ai seguenti soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno 2019;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetterà per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per beneficiare del credito d’imposta per tutti i cinque mesi:

  • per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, non sarà necessario rispettare alcuna condizione;
  • per tutti gli altri soggetti, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Credito d’imposta per il settore turistico-alberghiero

Il Decreto proroga altresì fino al 31 luglio il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal D.L. 34/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, già previsto fino al 30 aprile 2021 e spettante indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato. In questo caso, però, sarà necessario rispettare, mese per mese, la condizione della diminuzione di fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019.

(COPY) Intestazione del blog 1200x600 px (10)

Indennità per i lavoratori di turismo, spettacolo e sport

Il Decreto sostegni reitera le indennità previste da precedenti decreti in favore delle seguenti tipologie di lavoratori particolarmente colpiti dall’emergenza COVID:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori dello sport.

Lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI al 23.03.2020, viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.03.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data del 23.03.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori intermittenti

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori autonomi occasionali

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori che nel periodo compreso tra l’1.01.2019 e il 23.03.2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il 24.03.2021. E’ altresì necessaria l’iscrizione alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno un contributo mensile.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Incaricati alle vendite a domicilio

Viene riconosciuta un’indennità di 2.400 euro per i suddetti lavoratori con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.03.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Alla data di presentazione della domanda i lavoratori non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal

1.01.2019 alla data del 23.03.2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 23.03.2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Lavoratori dello sport

Viene erogata un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • CONI
  • CIP
  • Federazioni sportive nazionali
  • Discipline sportive associate
  • Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP
  • Società e associazioni sportive dilettantistiche

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:

  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
  • ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Bonus vacanze: come richiedere l’agevolazione

E’ stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità di fruizione del tax credit vacanze previsto dal Decreto Rilancio.

Tax credit vacanze

Il provvedimento da attuazione alla misura che prevede un credito d’imposta, riconosciuto per l’anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive
  • imprese agrituristiche
  • bed&breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente nel nucleo familiare, è attribuito nella misura massima:

  • di 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona
  • di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • di 500 euro per tutti gli altri nuclei familiari

Il credito viene riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonchè a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Come richiedere l’agevolazione

La richiesta di accesso può essere effettuata a decorrere dall’1° luglio 2020 da parte di un componente del nucleo familiare in possesso di un’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE) utilizzando l’applicazione IO resa disponibile per smartphone e scaricabile all’indirizzo https://io.italia.it/ . Le istruzioni tecniche per l’accesso alla procedura sono contenute in un’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate scaricabile al seguente indirizzo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf

Una volta fatta la richiesta, se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

Se l’esito del riscontro è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.

Il fornitore del servizio turistico, al momento del pagamento, acquisirà il codice univoco o il QR-code e lo inserirà, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nel sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, affinché venga comunicato che lo sconto è stato fruito. Si precisa che l’agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon