Bonus edilizi: dal “taglia crediti” un’ulteriore stretta in sede di conversione

La conversione in legge del Decreto agevolazioni fiscali n. 39/2024, detto anche “taglia crediti”, conferma la stretta sull’utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi.

Banche e intermediari finanziari

Una parte della stretta riguarda le banche e gli altri intermediari finanziari (ma che avrà ovvie ripercussioni anche sulle possibilità che questi soggetti accettino le residue cessioni di crediti da bonus edilizi).

Per detti soggetti non sarà più consentita la compensazione dei crediti d’imposta, derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, con:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Inoltre, qualora l’acquisto del credito da parte della banca o dell’intermediario finanziario sia avvenuto ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a partire dall’anno 2025 il credito residuo viene spalmato in 6 rate annuali di pari importo in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti e tali rate non possono essere cedute ad altri soggetti o ulteriormente ripartite. Per evitare la tagliola, banche e intermediari finanziari dovranno inviare un’apposita comunicazione entro il 31.12.2024, attestando tale circostanza.

Stop alla cessione delle rate residue

Mentre viene confermata, per gli interventi effettuati dal 2024, la spalmatura in dieci anni per superbonus, sismabonus (anche acquisti) e bonus barriere architettoniche, il decreto di conversione introduce una tagliola che tocca la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni derivanti da spese per i seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Quindi per chi ha optato per l’utilizzo in detrazione anche di una sola rata dei bonus, è preclusa la cessione delle rate successive, rendendo quindi possibile solo l’utilizzo in dichiarazione (sempre che vi sia capienza).

Riduzione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

Per gli interventi classici di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, per i quali la detrazione spetta nella misura del 50%, viene prevista una riduzione della stessa al 30%, a partire dall’1.1.2028 e fino al 31.12.2033.

Bonus edilizi, ancora novità in arrivo.

La normativa sui bonus edilizi è ormai oggetto di quotidiane attenzioni da parte del legislatore, anche a causa dei suoi pesanti effetti sulla finanza pubblica.

In sede di conversione del D.L. 39/2024 sono state quindi apportate ulteriori modifiche che, salvo sorprese, dovrebbero permanere anche nella versione finale del provvedimento.

Un intervento riguarda la detrazione per ristrutturazioni edilizie, attualmente fruibile nei limiti del 50% dell’intervento e con un massimale di spesa di 96.000 euro. Con un emendamento è stato previsto che l’aliquota della detrazione, che scenderà comunque dal 2025 al 36% con un tetto di spesa di 48.000 euro, verrà ridotta ulteriormente al 30% per il periodo 2028-2033.

Molti degli interventi riguardano invece il superbonus, per il quale è stato previsto:

  • la detraibilità in 10 anni per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche;
  • il divieto di cessione delle rate residue per chi ha già utilizzato le rate precedenti in dichiarazione;
  • il divieto per banche e assicurazioni di compensare, dal 2025, i crediti d’imposta acquisiti con contributi previdenziali e assicurativi;
  • la detraibilità in 10 anni, a partire dal 2025, per i crediti d’imposta acquisiti da banche e altri intermediari finanziari ad un prezzo inferiore al 75%;
  • la previsione di un intervento dei Comuni nei controlli sulle frodi superbonus, con il riconoscimento di una quota del 50% del recuperato.

Novità che restringono ulteriormente gli spazi di manovra per i bonus edilizi.

Superbonus: possibile presentare istanza di fondo perduto per gli indigenti

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti indigenti previsto dall’ultima legge di bilancio.

Il contributo spetta esclusivamente per le spese sostenute, nell’ambito del superbonus, in relazione ai seguenti interventi:

  • efficienza energetica
  • sismabonus
  • fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

e nasce con lo scopo di supportare chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali a seguito del passaggio della detrazione dal 110% al 90% nel corso del 2023.

Il fondo è erogato alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che abbiano i seguenti requisiti:

  • un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato dividendo la somma dei redditi posseduti dal contribuente, dal coniuge e dai familiari presenti nel nucleo per un numero di parti determinato secondo una tabella allegata dal D.Lgs. 34/2020);
  • i richiedenti siano titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare oggetto di intervento sia adibita ad abitazione principale.

Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano soltanto le spese sostenute per le quali i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

La richiesta del fondo va presentata per via telematica a partire dal 2 ottobre e non oltre il 31 ottobre 2023.

Posto che le risorse stanziate sono limitate, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo effettivo del contributo tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, come segue:

  • se il rapporto è superiore al 100 per cento (quindi le risorse sono sufficienti per tutti) il contributo sarà pari al 100% della parte di spese rimaste a carico del richiedente;
  • se il rapporto è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo sarà pari a detta percentuale applicata all’importo richiesto;
  • se il rapporto è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà pari al 10 per cento dell’importo richiesto.

Super sismabonus: doppia possibilità di remissione in bonis

Con risposta ad istanza di interpello n. 332/2023, l’Agenzia delle Entrate dà una duplice possibilità ai beneficiari del super sismabonus che non hanno presentato la comunicazione di cessione/sconto entro il 31 marzo 2023 e che, al contempo, devono correggere un’asseverazione tardiva di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (il cosiddetto “Allegato B” che andrebbe presentato assieme al titolo edilizio).

È opportuno ricordare che, secondo l’Agenzia delle Entrate, la mancata comunicazione dell’Allegato B in uno con il titolo edilizio, costituisce causa di decadenza del sismabonus, sia in versione “super” che in versione “acquisti”, in quanto considerata violazione non meramente formale.

L’Agenzia delle Entrate conferma però che detto errore può essere sanato attraverso la cosiddetta remissione in bonis, la quale prevede che chi omette una comunicazione/dichiarazione, se ha i requisiti sostanziali previsti dalle norme di riferimento e provvede ad effettuarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, può sanare la mancanza pagando una sanzione di 250 euro.

Questa tipologia di remissione in bonis si aggiunge a quella già prevista per chi non ha comunicato la cessione/sconto entro il 31 marzo 2023 ma, alternativamente:

  • aveva un accordo di cessione o una fattura riportante lo sconto con data precedente al 31 marzo 2023
  • per le sole cessioni effettuate verso intermediari finanziari, anche in assenza di accordo preventivo provveda a formalizzare lo stesso entro il 30 novembre 2023.

Anche in questi casi, pagando 250 euro è possibile trasmettere la comunicazione anche successivamente alla scadenza prevista del 31 marzo 2023.

Da qui la possibilità di doppia remissione per chi abbia dimenticato sia di effettuare la comunicazione sia di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessione/sconto del credito. Bastano 500 euro per sanare, in un colpo solo, ben due violazioni rilevanti ai sensi della normativa.

Il paradosso è che la remissione prevista per l’Allegato B non è fruibile nel caso in cui sia già stata presentata la comunicazione di cessione/sconto o sia stato fruito il credito in dichiarazione dei redditi.

Quindi chi ha inviato la comunicazione di cessione/sconto nei termini ma ha dimenticato l’Allegato B non potrà fruire della remissione. Chi è stato doppiamente inadempiente verrà doppiamente premiato.

Il Decreto bollette definisce i limiti di responsabilità del cessionario dei crediti da bonus edilizi

Con la definitiva conversione in legge del c.d. “Decreto bollette” è divenuto più chiaro il confine della responsabilità per chi acquista crediti derivanti da bonus edilizi.

In passato, infatti, uno degli elementi che aveva più frenato la possibilità di cedere crediti a banche e privati, era rappresentato dal rischio di vedersi coinvolti in eventuali truffe a monte del credito, con la conseguenza di non avere la certezza che il credito acquisito sarebbe stato pienamente utilizzabile (per non parlare, poi, dei possibili risvolti penali).

Con quest’ultimo Decreto si pone fine a questi dubbi, stabilendo una serie di documenti che il cessionario deve richiedere che, se in suo possesso, lo esonerano da responsabilità.

Chiunque voglia acquistare un credito da bonus edilizi dovrà quindi procurarsi i seguenti documenti:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi o, in caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori e della circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo
  • notifica preliminare all’ASP o, se non dovuta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che lo attesta
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto di interventi o, in caso di immobili ancora non censiti, domanda di accatastamento
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e relativi pagamenti
  • asseverazioni dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge e delle ricevute di presentazione
  • in caso di interventi su parti comuni, delibera condominiale di approvazione e ripartizione delle spese
  • per gli interventi di efficienza energetica diversi da quelli superbonus, la documentazione prevista dal c.d. “Decreto Requisiti” o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che uno o più documenti non sono necessari
  • visto di conformità
  • nel caso in cui la controparte della cessione sia assoggettata ad obblighi antiriciclaggio, attestazione di osservanza degli obblighi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. 231/2007
  • in caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione di cui alle linee guida per la classificazione del rischio sismico
  • contratto di appalto sottoscritto tra committente ed impresa che ha realizzato i lavori.

Il Decreto specifica comunque che il mancato possesso di parte della documentazione da parte dell’acquirente non costituisce di per se causa di responsabilità solidale in quanto il cessionario può fornire, con qualsiasi mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Per i bonus edilizi, cessione del credito e sconto in fattura fino al 2025

Al fine di agevolare la fruizione dei tanti bonus edilizi previsti dall’attuale normativa fiscale, la Legge di Bilancio ha prorogato la possibilità di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura in alternativa all’utilizzo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.

In particolare la possibilità di usufruire di cessione del credito e sconto in fattura:

  • viene prorogata al 2024 per la generalità dei bonus edilizi (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici)
  • viene prorogata fino al 2025 per il superbonus

Con la proroga è stata anche modificata la normativa antifrodi, introdotta dal D.L. 157/2021, che aveva imposto lo strumento del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

In merito la Legge di bilancio ha escluso l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione:

  • per gli interventi di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del T.U. Edilizia, del D.m. 2 marzo 2018 e della normativa regionale
  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio con esclusione però degli interventi relativi al bonus facciate.

Viene infine conformato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e per l’asseverazione della congruità dei prezzi rientrano tra le spese detraibili.

Maxi-proroga per le detrazioni su interventi edilizi

Con l’approvazione della Legge di Bilancio sono tante le novità, già preannunciate, e che riguardano il mondo delle detrazioni su interventi edilizi. Vediamo quali.

Superbonus 110%

In materia di superbonus, la proroga più consistente è quella che investe i condomini e gli immobili da due a quattro unità anche se posseduti da un singolo proprietario. Per questi immobili è prevista una proroga fino al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione spettante:

  • 110% delle spese sostenute fino al 2023
  • 70% spese sostenute per il 2024
  • 65% spese sostenute per il 2025

La medesima estensione viene estesa alle ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Una mini proroga scatta anche per le unità autonome, per le quali il superbonus potrà essere richiesto per le spese sostenute per tutto il 2022, a condizione che entro il 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Infine è prorogata la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023 o fino al 31 dicembre 2023 se entro giugno 2023 sarà completato almeno il 60% dell’intervento complessivo, analogamente a quanto già previsto per gli IACP.

Vengono poi eliminati i termini specifici previsti per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici (31.12.2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (30.06.2022) che adesso seguiranno le medesime tempistiche degli altri interventi superbonus.

Le proroghe si applicheranno anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Ristrutturazioni edilizie

Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, che a regime prevedono una percentuale di detrazione del 36% sulle spese sostenute, vengono prorogate al 50% fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione ritornerà al 36%.

Ecobonus

Le detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Sismabonus

Le detrazioni per interventi anti-sismici, e che prevedono percentuali di detrazione variabili dal 50% all’85%, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus facciate

Dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la percentuale detrazione scende dal 90% al 60%. Dall’1 gennaio 2023 la detrazione scompare.

Bonus verde

La detrazione del 36% sugli interventi di sistemazione a verde viene prorogata al 31 dicembre 2024. Dall’1 gennaio 2025 la detrazione scompare.

Bonus mobili

Il bonus viene prorogato al 31 dicembre 2024 ed è sempre pari al 50% della spesa, ma il limite di spesa scende ad Euro 10.000 nel 2022 e ulteriormente ad Euro 5.000 nel 2023 e nel 2024.

Detrazione barriere architettoniche

Per l’anno 2022 viene introdotta una particolare detrazione per l’abbattimento di barriere architettoniche, gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per la bonifica dei materiali in caso di sostituzione dell’impianto. La detrazione è pari al 75% della spesa sostenuta da ripartire in 5 quote annuali, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Superbonus e bonus edilizi: cambiano le modalità di fruizione dei crediti

Con un intervento in corsa, contenuto nel recente D.L. 157/2021 e causato dalle tante frodi scoperte sinora, cambiano le modalità di fruizione dei crediti derivanti da superbonus e bonus edilizi. Vediamo quali sono le novità che, nell’immediato, porranno un freno alle tante pratiche tuttora in corso.

Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità

Sinora, infatti, le norme prevedevano controlli rafforzati solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura derivanti da superbonus, con la previsione di asseverazioni tecniche e visto di conformità per poter trasferire ad altri il beneficio

Dal 12 novembre 2021, invece, il visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie, divenendo necessario anche per i seguenti bonus:

  • bonus ristrutturazioni edilizie
  • bonus facciate
  • ecobonus
  • sismabonus
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

Inoltre, nel caso di superbonus, il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui il contribuente deciderà di non cedere il credito e di utilizzarlo in detrazione dalle proprie imposte in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione non venga presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Introduzione di valori massimi per talune categorie di beni

Viene previsto che, oltre al riferimento ai prezziari, i tecnici che asseverano dovranno fare riferimento a valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con un decreto del Ministero della transizione ecologica che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 157/2021.

Estensione dell’asseverazione tecnica

Così come per il visto di conformità, il D.L. 157/2021 estende a tutte le agevolazioni edilizie l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. In questo caso, però, l’obbligo di asseverazione è previsto solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Controlli preventivi e obblighi antiriciclaggio

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di cessione che presentano profili di rischio. La sospensione servirà ad effettuare controlli preventivi per evitare frodi.

Il D.L. prevede altresì che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nella cessione dei crediti (es. banche, posta, altri intermediari finanziari, ecc.) non possono procedere all’acquisizione del credito quando rilevino operazioni sospette o debbano astenersi dal compimento delle operazioni a seguito dell’attività di adeguata verifica della clientela. Si cerca quindi di responsabilizzare gli acquirenti istituzionali affinché svolgano quantomeno i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, evitando le acquisizioni di crediti troppo “facili”.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon