Concordato preventivo biennale al via

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 13/2024, sono stati definiti i contorni del c.d. concordato preventivo biennale, un istituto che consentirà di pre-concordare il reddito imponibile per un biennio, sganciandolo dalle risultanze contabili.

Soggetti ammessi

Possono accedere al concordato preventivo biennale gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

  • che applicano gli ISA, in questo caso per il biennio 2024-2025
  • oppure, che aderiscono al regime forfetario, in questo sperimentalmente solo per l’anno 2024

Soggetti ISA

Per i soggetti ISA, l’accesso è consentito solo se, nel periodo d’imposta precedente, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (salvo eventuali sospensioni o rateazioni in corso).

Sono comunque esclusi:

  • i soggetti che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti
  • sono stati condannati per:
    • reati tributari
    • false comunicazioni sociali
    • riciclaggio
    • impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
    • autoriciclaggio

commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta precedenti l’applicazione del concordato

Contribuenti in regime forfetario

Per il solo anno 2024, in via sperimentale, l’accesso al concordato preventivo biennale è ammesso anche per i soggetti in regime forfetario.

Sono esclusi:

  • I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del concordato
  • I contribuenti che rientrano tra una delle cause di esclusione previste per i Soggetti ISA (debiti tributari, omissioni dichiarative o condanne per i già riportati reati)

Accesso al concordato

A seguito della trasmissione di alcuni dati, attraverso programmi informatici che verranno messi a disposizione entro il 15 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta di concordato, cioè un reddito imponibile predeterminato per gli anni d’imposta 2024 e 2025 sul quale si applicherà l’imposizione.

L’adesione alla proposta dovrà essere effettuata, per il 2024, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024) mentre a regime la scelta andrà effettuata entro il termine per ile versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Effetti del concordato

Il concordato, come detto, produce l’effetto di predeterminare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi e Iva, per il biennio 2024-2025.

Il concordato non ha effetti ai fini Iva e non comporta il venir meno degli adempimenti contabili e dichiarativi, che rimangono inalterati.

Inoltre, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 Dpr 600/1973 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. La limitazione riguarda i soli accertamenti di tipo presuntivo limitatamente al reddito di impresa e di lavoro autonomo. Non sono, pertanto, precluse attività di controllo mirante a verificare la veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti oppure relativi ad imposte diverse da quelle sui redditi derivati dagli esercizi di impresa e lavoro autonomo

Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi se:

  1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
  3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  4. ricorre una delle ipotesi previste tra le cause di esclusione ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, c. 2 (presenza di debiti tributari);
  5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatico dell’Agenzia delle Entrate.

Sono di non lieve entità:

  • le violazioni constatate che integrano reati tributari relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai 3 precedenti all'ammissione all'istituto;
  • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
  • le seguenti violazioni, relative agli anni oggetto del concordato:
    • omessa dichiarazione dei redditi e dell’Irap omessa dichiarazione del sostituto d’imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale;
    • mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;
    • omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione

Proroga del versamento del secondo acconto per imposte sui redditi e Irap

Il Decreto Ristori quater, intervenendo fuori tempo massimo, introduce alcune proroghe dei versamenti dell’acconto per imposte sui redditi e Irap in scadenza al 30 novembre.

Proroga generalizzata

La prima proroga investe tutti i contribuenti, concedendo una breve proroga dalla scadenza naturale, il 30 novembre, al 10 dicembre.

Proroga al 30 aprile 2021 per soggetti ISA

I contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) beneficiavano già della proroga al 30 aprile 2021, che viene qui riconfermata, se, in alternativa:

  • nel primo semestre dell’anno 2020 hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • indipendentemente dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. “zone arancioni” oppure che, nel contempo, esercitano nelle c.d. “zone rosse” una delle attività sospese o limitate per la pandemia, di cui agli allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori.

Proroga per diminuzione del fatturato

Una delle novità del Decreto Ristori quater è l’estensione della proroga al 30 aprile 2021 anche per imprese e professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga per le zone a rischio

Altra estensione operata dal Decreto Ristori quater riguarda imprese e professionisti che, a prescindere dai requisiti relativi a ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020 e hanno domicilio fiscale nelle zone rosse o, per i soli esercenti attività di ristorazione, nelle zone arancioni.

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Corona virus: slittano i termini fiscali

Nel pacchetto delle misure urgenti varato dal consiglio dei ministri per il contrasto al coronavirus è previsto anche lo slittamento dei principali termini fiscali. L'emergenza, infatti, ha fatto slittare le scadenze del 730 e delle Certificazioni uniche in tutta Italia, non solo nella zona rossa, prorogando di fatto parecchie scadenze; la misura anticipa anche l’entrata in vigore del calendario fiscale previsto per il 2021.

Ecco un elenco aggiornato di tutti gli slittamenti:

Certificazione unica: il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Interventi condominiali: anche in questo caso il termine per l’invio è prorogato al 31/03

Spese detraibili: rinviata la 30/01 anche la scadenza per i dati relativi alle spese detraibili come quelle di asili nido, ristrutturazioni, spese funebri, universitarie, banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, asili nido, veterinari. Resta invece invariato il termine per l’invio dei dati riguardanti le spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.

Modello 730: per quanto riguarda il precompilato 2020 sarà disponibile online dal 05/05 anziché dal 15/04 mentre il termine di presentazione dello stesso è stata prorogata al 30/09/2020

Rottamazione ter: per quanto riguarda il pagamento della rata della rottamazione ter scaduta il 28/02/2020 e del saldo e stralcio scaduta il 31/03/2020 è prevista la proroga al 01/06/2020 a favore delle persone fisiche residenti nella zona rossa

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DALL’1 GENNAIO 2020 ULTERIORE STRETTA ALLE COMPENSAZIONI

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio impone un’ulteriore stretta alle compensazioni di crediti tributari. Vediamo di che si tratta.

Una prima stretta riguarda i tempi entro i quali poter utilizzare i crediti tributari. Come già avviene in campo Iva, dal 2020 anche per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, si dovrà attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che, ad esempio, un credito Irpef dell’anno 2019 si potrà portare in compensazione 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2019, cioè verosimilmente dal 10 novembre 2020 in poi.

Altra stretta è rappresentata dall’obbligo di utilizzo del canale telematico per le compensazioni dei crediti, esteso a tutti i soggetti, e non solo ai soggetti titolari di partita Iva, e che ricomprende anche “crediti” che si ritenevano finora esclusi dall’obbligo, come ad esempio il c.d. “bonus Renzi”.

Infine viene prevista una pesante sanzione in caso di deleghe di pagamento F24 scartate a seguito di attività di controllo dell’Agenzia come, ad esempio, nel caso di utilizzo di crediti non utilizzabili (ad es. quelli superiori a 5.000 euro prima della presentazione della relativa dichiarazione) o di compensazioni non effettuabili (perché ad esempio il contribuente ha dei debiti per imposte erariali iscritti a ruolo). La sanzione che verrà applicata sarà pari al 5% dell’importo della delega, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro. Le sanzioni saranno applicabili a partire dalle deleghe di pagamento presentate a partite dal mese di marzo 2020.

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Detrazioni fiscali: ecco tutte le novità del 2020

L’anno appena iniziato è ricco di importanti novità in tema di detrazioni fiscali: la Legge di Bilancio 2020 introduce nuovi limiti d’accesso ai bonus fiscali, salva le spese sanitarie e inserisce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili.
Introduce anche nuovi bonus per i contribuenti - come la detrazione Irpef per il latte in polvere o il bonus musica per le famiglie con redditi bassi - ed aumenta il limite massimo per la detrazione delle spese veterinarie.
Novità anche per i bonus casa: debutta dal 1° gennaio 2020 l’agevolazione per rifare le facciate.
Vediamo nel dettaglio le principali modifiche alle detrazioni fiscali 2020.

l’obbligo di pagamento con carta o bancomat

La prima importante novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini dell’ottenimento delle detrazioni. A partire dal 1° gennaio 2020, in assenza di un pagamento con mezzo tracciabile, il tradizionale onere detraibile non potrà essere portato in detrazione in dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, tale obbligo di pagamento non si applicherà alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e nemmeno alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.

A titolo esemplificativo, sarà obbligatorio pagare con carta, bancomat o bonifico le visite o le prestazioni rese dal dentista privato o dai medici specialisti (o le spese scolastiche, universitarie, sportive per i figli e così via), mentre sarà possibile continuare ad usare il contante nel caso di visite effettuate presso strutture ospedaliere pubbliche o per gli acquisti in farmacia.

Limiti di reddito per accesso alle detrazioni

La seconda novità di rilievo è rappresentata dall’introduzione di limiti di reddito per l’accesso alle detrazioni fiscali.
A partire dal 2020, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, le detrazioni Irpef del 19% saranno riconosciute in maniera decrescente al crescere del reddito complessivo, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 240.000 euro.

Nel dettaglio, le detrazioni fiscali spetteranno in misura piena per redditi non superiori a 120.000,00 euro, mentre spetteranno in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo per redditi superiori a 120.000,00 euro.
Tale percentuale è desumibile dal rapporto tra l’importo predefinito di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120.000 euro.
Il taglio alle detrazioni fiscali non interesserà gli interessi passivi sul mutuo e le spese sanitarie, che tornano ad essere detraibili per tutti.

Nuovi bonus sui lavori in casa

A partire dal 1° gennaio farà il suo debutto il nuovo bonus facciate, la detrazione del 90% riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione sulle parti esterne degli edifici (abitazioni singole o condomini).

Nuovo bonus latte da 400 euro

Tra le detrazioni fiscali del 2020 spunta anche il bonus latte, l’agevolazione riconosciuta alle mamme che non possono allattare a causa di patologie accertate.
Il contributo riconosciuto alle famiglie sarà pari ad un massimo di 400 euro all’anno. Ancora non è chiaro, però, se il bonus sarà riconosciuto come detrazione fiscale o come buono spesa.

Bonus musica fino a 1.000 euro

Per le famiglie con redditi bassi sarà attivo dal 1° gennaio 2020 anche un nuovo bonus culturale: si tratta della detrazione per corsi di musica o conservatori, riconosciuta nella misura del 19% e fino ad un massimo di 1.000 euro.
Le famiglie con reddito non superiore a 36.000 euro potranno richiederla per l’iscrizione a corsi di figli di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Spese veterinarie fino a 500 euro

Dal prossimo anno sale a 500 euro il limite massimo di spesa per la detrazione delle spese veterinarie.
Attualmente, il limite di spesa da considerare è pari a 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro. L’aumento del rimborso riconosciuto con il 730 non sarà certo considerevole, ma è sicuramente un piccolo passo per i proprietari di animali domestici

 

Nuovi soggetti tenuti all’invio dati spese sanitarie

Il decreto del Ministero dell’Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2019 ha esteso l’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie a nuovi soggetti.

La misura si è resa necessaria a seguito dell’istituzione e del riconoscimento di nuovi albi e organizzazioni conseguenti alla ristrutturazione della disciplina delle professioni sanitari, che hanno determinato quindi un riassetto del settore.

In particolare, sono gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie di:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico
  • audiometrista
  • tecnico audioprotesista
  • tecnico ortopedico
  • dietista
  • tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • igienista dentale
  • fisioterapista
  • logopedista
  • podologo
  • ortottista assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale
  • educatore professionale
  • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
  • assistente sanitario
  • biologo.

Ricordiamo che l'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2019 è da effettuarsi entro il 31 gennaio 2020. Pertanto, i nuovi soggetti obbligati hanno poco tempo per procedere all'accreditamento al Sistema TS.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione e alle specifiche tecniche, si deve fare riferimento al decreto del MEF del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018; si dovrà invece attendere un successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, sentito il Garante della privacy, stabilirà le modalità tecniche di utilizzo delle informazioni ricevute, da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della predisposizione della precompilata.

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Inventario di magazzino: istruzioni per le procedure

Il codice civile prevede che una volta l’anno, a fine esercizio, si predisponga l’inventario dei beni aziendali ordinandoli per categorie omogenee e classificate secondo le direttive dell’Organo Amministrativo. Effettuato l’elenco dei beni, bisogna procedere con la valutazione degli stessi ai sensi dell’art. 2426 n.9 CC.

Nell’ipotesi in cui l’impresa decida di distruggere i beni, occorre seguire una precisa procedura per ottenere l’attestazione della consistenza dei beni oggetto della distruzione. A tal fine, l’imprenditore deve predisporre un’apposita comunicazione scritta destinata all’agenzia delle entrate ed alla guardia di finanza territorialmente competenti almeno entro i 5 giorni antecedenti il giorno fissato per la procedura di smaltimento, indicante data luogo e ora delle operazioni, nonché la modalità di distruzione o trasformazione dei beni stessi, la loro natura, qualità e quantità, e il valore totale dei beni sulla base del prezzo d’acquisto.

Dopo l’avvenuta distruzione dei beni i pubblici funzionari redigeranno un verbale in cui saranno descritte le operazioni di distruzione dei beni.

Nel caso in cui il costo complessivo dei beni da distruggere non sia superiore a 10.000 euro, sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal contribuente da esibire in caso di controllo.

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