Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Trova la proroga il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, misura introdotta nel 2020 per facilitare la Transizione 4.0, ma applicabile per investimenti non rientranti nel suddetto piano. Vediamo le caratteristiche principali:

Imprese beneficiarie

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per gli investimenti che non riguardano il piano Transizione 4.0, il credito d’imposta è esteso anche agli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata
  • beni per i quali è prevista un’aliquota di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16.11.202 al 31.12.2022, estendibile al 30.06.2023 nel caso in cui, entro il 31.12.2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura del contributo

La misura del contributo è differenziata a seconda della tipologia di investimento, dell’ammontare complessivo e dell’anno di effettuazione.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A della L. 232/2016 (c.d. beni materiali 4.0) il credito d’imposta è pari:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021:
    • al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022:
    • al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • al 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
    • al 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato B della L. 232/2016 (c.d. beni immateriali 4.0) il credito d’imposta è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per i beni strumentali diversi dai precedenti:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 il credito d’imposta è pari al 10% del costo, percentuale che sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;
  • per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 il credito d’imposta scende al 6%.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta può essere fruito solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

I fruitori del credito d’imposta dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, che dovrà contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 1051 e seguenti L. 178/2020).

Inoltre, in relazione degli investimenti aventi ad oggetto beni materiali o immateriali 4.0, sarà necessaria una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale abilitati, salvo che per gli investimenti non superiori a 300.000 euro per i quali è sufficiente un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

Incentivi auto nella Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 prevede una serie di incentivi per auto private e commerciali, in particolar modo per quelle a ridotte emissioni. Qui di seguito un breve riepilogo di quelle principali:

Nuovi incentivi per auto elettriche e ibride

Una prima tipologia di incentivi riguarda i veicoli elettrici ed ibridi, per i quali sono riconosciuti contributi alle persone fisiche e a quelle giuridiche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2 aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).

Il bonus è concesso sia senza che con rottamazione. In quest’ultimo caso, l’auto da rottamare dovrà essere omologata in una classe ambientale inferiore a Euro 6 ed essere immatricolata prima del 1° gennaio 2011.

Nel caso di rottamazione, il contributo statale è pari a 2.000 euro, mentre senza rottamazione il bonus scende a 1.000 euro.

In entrambi i casi, il bonus è condizionato ad uno sconto da parte del venditore pari ad almeno:

  • 2.000 euro con rottamazione;
  • 1.000 euro senza rottamazione.

Questo bonus è cumulabile con quello previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e che risulta valido fino a tutto il 2021. Il suddetto bonus era riconosciuto per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli di categoria M1 con emissioni di CO2 allo scarico non superiori a 60 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa) ed era pari:

  • nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 0 a 20 g/km di CO2:
    • 6.000 euro, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
    • 4.000 euro, senza rottamazione;
  • nel caso di acquisto di veicoli con emissioni da 21 a 60 g/km di CO2:
    • 2.500 euro, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4;
    • 1.500 euro, senza rottamazione.

Nel caso di rottamazione, il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

Incentivi auto Euro 6

Oltre agli incentivi per auto ibride ed elettriche, la Legge di Bilancio 2021 punta ad agevolare il passaggio del parco auto alla categoria Euro 6.

In questo caso il bonus spetta alle persone fisiche e quelle giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di categoria M1 che sia omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

Il contributo statale è pari a 1.500 euro e spetta a condizione che il venditore conceda uno sconto di almeno 2.000 euro.

Per beneficiare del contributo statale è obbligatorio rottamare un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

Il bonus è però fruibile solo per gli acquisti che avvengono dall’1 gennaio 2021 a 30 giugno 2021 e salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

Bonus per famiglie con ISEE inferiore a 30.000 euro

Un ulteriore bonus è previsto per le famiglie meno abbienti.

Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro per l’acquisto, anche in leasing, effettuato entro il 31 dicembre 2021, di un’auto elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro (Iva esclusa) e potenza fino a 150 Kw.

L’incentivo non è cumulabile con gli altri incentivi auto ed è pari al 40% del prezzo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Incentivo per l’acquisto di veicoli commerciali

Un ultimo bonus è riservato ai veicoli commerciali.

Il contributo è riconosciuto a chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica.

Il bonus varia a seconda:

  • della massa totale a terra del veicolo;
  • dell’alimentazione: esclusivamente elettrica, ibrida o alimentazione alternativa, altre tipologie di alimentazione;
  • eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di quello acquistato omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

In particolare, per la fascia di peso 0-1,999 tonnellate l’incentivo è pari a:

  • in caso di acquisto di veicolo elettrico: 4.000 euro con rottamazione e 3.200 euro senza rottamazione;
  • in caso di acquisto di veicolo ibrido o alimentazione alternativa: 2.000 euro con rottamazione e 1.200 euro senza rottamazione;
  • in caso di acquisto di veicolo con altre tipologie di alimentazione: 1.200 euro con rottamazione e 800 euro senza rottamazione.

Per la fascia di peso 2-3,299 tonnellate l’incentivo è pari a:

  • in caso di acquisto di veicolo elettrico: 5.600 euro con rottamazione e 4.800 euro senza rottamazione;
  • in caso di acquisto di veicolo ibrido o alimentazione alternativa: 2.800 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione;
  • in caso di acquisto di veicolo con altre tipologie di alimentazione: 2.000 euro con rottamazione e 1.200 euro senza rottamazione.

Per la fascia di peso 3,3-3,5 tonnellate l’incentivo è pari a:

  • in caso di acquisto di veicolo elettrico: 8.000 euro con rottamazione e 6.400 euro senza rottamazione;
  • in caso di acquisto di veicolo ibrido o alimentazione alternativa: 4.400 euro con rottamazione e 2.800 euro senza rottamazione;
  • in caso di acquisto di veicolo con altre tipologie di alimentazione: 3.200 euro con rottamazione e 2.000 euro senza rottamazione.
Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon