Indici sintetici di affidabilità (ISA): Definiti i benefici premiali

Da qualche anno, in sostituzione degli studi di settore, il Fisco dispone di un nuovo strumento di verifica dell’affidabilità fiscale dei contribuenti chiamato ISA.

Attraverso gli ISA ad ogni contribuente viene attribuito un punteggio, basato su analisi economico-statistiche e sui dati e le informazioni dichiarate dal contribuente su più periodi d’imposta.

Diversamente dagli studi di settore, però, il punteggio ISA non serve soltanto per individuare le posizioni da sottoporre a controllo. Al raggiungimento di determinati punteggi ISA, infatti, corrispondono diverse premialità di cui i contribuenti possono beneficiare.

Con provvedimento del 27 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i benefici premiali derivanti dalle analisi sul periodo d’imposta 2022. Vediamoli assieme:

  • Premialità inerenti la compensazione di crediti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2023, e di crediti da imposte sui redditi ed Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2022
  • Premialità connesse ai rimborsi Iva: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 8 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 8,5) viene disposto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva non superiori a 50.000 euro, relativi al credito maturato nel 2023, e per il medesimo importo per il credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri 2024
  • Premialità connesse alla disciplina sulle società di comodo: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo
  • Premialità connesse agli accertamenti: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici. Per chi ha un punteggio ISA di almeno 8, viene ridotto di un anno il termine per gli accertamenti
  • Premialità connesse alla determinazione sintetica del reddito: per i soggetti che nel 2022 hanno un punteggio ISA di almeno 9 (o una media, tra 2021 e 2022, di almeno 9) viene disposta l’inapplicabilità del redditometro, purché il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Credito d'imposta

Addio all’IRAP per le persone fisiche

Nell’ambito della prima tranche della riforma fiscale, con la Legge di Bilancio 2022 è stato avviato il percorso che porterà alla totale eliminazione dell’IRAP.

Questo primo intervento riguarda esclusivamente le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, per le quali l’IRAP viene eliminata già a partire dal 2022.

L’immediata conseguenza di tale abolizione sarà che, per il 2022, questi contribuenti dovranno versare esclusivamente il saldo Irap per il 2021 ma non più gli acconti per il 2022 solitamente dovuti a giugno e novembre.

Inoltre tale eliminazione, pur non avendo carattere interpretativo, potrebbe incidere sui tanti contenziosi in corso in merito all’esistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’imposta. Il fatto che per i soggetti non costituiti in forma societaria venga abolita l’IRAP potrebbe essere un ulteriore spunto a favore della tesi dell’assenza dell’autonoma organizzazione.

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Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

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Confermati il contributo a fondo perduto e il taglio dell’Irap

Il Decreto Rilancio conferma, pur con qualche piccola modifica, le anticipazioni circolate in merito al contributo a fondo perduto che verrà erogato per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza COVID-19.

Contributo a fondo perduto

Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Sono esclusi da detto contributo:

  • i soggetti cui l’attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza
  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari
  • le società di partecipazione finanziaria (holding)
  • i professionisti
  • i lavoratori dipendenti
  • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • i lavoratori dello spettacolo

Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno 2019, e che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, mentre il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019.

L’ammontare del contributo è pari:

  • al 20% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 15% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • al 10% del calo di fatturato del mese di aprile, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

L’importo del contributo non può comunque essere inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il contributo, previa presentazione di apposita istanza che verrà attivata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verrà accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale.

Taglio dell’Irap

Un’altra anticipazione confermata è quella relativa al taglio dell’Irap.

In particolar modo l’art. 24 del Decreto prevede che non siano dovuti né il saldo Irap per l’anno 2019 né il primo acconto per il 2020, entrambi con scadenza 30 giugno.

La disposizione:

  • si applica a imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo precedente
  • non si applica a imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche, intermediari finanziari e società di partecipazione (holding).

Dopo alcune incertezze in merito all’interpretazione della norma, lo stesso MEF ha confermato che il primo acconto per l’anno 2020, nonostante non debba essere pagato, verrà comunque detratto dall’imposta dovuta l’anno prossimo, che risulterà quindi ridotta come se l’acconto fosse stato versato.

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