Decreto Sanzioni: le principali novità

È stato approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della parte della riforma fiscale che attiene alle sanzioni. Vediamo le principali novità.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Viene introdotto un nuovo principio di proporzionalità in funzione del quale:

  • se una sanzione è manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa, la stessa può essere ridotta fino ad 1/4 della misura prevista;
  • in casi di particolare gravità della violazione commessa, la sanzione potrà essere aumentata fino alla metà;
  • in caso di recidiva, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o all’inoppugnabilità dell'atto, dovesse incorrere in un’altra violazione della stessa indole.

Nuove misure delle sanzioni

Il Decreto sostituisce le sanzioni proporzionali – che prevedevano un minimo e un massimo – con sanzioni fisse di solito pari all’importo minimo attualmente in vigore o riducendo l’importo della sanzione applicabile.

A titolo esemplificativo:

  • la sanzione per omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap e Iva (oggi punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240%) viene sostituita dalla sanzione amministrativa del 120%;
  • la sanzione per omessi versamenti passa dal 30% al 25%;
  • la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione (imposte sui redditi, Irap e Iva) passerà dalla misura variabile (dal 90% al 180%) a quella fissa del 70%, con un minimo di 150 euro;
  • ugualmente, in caso di omessa fatturazione, omessa certificazione di corrispettivi, indebita detrazione Iva e mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura irregolare la sanzione è ridotta al 70%.

Nuova causa di non punibilità

Non potrà essere sanzionato il contribuente che, dopo avere appreso di avere commesso una violazione alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria (con circolari, interpelli o consulenze), dovesse decidere di adeguarsi regolarizzando la propria posizione. A tal fine:

  • sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi per eliminare la violazione commessa e versare l'imposta;
  • la violazione dovrà essere dovuta dalle obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria.

Novità sul ravvedimento operoso

Possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata).

In particolare, in caso di più violazioni da regolarizzare, la nuova norma prevede che, ove conveniente, la sanzione può essere calcolata utilizzando quella prevista per la violazione più grave aumentata di 1/4 con un ulteriore incremento in caso di violazioni rilevanti ai fini di più tributi.

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le violazioni di omesso versamento di ritenute e di Iva si concretizzano il 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Viene inoltre previsto che, per i delitti di omesso versamento viene prevista espressamente la non punibilità del reato se il fatto dipende da cause sopravvenute non imputabili all’autore, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’Iva. A tali fini, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Viene data una nuova definizione di credito di imposta inesistente rispetto a quello non spettante:

  • saranno considerati “inesistenti” i crediti mancanti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento o quelli per i quali tali requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
  • saranno considerati “non spettanti” i crediti che, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito.

Concordato preventivo biennale al via

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, sono stati definiti i contorni del c.d. concordato preventivo biennale, un istituto che consentirà di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sganciandolo dalle risultanze contabili.

Soggetti ammessi

Possono accedere al concordato preventivo biennale gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

  • che applicano gli ISA, in questo caso per il biennio 2024-2025
  • oppure, che aderiscono al regime forfetario, in questo sperimentalmente solo per l’anno 2024

Soggetti ISA

Per i soggetti ISA, l’accesso è consentito solo se, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (salvo eventuali sospensioni o rateazioni in corso).

Sono comunque esclusi:

  • i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti
  • sono stati condannati per:
    • reati tributari
    • false comunicazioni sociali
    • riciclaggio
    • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
    • autoriciclaggio

commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del concordato

Contribuenti in regime forfetario

Per il solo anno 2024, in via sperimentale, l’accesso al concordato preventivo biennale è ammesso anche per i soggetti in regime forfetario.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del concordato
  • I contribuenti che rientrano tra una delle cause di esclusione previste per i Soggetti ISA (debiti tributari, omissioni dichiarative o condanne per i già riportati reati)

Accesso al concordato

A seguito della trasmissione di alcuni dati, attraverso programmi informatici che verranno messi a disposizione entro il 15 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di concordato, cioè un reddito imponibile predeterminato per gli anni d’imposta 2024 e 2025 sul quale si applicherà l’imposizione.

L’adesione alla proposta dovrà essere effettuata, per il 2024, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) mentre a regime la scelta andrà effettuata entro il termine per ile versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Effetti del concordato

Il concordato, come detto, produce l’effetto di predeterminare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi e Iva, per il biennio 2024-2025.

Il concordato non ha effetti ai fini Iva e non comporta il venir meno degli adempimenti contabili e dichiarativi, che rimangono inalterati.

Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi se:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.

Sono di non lieve entità:

  • le violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    • omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
    • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
    • omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione

Indici sintetici di affidabilità (ISA): Definiti i benefici premiali

Da qualche anno, in sostituzione degli studi di settore, il Fisco dispone di un nuovo strumento di verifica dell’affidabilità fiscale dei contribuenti chiamato ISA.

Attraverso gli ISA ad ogni contribuente viene attribuito un punteggio, basato su analisi economico-statistiche e sui dati e le informazioni dichiarate dal contribuente su più periodi d’imposta.

Diversamente dagli studi di settore, però, il punteggio ISA non serve soltanto per individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Al raggiungimento di determinati punteggi ISA, infatti, corrispondono diverse premialità di cui i contribuenti possono beneficiare.

Con provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i benefici premiali derivanti dalle analisi sul periodo d’imposta 2022. Vediamoli assieme:

  • Premialità inerenti la compensazione di crediti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, e di crediti da imposte sui redditi ed Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2022
  • Premialità connesse ai rimborsi Iva: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 50.000 euro, relativi al credito maturato nel 2023, e per il medesimo importo per il credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2024
  • Premialità connesse alla disciplina sulle società di comodo: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
  • Premialità connesse agli accertamenti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Per chi ha un punteggio ISA di almeno 8, viene ridotto di un anno il termine per gli accertamenti
  • Premialità connesse alla determinazione sintetica del reddito: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’inapplicabilità del redditometro, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Addio all’IRAP per le persone fisiche

Nell’ambito della prima tranche della riforma fiscale, con la Legge di Bilancio 2022 è stato avviato il percorso che porterà alla totale eliminazione dell’IRAP.

Questo primo intervento riguarda esclusivamente le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, per le quali l’IRAP viene eliminata già a partire dal 2022.

L’immediata conseguenza di tale abolizione sarà che, per il 2022, questi contribuenti dovranno versare esclusivamente il saldo Irap per il 2021 ma non più gli acconti per il 2022 solitamente dovuti a giugno e novembre.

Inoltre tale eliminazione, pur non avendo carattere interpretativo, potrebbe incidere sui tanti contenziosi in corso in merito all’esistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’imposta. Il fatto che per i soggetti non costituiti in forma societaria venga abolita l’IRAP potrebbe essere un ulteriore spunto a favore della tesi dell’assenza dell’autonoma organizzazione.

Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

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Confermati il contributo a fondo perduto e il taglio dell’Irap

Il Decreto Rilancio conferma, pur con qualche piccola modifica, le anticipazioni circolate in merito al contributo a fondo perduto che verrà erogato per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Contributo a fondo perduto

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Sono esclusi da detto contributo:

  • i soggetti cui l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari
  • le società di partecipazione finanziaria (holding)
  • i professionisti
  • i lavoratori dipendenti
  • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • i lavoratori dello spettacolo

Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, e che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, mentre il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 20% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 15% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 10% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

L’importo del contributo non può comunque essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, previa presentazione di apposita istanza che verrà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale.

Taglio dell’Irap

Un’altra anticipazione confermata è quella relativa al taglio dell’Irap.

In particolar modo l’art. 24 del Decreto prevede che non siano dovuti né il saldo Irap per l’anno 2019 né il primo acconto per il 2020, entrambi con scadenza 30 giugno.

La disposizione:

  • si applica a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo precedente
  • non si applica a imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione (holding).

Dopo alcune incertezze in merito all’interpretazione della norma, lo stesso MEF ha confermato che il primo acconto per l’anno 2020, nonostante non debba essere pagato, verrà comunque detratto dall’imposta dovuta l’anno prossimo, che risulterà quindi ridotta come se l’acconto fosse stato versato.

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