Dal 2025 la rivalutazione di quote di partecipazione e terreni va a regime

Dopo molteplici anni in cui la misura veniva prorogata di anno in anno, la legge di bilancio 2025 rende permanente la possibilità di rivalutazione di quote di partecipazione e terreni

Le modalità di accesso sono pressoché invariate, in quanto la disposizione consente sempre la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è il primo gennaio di ogni anno.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa;
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate;
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale;
  • soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni non quotate, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio;
  • per le partecipazioni quotate è possibile usare come base imponibile ma media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente.

Il costo della perizia è a carico del contribuente ma può essere dedotto dalla plusvalenza realizzata in caso di vendita futura del bene, purché questa superi il valore asseverato nella perizia stessa.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’18% (in luogo del precedente 16%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 novembre dell’anno in cui si effettua la rivalutazione e le altre due rate da versarsi entro il 30 novembre dei due anni successivi, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Il calcolo per comprendere quale sia l’alternativa più favorevole non è semplice. Per i terreni edificabili occorre valutare caso per caso, in quanto, in base agli articoli 17, c. 1 e 68, c. 2 Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l’indice Istat. Per le partecipazioni, invece, il confronto deve essere effettuato tra il 26% di imposta ordinaria applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Il punto di equilibrio si trova quando la plusvalenza è pari al 225% del costo fiscalmente riconosciuto. Devono essere però considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in 5 anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Forfettari: aliquota ridotta solo all’avvio dell’attività

I soggetti che aderiscono al c.d. regime forfettario possono, in alcuni casi, beneficiare per i primi 5 anni di attività di un’imposta sostitutiva ridotta al 5%. In particolar modo le condizioni per l’accesso al beneficio sono:

  • non aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei 3 anni precedenti;
  • non proseguire un’attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • non continuare un’attività svolta da un altro soggetto con ricavi superiori ai limiti previsti

In merito a questo specifico aspetto l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad un’istanza di interpello del 22.11.2024, ha chiarito una questione che aveva lasciato molti dubbi tra i professionisti e gli operatori, cioè la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva al 5% anche per i soggetti che avviano l’attività con un regime normale (es. ordinario o semplificato) per poi passare al regime forfettario in una successiva annualità.

Per fare un esempio, che è quello poi indicato anche nell’istanza di interpello, può accadere che un soggetto apra la partita Iva ma non possa immediatamente beneficiare del regime forfettario perché è presente una causa ostativa (ad esempio, nel caso in cui il soggetto sia proprietario di quote di partecipazione in una società di persone).

Una volta avviata l’attività con un regime non forfettario (ordinario o semplificato), il contribuente potrebbe rimuovere la causa ostativa (nell’esempio precedente, cedendo o donando le sue quote di partecipazione) e, sino ad ora, c’era chi riteneva applicabile l’aliquota del 5% anche successivamente all’apertura, purché entro i 5 anni dalla stessa.

L’Agenzia delle Entrate esclude categoricamente questa possibilità, affermando che l’aliquota ridotta è ammissibile solo se le condizioni previste dalla norma per la sua applicazione sono presenti sin dal primo anno di attività.

Possibilità di condono tombale per chi aderisce al concordato

Nel tentativo di rendere più appetibile l’adesione al concordato preventivo biennale di cui abbiamo parlato in un precedente intervento, in sede di conversione del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024) è stato introdotto un “ravvedimento speciale” (in realtà un condono) per le annualità dal 2018 al 2022.

Il condono può essere perfezionato versando, per ogni annualità, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’Irap.

L’imposta sostitutiva sui redditi sarà tanto più alta quanto più basso sarà il livello di affidabilità fiscale ISA per quell’anno e, nello specifico, sarà pari:

  • al 10%, per indici ISA pari o superiori a 8;
  • al 12% per indici ISA pari o superiori a 6 ma inferiori a 8;
  • al 15% per indici ISA inferiori a 6.

Per tener conto del periodo COVID, l’imposta sostitutiva viene ridotta del 30% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Ai fini Irap l’imposta sostitutiva sarà pari al 3,9%.

In ogni caso l’importo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non potrà essere, per ogni annualità, inferiore a Euro 1.000.

Ma su cosa si calcolerà questa imposta sostitutiva? Anche qui entrano in ballo gli ISA, perché il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi sarà pari ad una percentuale del reddito dichiarato in detto anno e questa percentuale sarà via via crescente al diminuire del voto ISA, secondo la seguente scala:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Analogo calcolo andrà effettuato per calcolare la base imponibile ai fini Irap ma, in questo caso, si partirà dal valore della produzione netta dichiarato per ciascuna annualità.

Il versamento dell’imposta sostitutiva andrà effettuato entro il 31.03.2025 in un’unica soluzione o tramite pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili.

L’effetto del condono è quello di fatto di inibire, per le annualità sanate, gli accertamenti aventi ad oggetto il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salvo i casi in cui:

  • intervenga la decadenza dal concordato preventivo biennale, visto che i due istituti sono intimamente legati
  • venga applicata, nei confronti dei soggetti condonati, una misura cautelare o un provvedimento di rinvio a giudizio per reati tributari
  • non si perfezioni il condono per mancato versamento delle rate.

Una chance onerosa di regolarizzazione del magazzino

Una nuova previsione della Legge di Bilancio 2024 introduce la possibilità di regolarizzazione del magazzino, cioè di adeguare il valore contabile e fiscale dello stesso al suo valore reale in caso di discrepanze tra i due valori.

L’adeguamento può avvenire:

  • attraverso l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, in caso di magazzino contabile/fiscale superiore a quello reale
  • attraverso l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omessa, in caso di magazzino contabile/fiscale inferiore a quello reale

L’adeguamento è comunque oneroso. Nello specifico, in caso di adeguamento al ribasso del valore contabile/fiscale delle rimanenze:

  • sarà dovuta l’Iva, sulla base dell’aliquota media riferibile all’anno 2023 applicata all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale
  • sarà dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con i criteri di cui al punto precedente e il valore eliminato.

Un adeguamento quindi abbastanza oneroso.

Più leggera l’imposizione in caso di adeguamento al rialzo del valore contabile/fiscale delle rimanenze. In questo caso è dovuta esclusivamente l’imposta sostitutiva del 18% da applicare al valore iscritto.

Il pagamento delle imposte dovute è effettuato con 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti, ovviamente solo nei limiti del valore iscritto o eliminato.

Anche per il 2024 proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate.  La proroga di quest’anno è inserita direttamente per la Legge di Bilancio.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è l’1.01.2024.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2024 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2024 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni anche per il 2023

Puntuale come un orologio svizzero arriva anche quest’anno la proroga della misura di rivalutazione di terreni e partecipazioni che andrebbe ormai resa sistemica visto il continuo ripetersi per le proroghe. A cambiare, di fatto, è solo la percentuale dell’imposta sostitutiva da versare.

La disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

I terreni e le partecipazioni rivalutabili sono quelli posseduti all’1 gennaio 2023.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 novembre 2023 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16% (in luogo del precedente 14%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 novembre 2023 e le altre due rate da versarsi entro il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Terreni e partecipazioni

Rivalutazione di terreni e partecipazioni, proroga anche per il 2022

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. Questa volta è il Decreto Energia che riapre i termini per la valutazione con delle condizioni solo lievemente cambiate rispetto al passato.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 giugno 2022 (in luogo dell’usuale 30 giugno) da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’14% (in luogo del precedente 11%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 giugno 2022 e le altre due rate da versarsi entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Studio Mamì - Studio

Ulteriore proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sembra non aver più fine la possibilità concessa dal legislatore di operare la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Per quest’anno, a causa dell’eccezionale evento del COVID-19, le proroghe sono addirittura due. Dopo quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020, adesso il DL Rilancio estende la norma agevolativa anche ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data dell’1 luglio 2020.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 settembre 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 settembre 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

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