Plusvalenze e dividendi IRES: marcia indietro del Governo

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto modifiche significative al regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES, restringendo l'accesso alla participation exemption (PEX) e all'esclusione dal reddito degli utili percepiti mediante l'introduzione di precisi requisiti dimensionali. A distanza di pochi mesi, il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto Fiscale) ha fatto un passo indietro: le nuove limitazioni sono state integralmente abrogate, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Vediamo cosa cambia in concreto.

Cosa prevedeva la Legge di Bilancio

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 aveva introdotto, con i commi da 51 a 55 dell'art. 1, un doppio sistema di soglie dimensionali che condizionava l'accesso ai regimi di favore.

Per le plusvalenze, il nuovo comma 1.1 dell'art. 87 TUIR limitava l'esenzione PEX al 95% alle sole plusvalenze derivanti da partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5% — computando anche le partecipazioni indirette detenute nell'ambito del medesimo gruppo ex art. 2359 c.c., con applicazione della demoltiplicazione lungo la catena — oppure da partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Soglie analoghe erano previste per gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e per i contratti di associazione in partecipazione.

Per i dividendi, il nuovo comma 2.1 dell'art. 89 TUIR subordinava l'esclusione dal reddito del 95% degli utili agli stessi requisiti dimensionali, con una disciplina specifica per i proventi di fonte estera e per quelli provenienti da Stati a fiscalità privilegiata (per i quali era prevista un'esclusione ridotta al 50%, subordinata alla prova di effettiva attività economica).

Cosa cambia con il Decreto Fiscale

L'art. 11 del D.L. 38/2026 abroga integralmente i commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio e, con essi, tutti i requisiti dimensionali appena descritti. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026: si tratta quindi di una retroattività che copre l'intero anno d'imposta, compreso il periodo già trascorso prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il regime che torna ad applicarsi è quello vigente fino al 31 dicembre 2025, che non prevedeva alcuna soglia minima di partecipazione o di valore fiscale per accedere ai regimi agevolativi.

Il regime attualmente in vigore

Le plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano i requisiti ordinari (iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, periodo minimo di possesso, residenza della partecipata in Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale) sono esenti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcuna soglia dimensionale. La PEX si estende, alle stesse condizioni, anche alle plusvalenze su titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e sui contratti di associazione in partecipazione.

Gli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES (residenti in Italia) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcun requisito dimensionale sulla partecipazione. Restano ferme le regole specifiche per i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per i quali è richiesta la dimostrazione dell'effettiva attività economica svolta.

Per i titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria (es. imprenditori individuali), la quota imponibile degli utili è confermata al 58,14% del loro ammontare.

Plusvalenze e dividendi IRES: nuovi limiti alla PEX e alle esclusioni dal reddito

La Legge di Bilancio interviene in modo rilevante sul regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES. Le modifiche restringono l’accesso alla participation exemption (PEX) e ridefiniscono le condizioni per l’esclusione dal reddito degli utili percepiti, introducendo precisi requisiti dimensionali.

In particolare, in relazione alle plusvalenze, viene introdotto il nuovo comma 1.1 dell’art. 87 TUIR, che limita l’esenzione PEX al 95% solo alle plusvalenze derivanti da:

  • partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5%, oppure
  • partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, sulla base del controllo ex art. 2359 c.c., tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.

L’esenzione al 95% si estende anche alle plusvalenze su:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiori al 5% o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Cambia anche il regime dei dividendi che prevedeva attualmente la concorrenza al reddito IRES per solo il 5% dell’ammontare percepito.

Tuttavia, viene introdotto il nuovo comma 2.1 dell’art. 89 TUIR, che consente l’esclusione dal reddito del 95% degli utili solo se riferiti a:

  • partecipazioni dirette non inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (considerando anche le partecipazioni indirette nel gruppo);
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiori 000 euro.

La stessa esclusione al 95% si applica anche a:

  • utili provenienti da società ed enti non residenti, con le medesime soglie dimensionali;
  • remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con soggetti non residenti, non localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, oppure per i quali sia dimostrata l’assenza di effetti di localizzazione dei redditi in tali Stati.

Sono invece esclusi dalla formazione del reddito d’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • utili provenienti da società o enti non residenti, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.

L’esclusione del 50% è comunque subordinata alla prova dello svolgimento di un’attività economica effettiva.

Il legislatore restringe quindi in modo significativo l’accesso ai regimi di favore su plusvalenze e dividendi. Dal 2026 non basta più “avere una partecipazione”: servono dimensioni minime, verifiche di gruppo e, nei casi esteri, solide prove di sostanza economica. Una revisione preventiva delle partecipazioni in portafoglio diventa essenziale.

Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

La Legge di Bilancio 2026 elimina, nella quasi totalità dei casi, la possibilità di rateizzare la plusvalenza in caso di cessione di beni strumentali, beni patrimonio e partecipazioni non PEX: per i beni strumentali l’imposta si paga tutta subito, nell’anno di realizzo. Restano poche eccezioni ben circoscritte.

Chi riguarda

La nuova disciplina interessa i soggetti che cedono beni strumentali, materiali e immateriali, iscritti in bilancio, beni patrimoniali e partecipazioni immobilizzate che non beneficiano del regime della partecipation exemption.

Cosa cambia

Prima del 2026, per i beni strumentali posseduti da almeno 3 anni, era possibile optare per una ripartizione dell’importo della plusvalenza tassabile su un massimo di 5 esercizi.

Dal 2026 questa ripartizione non sarà più possibile, e l’importo della plusvalenza farà reddito solo nel periodo d’imposta di realizzazione:

  • per i beni strumentali
  • per i beni patrimonio
  • per le partecipazioni non PEX

Fanno eccezione esclusivamente:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con requisiti PEX;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o rami di aziende possedute per almeno tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni.

Dal 2026, quindi, la plusvalenza su beni strumentali concorre interamente al reddito IRES nell’anno di realizzo e questo può generare carici impositivi importanti, soprattutto nelle dismissioni di asset rilevanti.

Interventi Superbonus: effetti anche sulle plusvalenze da cessione

Continuano le previsioni normative che, in un modo o nell’altro, penalizzano chi ha scelto di avvalersi delle agevolazioni fiscali collegate al c.d. Superbonus.

Con una modifica prevista dalla legge di bilancio 2024 viene infatti inasprita l’imposizione sugli immobili oggetto di interventi Superbonus in caso di successiva cessione.

La plusvalenza sui beni oggetto di interventi, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, viene tassata come reddito diverso, con esclusione dei soli immobili acquisiti per successione e di quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Fondamentalmente, rispetto al regime ordinario, si prolunga il periodo di assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze da 5 a 10 anni e, dal tenore della norma, questa penalizzazione sarà applicata indipendentemente dalla percentuale di Superbonus di cui beneficiato, quindi non solo per il 110% ma anche per il 90%, il 70% o il 65%.

Una seconda penalizzazione riguarda il criterio di determinazione della plusvalenza.

Normalmente detta plusvalenza viene determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo. Quindi se dall’acquisto del bene al momento della vendita ho effettuato, ad esempio, delle spese di ristrutturazione, tali spese si sommano al prezzo d’acquisto riducendo così l’importo della plusvalenza.

Per gli interventi Superbonus tale regola è parzialmente modificata. In particolare:

  • se al momento della vendita gli interventi Superbonus si sono conclusi da non più di 5 anni, si sia usufruito dell’incentivo nella misura del 110% e si siano esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi al fine di diminuire l’importo della plusvalenza
  • se al momento della vendita gli interventi Superbonus si sono conclusi da più di 5 anni, si sia usufruito dell’incentivo nella misura del 110% e si siano esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, si tiene conto delle spese relative a tali interventi solo per un 50% al fine di diminuire l’importo della plusvalenza.

In ogni caso alle plusvalenze realizzate è sempre applicabile l’imposta sostitutiva del 26%.

Cessione di immobili: quando si pagano imposte sulle plusvalenze?

Quando, da privati, si cede un bene immobile ci si chiede spesso quali siano le imposte dirette da pagare sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo (es. imposte indirette pagate al momento dell’acquisto, spese notarili e accessorie sostenute all’atto dell’acquisto, spese incrementative sostenute dopo l’acquisto e prima della cessione).

Il nostro sistema fiscale prevede un regime impositivo diverso a seconda che il bene immobile sia stato acquistato o costruito da più di cinque anni.

Per i beni acquistati o costruiti da più di cinque anni vige un principio di assenza di imposizione, indipendentemente dall’importo della plusvalenza. L’importo “guadagnato”, quindi, in questi casi è totalmente estraneo a qualsiasi imposta.

Diverso il caso per i beni acquistati o costruiti da non più di cinque anni. Per questi ultimi le plusvalenze danno luogo a un reddito tassabile, salvo che:

  • gli immobili siano stati acquisiti per successione
  • gli immobili siano stati adibiti, per la maggior parte del periodo tra l’acquisto/costruzione e la vendita, ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado)

In tutti gli altri casi la differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto/costruzione andrà inserita tra i redditi tassabili.

Per i privati che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni e per i quali emerge una plusvalenza tassabile in caso di vendita, esiste la possibilità di applicare, in luogo dell’Irpef ordinaria, una imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza realizzata.

La richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva va resa al notaio al momento della stipula dell’atto di vendita, provvedendo contestualmente al versamento al notaio della provvista necessaria per il pagamento della relativa imposta. Chi si avvale di tale possibilità è escluso dai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria in materia di compravendite immobiliari e dall’applicazione dell’accertamento induttivo.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva, oltre che per le esclusioni da controlli e accertamenti induttivi, può comportare anche un sensibile risparmio d’imposta rispetto alla tassazione ordinaria, specialmente in caso di plusvalenze di rilevante valore. È evidente che, prima di procedere alla scelta, va fatto un calcolo di convenienza che tenga conto, tra l’altro, anche di eventuali deduzioni/detrazioni d’imposta di cui il contribuente può avvalersi.

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