Trust: cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate sulle imposte indirette

Con la circolare 34/E del 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate, dopo tanti contenziosi che l’avevano vista soccombente, si adegua alla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione ai fini delle imposte indirette dei trust.

Per lungo tempo, infatti, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che l’atto con il quale si dotava un trust di beni fosse assimilabile alla costituzione di un vincolo di destinazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e le donazioni.

Ciò appariva in contrasto con la situazione fattuale in quanto, con l’atto di dotazione, non vi era alcun arricchimento in capo ad alcuno, posto che i beneficiari del trust avevano una mera aspettativa di diventare destinatari dei beni inseriti nel trust.

La giurisprudenza di legittimità, dopo una prima fase di incertezza, era però intervenuta a correggere questa stortura, disponendo l’applicazione dell’imposta di successione e donazione al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari e non al momento della semplice dotazione di beni in trust.

Con la circolare summenzionata l’Agenzia si conforma a detto orientamento. In particolare nella circolare si precisa:

  • che l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust;
  • che la stessa tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust;
  • che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni;
  • che tale attribuzione stabile determina un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust;
  • che le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario;
  • che l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust è dovuta, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.
Studio Mamì - Studio

Cos’è il trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente?

Se fino al 30.06.2020 i lavoratori che ne hanno diritto (secondo le condizioni note) continueranno a percepire i famosi 80 euro in busta paga del Bonus Renzi, a partire dal 1.07.2020 entrerà in vigore un nuovo bonus fiscale, rinominato “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

Il nuovo bonus spetterà ai lavoratori che percepiscono redditi da lavoro dipendente e altri redditi assimilati (elencati all’art. 50, c.1 del Tuir) e che risulteranno avere un reddito inferiore a 28.000. Di fatto, gli spettanti sono gli stessi beneficiari dell'ex bonus Renzi. Pertanto ne hanno diritto: i lavoratori dipendenti, soci di cooperative, lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi di terzi, coloro che percepiscono borse di studio o altre attività di addestramento professionale, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i sacerdoti, i lavoratori socialmente utili, i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione o Naspi.

Ma quali sono le novità rispetto al Bonus Renzi? Si tratterà, nello specifico, di misure di sostegno al reddito che si suddividono in un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale. A differenza di quanto non accadeva col Bonus Renzi, il trattamento integrativo – pur aumentando l’effettivo importo riconosciuto al singolo lavoratore - non concorre alla formazione del reddito (ossia è esentasse), sarà di 600 euro per il 2020 (mesi da luglio a dicembre) e di 1.200 euro dal 2021, cifre da rapportare al periodo di lavoro. Di conseguenza, l’importo mensile passerà da 80 a 100 euro.
Inoltre, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati compresi tra 28.000 e 40.000 euro viene riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale: in questi casi, l’importo della detrazione spettante sarà riproporzionato in funzione dell’aumento del reddito complessivo annuo.

Studio Mamì - Studio

Manovra 2020 ecco le ultime novità sulle partite iva

La Legge di Bilancio 2020 conferma la stretta alla tassazione agevolata per le partite IVA e le novità introdotte dalla Manovra, che comportano l’onere di verificare il rispetto dei nuovi requisiti introdotti su compensi a dipendenti e collaboratori e cumulo dei redditi.

Le piccole partite IVA, a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno confrontarsi con il ripristino dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario.

Cosa cambia quindi dal prossimo anno?

La stretta riguarda il regime forfettario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65 mila euro. Per accedere al regime forfettario vengono inseriti due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la Legge di Bilancio 2020 non estende l’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari, ma introduce un regime premiale per chi la adotterà in via facoltativa. Per chi adotterà la fattura elettronica, infatti, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento.

Nessun esonero, invece, per la trasmissione telematica dei corrispettivi che diverrà obbligatoria dall’1 gennaio 2020 anche per i forfettari.

Studio Mamì - Studio

Decreto fiscale: stretta sulle compensazioni

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce ed appare chiara la volontà di imporre una ulteriore “stretta” in materia di compensazioni.

L’art. 3 del decreto, rubricato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene sull’articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997, estendendo la disciplina finora riservata al comparto Iva alle imposte dirette.

Più precisamente, viene previsto che anche il credito maturato nell’ambito delle imposte dirette, di importo superiore a euro 5.000, possa essere utilizzato in compensazione soltanto dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; i crediti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, continuano a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo la chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, sin dal 1° gennaio) e non richiedono l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Questa norma rappresenta un pesante aggravio per le imprese in termini finanziari, in quanto la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e Irap viene presentata molto tempo dopo la dichiarazione Iva e questo comporterà l’immobilizzo di liquidità per un tempo molto lungo.

La stessa disposizione normativa prevede inoltre l’estensione a  tutti i contribuenti dell’obbligo di presentare il modello F24 con compensazioni mediante gli strumenti telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Prima dell’intervento modificativo, invece, i privati erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (c.d. “F24 a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale; solo per i titolari di partita Iva gli obblighi si estendevano infatti anche ai casi di compensazione parziale.

Tutte le compensazioni dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 dovranno invece “viaggiare” sui canali Entratel/Fisconline.

Infine la stessa disposizione prevede una sanzione pesante, pari ad Euro 1.000,00 per ogni singola delega, nel caso di presenza di crediti in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione nella delega F24. Quest’ultima disposizione si applicherà alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

Studio Mamì - Studio

Scontrino elettronico 2020: ecco le categorie esonerate dall’obbligo

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dal 01/01/2020 non trova applicazione per alcune operazioni espressamente prevista dalla legge.

Tra le attività escluse figurano:

  • Tabaccai e generi di monopolio
  • Carburanti e lubrificanti
  • Cessione giornalai, quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri, esclusi quelli d’antiquariato
  • Prestazione rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti e compensi in misura fissa
  • Prestazioni di trasporto rese con a trazione animale o manuale
  • Prestazioni di trasporto rese con taxi
  • Prestazioni effettuate in caserme o altri luoghi stabiliti da barbieri, estetisti, sarti, calzolai in base a convenzioni
  • Prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaborazioni o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Prestazioni di riparazione di biciclette effettuate da soggetti senza collaboratori o dipendenti
  • Forfettari o minimi che risultano essere espressamente esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, non risultano tuttavia esonerati dall’obbligo di certificazione elettronica dei corrispettivi

Le lezioni di scuola guida sono imponibili ai fini Iva

Accogliendo i principi stabiliti dalla corte di giustizia europea con sentenza del 14 marzo 2019, l’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/2019 del 2 settembre 2019, ha chiaritoo che le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente dovranno essere assoggettate ad iva.

Secondo i giudici, l’insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto insegnamento specialistico non diretto alla trasmissione di conoscenze e di competenze di un ampio e diversificato novero di materie.

Seppure nelle lezioni di guida siano previste attività di carattere teorico ed esercitazioni pratiche, esse costituiscono un insegnamento di tipo “specialistico” che non può essere assimilato al sistema formativo che garantisce l’agevolazione.

Pertanto, conclude la Corte, le lezioni di guida non possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva, ma devono essere considerate come prestazioni imponibili.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, l’Agenzia ritiene che le scuole guida debbano emettere una nota di variazione in aumento come previsto dall’articolo 26, comma 1 del Dpr n. 633/1972 e tale maggiore imposta dovrà entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.

Inoltre, il mutamento del regime IVA dell'attività (da esente a imponibile) comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alla variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Conseguentemente, il contribuente è tenuto a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito.

 

 

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon