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Contributo a fondo perduto per le microimprese colpite dall'emergenza Covid-19.

La Regione Siciliana sostiene le microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere con un contributo a fondo perduto per l’emergenza Covid-19. L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando, con procedura semplificata, su piattaforma informatica dedicata (https://siciliapei.regione.sicilia.it).

Con questo bando la Regione Sicilia intende fornire liquidità alle aziende più piccole, per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown.

REQUISITI

Possono accedere a BonuSicilia le aziende artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere:

  • classificate come microimprese (cioè con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
  • che hanno sede legale e/o operativa in Sicilia alla data del 31 dicembre 2019;
  • che hanno avuto l’attività economica sospesa durante il lockdown.

Possono altresì accedere le imprese alberghiere che non hanno esercitato l’attività economica, ovvero che abbiano avuto una diminuzione di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo prevede:

  • una tantum di 5 mila euro alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • una tantum di 6 mila euro alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario nell’anno di imposta 2018;
  • 5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro).

COME RICHIEDERE IL FONDO

Per partecipare a BonuSicilia è necessario:

  • Attivare subito l’identità digitale SpiD;
  • Pre-compilare l’istanza sulla piattaforma SiciliaPei (https://siciliapei.regione.sicilia.it) (dal 21 settembre 2020);
  • Inviare l’istanza già compilata cliccando sul pulsante “invio” (dal 5 ottobre 2020);
  • Richiedere l’erogazione di BonuSicilia.

Studio Mamì fornisce una consulenza specializzata per l’accesso all’agevolazione, affiancando i propri clienti nella presentazione della domanda.

Per scaricare il bando completo clicca qui

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Prorogata la moratoria per aperture di credito e mutui delle PMI

Il Decreto Cura Italia aveva previsto, per le imprese che avevano subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19:

  • la limitazione, sino al 30 settembre 2020, alla revoca delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
  • la proroga, sino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizione dei prestiti non rateali
  • la sospensione, sino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate di finanziamenti e di canoni di leasing.

Con il Decreto Agosto il termine del 30 settembre 2020 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 e, per le imprese del comparto turistico, al 31 marzo 2021.

Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020.

Al contempo viene prorogata al 31 gennaio 2021 la sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

 

 

DAL COLLEGATO FISCALE UN AIUTO PER GLI IMMOBILI PIGNORATI

Il collegato fiscale, all’art. 41-bis, introduce una particolare procedura agevolativa volta a fronteggiare i casi di gravi crisi economica a seguito dei quali una banca (o una società veicolo), creditrice ipotecaria di primo grado, abbia iniziato una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

In questi casi il debitore può chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere o un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, con assistenza di un apposito Fondo di garanzia per la prima casa che garantisce il 50% dell’importo rinegoziato o del nuovo finanziamento e con il beneficio dell’esdebitazione del debito residuo.

Per poter accedere a questa agevolazione sono necessari i seguenti requisiti:

  1. a) il debitore sia qualificabile come consumatore (art. 3, c. 1, lett. a) D. Lgs. 206/2005);
  2. b) il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria, o una società veicolo di cui alla L. 130/1999;
  3. c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti di prima casa, previsti dalla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte 1^, allegata al Dpr 131/1986, e il debitore abbia rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
  4. d) sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra la data del 1.01.2010 e quella del 30.06.2019;
  5. e) non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
  6. f) l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31.12.2021;
  7. g) il debito complessivo (calcolato ai sensi dell’art. 2855 C.C.) nell’ambito della procedura di cui alla lettera d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000;
  8. h) l’importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%;
  9. i) il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all’età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;
  10. j) il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
  11. k) non sia pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.

Se il debitore non riesce ad ottenere la rinegoziazione o il rifinanziamento, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al 3° grado, con trasferimento a questi dell’immobile ma la conservazione, per 5 anni, del diritto di abitazione.

Per l’attuazione del provvedimento si attende un decreto del Ministero dell’Economia.

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