Registro dei titolari effettivi: comunicazioni entro l’11 dicembre 2023

È stato istituito, presso ogni Camera di Commercio, il Registro dei titolari effettivi al quale i soggetti obbligati dovranno comunicare i dati e le informazioni sulla propria titolarità effettiva entro l’11 dicembre 2023 e poi entro 30 giorni dopo ogni modifica. Il Registro è istituito nell’ambito della complessiva normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, consentendo un più facile adempimento dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo da parte dei soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.).

I soggetti obbligati all’adempimento sono i seguenti:

  • società per azioni
  • società a responsabilità limitata
  • società in accomandita per azioni
  • società cooperative
  • persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, trust)

L’obbligo di invio è a carico:

  • degli amministratori, per le imprese dotate di personalità giuridica
  • del fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private

L’adempimento consiste nel comunicare al Registro l’identità dei propri titolari effettivi, seguendo tre criteri via via alternativi:

  • in primis sono titolari effettivi le persone che, in ultima istanza, anche attraverso altre società, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società;
  • se il precedente criterio non consente di identificare alcun titolare effettivo, si usa il criterio del controllo, identificandolo nella persona, o nel gruppo di persone, che tramite la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea o per una influenza esercitabile nell’assemblea stessa, controllano di fatto la società/persona giuridica privata;
  • se anche così non è identificabile il titolare effettivo, si applicherà il criterio residuale, individuando il soggetto nel titolare dei poteri di amministrazione o direzione della società.

La comunicazione andrà fatta con modalità telematiche e l’omissione della stessa comporterà l’applicazione, in capo ai soggetti obbligati, di una sanzione da 103 euro a 1.032 euro.

Sponsorizzazioni sportive: nuova finestra per il credito d’imposta

Con una integrazione inserita dall’art. 37 del D.L. 75/2023, viene riaperta una nuova finestra per beneficiare del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive effettuate nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre 2023.

Il credito d’imposta, già prorogato più volte, viene riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti:

  • di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche
  • di società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi investimenti in soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Ai fini dell’agevolazione l’investimento:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro
  • deve essere rivolto verso soggetti con ricavi, per il 2022, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro. Tale soglia non si applica per i soggetti costituiti nel corso del 2022.

La misura del credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento ma nei limiti delle risorse disponibili. Ciò significa che, a seguito della presentazione della domanda (i cui termini non sono ancora stati comunicati), verrà stabilito l’esatto ammontare del credito in funzione del totale delle domande presentate.

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Agevolati gli aumenti di capitale sociale delle imprese di medie dimensioni

L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una misura volta ad agevolare la capitalizzazione delle imprese di medie dimensioni, colpite dalla crisi di liquidità a seguito dell’emergenza COVID-19.

Credito d’imposta per i soggetti conferenti

La base dell’agevolazione sta nell’introduzione di un credito d’imposta del 20% per tutti i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, nel limite di 2.000.000 di euro, in esecuzione di specifiche tipologie di aumenti di capitale sociale.

In particolar modo gli aumenti di capitale:

  • devono essere relativi a società di capitali, società cooperative, società europee o società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione non finanziaria (holding) e delle imprese assicurative;
  • il soggetto da capitalizzare deve avere un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro in caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito) e fino a 50 milioni di euro;
  • il soggetto da capitalizzare deve aver subito, a causa dell’emergenza COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • il soggetto da capitalizzare deve deliberare ed eseguire, dal 19.05.2020 al 31.12.2020, un aumento di capitale a pagamento che deve essere integralmente versato. In caso di emissione di obbligazioni, l’aumento di capitale non deve essere inferiore a 250.000 euro;
  • il soggetto da capitalizzare:
    • non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà
    • deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale
    • deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
    • non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
    • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sull’Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 7/2000;
    • solo nel caso di accesso alla misura prevista per l’emissione di obbligazioni, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Una volta deliberato l’aumento del capitale, la partecipazione che deriva dal conferimento in denaro deve essere posseduta fino al 31.12.2023 e sempre entro tale data l’eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo fa venir meno il beneficio.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento
  • decorsi 10 giorni dalla presentazione della suddetta dichiarazione, anche in compensazione.

Credito d’imposta per le società beneficiarie

L’aumento di capitale genera un credito d’imposta anche a favore della società che lo riceve. Infatti quest’ultima, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, otterrà un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30% dell’aumento del capitale.

Anche per la società la distribuzione di riserve prima dell’1.01.2024 comporta la decadenza dal beneficio e il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.

Fondo Patrimonio PMI

Al fine di sostenere e rilanciare il sistema produttivo è costituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, con lo scopo di sottoscrivere entro il 31.12.2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che fruiscono dell’agevolazione per l’aumento del capitale, per un ammontare massimo pari al minore importa tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,50% dell’ammontare dei ricavi.

A fronte dell’intervento del Fondo, la società emittente assume l’impegno di:

  • non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  • destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
  • fornire al Gestore un rendiconto periodico.

Amministratore ma anche dipendente di una medesima società: si esprime l’INPS

Amministratore ma anche dipendente di una medesima società: l’eterno dilemma previdenziale è stato oggetto recentemente di un importante e parzialmente innovativo chiarimento.

Già la Cassazione aveva espresso il principio in base al quale “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

Ne consegue che:

  • la carica di presidente non è di per sé incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale;
  • la carica di amministratore unico della società, invece, è incompatibile con la qualità di lavoratore dipendente, dal momento che egli è detentore da solo del potere decisionale, di controllo, di comando e di disciplina dell’ente sociale;
  • l’amministratore delegato può o meno ricoprire al contempo il ruolo di dipendente a seconda della portata della delega. Difatti, se l’amministratore è munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, deve ritenersi a lui esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società. Diversamente, l’attribuzione all’amministratore del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.

Nella disamina dello scorso 17 settembre sull’argomento in questione, l’INPS afferma che per l’ammissibilità del doppio ruolo amministratore-dipendente, assumono rilevanza “i rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre – naturalmente – alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione”.

Inoltre, il documento analizza la compatibilità tra lo status di socio e il ruolo di dipendente, affermando che il socio unico non può essere al contempo dipendente della società poiché in tal caso viene di fatto a mancare la soggezione del soggetto alle direttive dell’organo societario, detenendo egli la “sovranità” della società.

In riferimento, invece, alla figura del socio di società di capitali che assommi in capo a sé anche l’incarico di amministratore, non può escludersi a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, infatti, vanno valutate disgiuntamente, caso per caso, “sia la condizione di possessore di parte del capitale sociale sia l’incarico gestorio”.

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Documenti e siti web: ecco quali sono le informazioni obbligatorie per imprese individuali e società

Società e ditte individuali sono obbligate a pubblicare determinate informazioni sui propri atti e documenti (es. fatture, bilanci, corrispondenza) e sui siti web sulla base dei seguenti riferimenti legislativi:

  • 2199 C.C. (per le ditte individuali);
  • 2250 C.C. (per le società);
  • 35 D.P.R. n. 633/1972, comma 1 e risoluzione n. 60 del 16/05/2006 (che riguarda l’obbligo di indicazione della partita IVA).

Vediamo nel dettaglio di quali dati si tratta.

Se stiamo parlando di una società, occorre pubblicare obbligatoriamente i seguenti dati:

  • la ragione sociale completa;
  • il numero di partita IVA;
  • il numero di codice fiscale;
  • la sede della società;
  • l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
  • il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
  • l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
  • il capitale sociale versato, come risulta dall’ultimo bilancio;
  • l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
  • il numero REA (dato non obbligatorio, ma opportuno);
  • l’indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l’utenza però potrebbe rilevare facilmente all’indirizzo www.inipec.gov.it).

Per quanto riguarda le ditte individuali, l’art. 2199 prescrive che l’imprenditore deve indicare:

  • il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
  • i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.

Sul fronte delle sanzioni, l’art. 2630 c.c. prevede che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”.

La mancata indicazione del numero di partita IVA nei documenti e nella home page del sito internet, è punita con una sanzione amministrativa variabile da 250 a 2.000 euro.

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