Modello OT23: come ridurre i premi Inail

Il premio Inail è il corrispettivo dovuto da ciascun datore di lavoro per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e viene calcolato moltiplicando le retribuzioni imponibili per un tasso che è calcolato misurando il rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, calcolato in base ai dati dell’ultimo triennio.

È però possibile chiedere ad Inail una riduzione del tasso medio applicato alla propria azienda, nel caso in cui si dimostri l’esecuzione di alcuni interventi di prevenzione attraverso la presentazione del modello OT23 che avviene attraverso i servizi online dell’Ente.

Detto modello, che va presentato entro il 29 febbraio dell’anno per cui la riduzione è richiesta, suddivide gli interventi in 6 macrocategorie, indicando, per ognuno, il punteggio assegnato e la documentazione probatoria da allegare.

In particolare le categorie indicate nel modello sono le seguenti:

  • interventi del gruppo A, per la prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), a sua volta suddiviso in:
    • A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento;
    • A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto;
    • A-3: Sicurezza macchine e trattori;
    • A-4: Prevenzione del rischio elettrico;
    • A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto;
  • interventi del gruppo B, per la prevenzione del rischio stradale;
  • interventi del gruppo C, per la prevenzione delle malattie professionali, a sua volta suddiviso in:
    • C-1: Prevenzione del rischio rumore;
    • C-2: Prevenzione del rischio chimico;
    • C-3: Prevenzione del rischio radon;
    • C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici;
    • C-5: Promozione della salute;
    • C-6: Prevenzione del rischio microclimatico;
  • interventi del gruppo D, che riguarda la formazione, addestramento e informazione;
  • interventi del gruppo E, per le misure organizzative in materia di gestione della salute e sicurezza;
  • interventi del gruppo F, sulla gestione delle emergenze e i DPI (dispositivi di protezione individuale).

La riduzione del tasso è accordata se vengono effettuati interventi che, nel complessivo, portano ad un punteggio almeno pari a 100.

Il datore di lavoro può realizzare le misure migliorative anche solo su alcune delle PAT aziendali, salvo che per le misure organizzative per la gestione della sicurezza (gruppo E) e gli interventi per la gestione dell’emergenza in caso di incendio (gruppo F-6) che devono essere realizzati su tutte le PAT aziendali.

 

Tariffa rifiuti – Comunicazione entro il 31 maggio per le imprese che vogliono abbandonare il servizio pubblico

L’emanazione del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha rappresentato una piccola rivoluzione nell’ambito della tassazione dei rifiuti.

È importante premettere che, secondo la normativa ambientale, i rifiuti prodotti dalle imprese si qualificano automaticamente come “rifiuti speciali” e non come “rifiuti urbani” che sono invece quelli prodotti dalle utenze domestiche.

I comuni potevano però, con apposita delibera, assimilare alcune tipologie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, stabilendone le quantità massime conferibili al servizio pubblico. In questo modo anche le imprese, entro certi quantitativi, potevano avvalersi del normale servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti.

Con il D.Lgs. 116/2020 questa nozione di rifiuti assimilati agli urbani viene meno, e viene disposta una definizione uniforme di rifiuto urbano che include in parte anche i rifiuti prodotti da attività d’impresa, sottraendo la potestà normativa ai comuni.

In particolar modo le superfici dove avvengono lavorazioni industriali e artigianali sono esclude dall’applicazione della TARI, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, mentre la TARI continua ad applicarsi relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi.

Ma la novità più importante portata dal D.Lgs. 116/2020 riguarda la possibilità per le imprese di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Conseguenza di tale possibilità è che dovrà essere conseguentemente disposta una riduzione della tariffa collegata alla quantità dei rifiuti conferiti, cioè la c.d. parte variabile, in proporzione alla percentuale di rifiuti avviati al recupero.

Al fine di beneficiare di tale riduzione, entro il 31 maggio di ciascun anno le utenze non domestiche devono comunicare al Comune l’opzione di non avvalersi, in tutto o in parte, del servizio pubblico. Tale comunicazione, rinnovabile e vincolante per un quinquennio, deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero ed è operativa dall’anno successivo a quello della comunicazione.

Riduzioni e esenzioni IMU nella Legge di Bilancio 2021

Nuovo anno e nuove esenzioni e riduzioni IMU portate in dono dalla Legge di Bilancio 2021. Vediamole nel dettaglio.

Riduzione IMU pensionati non residenti

A decorrere dall’anno 2021 viene ridotta a metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Esenzione IMU nei territori colpiti dal sisma

Si proroga l’esenzione dell’applicazione dell’imposta municipale propria per alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021

Esenzione della I rata IMU 2021

A seguito delle difficoltà dovute all’emergenza epidemiologica COVID-10 viene disposta l’esenzione della prima rata IMU 2021 relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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