Plusvalenze e dividendi IRES: marcia indietro del Governo

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto modifiche significative al regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES, restringendo l'accesso alla participation exemption (PEX) e all'esclusione dal reddito degli utili percepiti mediante l'introduzione di precisi requisiti dimensionali. A distanza di pochi mesi, il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto Fiscale) ha fatto un passo indietro: le nuove limitazioni sono state integralmente abrogate, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Vediamo cosa cambia in concreto.

Cosa prevedeva la Legge di Bilancio

La L. 30 dicembre 2025, n. 199 aveva introdotto, con i commi da 51 a 55 dell'art. 1, un doppio sistema di soglie dimensionali che condizionava l'accesso ai regimi di favore.

Per le plusvalenze, il nuovo comma 1.1 dell'art. 87 TUIR limitava l'esenzione PEX al 95% alle sole plusvalenze derivanti da partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5% — computando anche le partecipazioni indirette detenute nell'ambito del medesimo gruppo ex art. 2359 c.c., con applicazione della demoltiplicazione lungo la catena — oppure da partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Soglie analoghe erano previste per gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e per i contratti di associazione in partecipazione.

Per i dividendi, il nuovo comma 2.1 dell'art. 89 TUIR subordinava l'esclusione dal reddito del 95% degli utili agli stessi requisiti dimensionali, con una disciplina specifica per i proventi di fonte estera e per quelli provenienti da Stati a fiscalità privilegiata (per i quali era prevista un'esclusione ridotta al 50%, subordinata alla prova di effettiva attività economica).

Cosa cambia con il Decreto Fiscale

L'art. 11 del D.L. 38/2026 abroga integralmente i commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio e, con essi, tutti i requisiti dimensionali appena descritti. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026: si tratta quindi di una retroattività che copre l'intero anno d'imposta, compreso il periodo già trascorso prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il regime che torna ad applicarsi è quello vigente fino al 31 dicembre 2025, che non prevedeva alcuna soglia minima di partecipazione o di valore fiscale per accedere ai regimi agevolativi.

Il regime attualmente in vigore

Le plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano i requisiti ordinari (iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, periodo minimo di possesso, residenza della partecipata in Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale) sono esenti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcuna soglia dimensionale. La PEX si estende, alle stesse condizioni, anche alle plusvalenze su titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e sui contratti di associazione in partecipazione.

Gli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES (residenti in Italia) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcun requisito dimensionale sulla partecipazione. Restano ferme le regole specifiche per i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per i quali è richiesta la dimostrazione dell'effettiva attività economica svolta.

Per i titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria (es. imprenditori individuali), la quota imponibile degli utili è confermata al 58,14% del loro ammontare.

Plusvalenze e dividendi IRES: nuovi limiti alla PEX e alle esclusioni dal reddito

La Legge di Bilancio interviene in modo rilevante sul regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES. Le modifiche restringono l’accesso alla participation exemption (PEX) e ridefiniscono le condizioni per l’esclusione dal reddito degli utili percepiti, introducendo precisi requisiti dimensionali.

In particolare, in relazione alle plusvalenze, viene introdotto il nuovo comma 1.1 dell’art. 87 TUIR, che limita l’esenzione PEX al 95% solo alle plusvalenze derivanti da:

  • partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5%, oppure
  • partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, sulla base del controllo ex art. 2359 c.c., tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.

L’esenzione al 95% si estende anche alle plusvalenze su:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiori al 5% o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Cambia anche il regime dei dividendi che prevedeva attualmente la concorrenza al reddito IRES per solo il 5% dell’ammontare percepito.

Tuttavia, viene introdotto il nuovo comma 2.1 dell’art. 89 TUIR, che consente l’esclusione dal reddito del 95% degli utili solo se riferiti a:

  • partecipazioni dirette non inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (considerando anche le partecipazioni indirette nel gruppo);
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiori 000 euro.

La stessa esclusione al 95% si applica anche a:

  • utili provenienti da società ed enti non residenti, con le medesime soglie dimensionali;
  • remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con soggetti non residenti, non localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, oppure per i quali sia dimostrata l’assenza di effetti di localizzazione dei redditi in tali Stati.

Sono invece esclusi dalla formazione del reddito d’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • utili provenienti da società o enti non residenti, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.

L’esclusione del 50% è comunque subordinata alla prova dello svolgimento di un’attività economica effettiva.

Il legislatore restringe quindi in modo significativo l’accesso ai regimi di favore su plusvalenze e dividendi. Dal 2026 non basta più “avere una partecipazione”: servono dimensioni minime, verifiche di gruppo e, nei casi esteri, solide prove di sostanza economica. Una revisione preventiva delle partecipazioni in portafoglio diventa essenziale.

Dal 2025 la rivalutazione di quote di partecipazione e terreni va a regime

Dopo molteplici anni in cui la misura veniva prorogata di anno in anno, la legge di bilancio 2025 rende permanente la possibilità di rivalutazione di quote di partecipazione e terreni

Le modalità di accesso sono pressoché invariate, in quanto la disposizione consente sempre la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è il primo gennaio di ogni anno.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa;
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate;
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale;
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni non quotate, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per le partecipazioni quotate è possibile usare come base imponibile ma media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Il costo della perizia è a carico del contribuente ma può essere dedotto dalla plusvalenza realizzata in caso di vendita futura del bene, purché questa superi il valore asseverato nella perizia stessa.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’18% (in luogo del precedente 16%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la rivalutazione e le altre due rate da versarsi entro il 30 novembre dei due anni successivi, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Il calcolo per comprendere quale sia l’alternativa più favorevole non è semplice. Per i terreni edificabili occorre valutare caso per caso, in quanto, in base agli articoli 17, c. 1 e 68, c. 2 Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l’indice Istat. Per le partecipazioni, invece, il confronto deve essere effettuato tra il 26% di imposta ordinaria applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Il punto di equilibrio si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto. Devono essere però considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in 5 anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Anche per il 2024 proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate.  La proroga di quest’anno è inserita direttamente per la Legge di Bilancio.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è l’1.01.2024.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2024 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2024 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni anche per il 2023

Puntuale come un orologio svizzero arriva anche quest’anno la proroga della misura di rivalutazione di terreni e partecipazioni che andrebbe ormai resa sistemica visto il continuo ripetersi per le proroghe. A cambiare, di fatto, è solo la percentuale dell’imposta sostitutiva da versare.

La disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

I terreni e le partecipazioni rivalutabili sono quelli posseduti all’1 gennaio 2023.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 novembre 2023 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16% (in luogo del precedente 14%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 novembre 2023 e le altre due rate da versarsi entro il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Terreni e partecipazioni

Rivalutazione di terreni e partecipazioni, proroga anche per il 2022

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. Questa volta è il Decreto Energia che riapre i termini per la valutazione con delle condizioni solo lievemente cambiate rispetto al passato.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 giugno 2022 (in luogo dell’usuale 30 giugno) da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’14% (in luogo del precedente 11%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 giugno 2022 e le altre due rate da versarsi entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Incentivi all’investimento in start-up e PMI innovative

Le start-up innovative e le PMI innovative ricevono un doppio incentivo con il nuovo Decreto Sostegni-bis attraverso due norme che detassano gli investimenti in questa tipologia di società.

Un primo intervento tocca chi investe direttamente in start-up innovative e PMI innovative. Per le persone fisiche che acquisiscono partecipazioni qualificate e non qualificate nelle suddette per il periodo dall’1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e le mantengono per almeno tre anni, scatta la totale esenzione della tassazione delle relative plusvalenze purché realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale.

L’agevolazione non è di poco conto se si pensa che la tassazione ordinaria prevede un’aliquota del 26%.

Un secondo intervento riguarda le plusvalenze realizzate sempre da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, ma in questo caso l’esenzione si applica alla cessione di partecipazioni ordinarie in società (escluse quelle semplici), a condizione che il ricavato venga reinvestito, entro un anno, nell’acquisto di partecipazioni in start-up innovative o in PMI innovative. La sottoscrizione deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2025.

Una bella spinta per gli investimenti in settori strategici per aumentare la produttività del sistema

Ennesima proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno arriva la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. La Legge di Bilancio 2021 consente infatti la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2021 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

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Ulteriore proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sembra non aver più fine la possibilità concessa dal legislatore di operare la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Per quest’anno, a causa dell’eccezionale evento del COVID-19, le proroghe sono addirittura due. Dopo quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020, adesso il DL Rilancio estende la norma agevolativa anche ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data dell’1 luglio 2020.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 settembre 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 settembre 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Studio Mamì - Studio

NUOVA CHANCE PER RIVALUTARE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Anche per il 2020 ritorna la possibilità di operare una rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2020, consentendo quindi di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

• per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
• per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2021 e il 30 giugno 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

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