Una chance onerosa di regolarizzazione del magazzino

Una nuova previsione della Legge di Bilancio 2024 introduce la possibilità di regolarizzazione del magazzino, cioè di adeguare il valore contabile e fiscale dello stesso al suo valore reale in caso di discrepanze tra i due valori.

L’adeguamento può avvenire:

  • attraverso l’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, in caso di magazzino contabile/fiscale superiore a quello reale
  • attraverso l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omessa, in caso di magazzino contabile/fiscale inferiore a quello reale

L’adeguamento è comunque oneroso. Nello specifico, in caso di adeguamento al ribasso del valore contabile/fiscale delle rimanenze:

  • sarà dovuta l’Iva, sulla base dell’aliquota media riferibile all’anno 2023 applicata all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale
  • sarà dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con i criteri di cui al punto precedente e il valore eliminato.

Un adeguamento quindi abbastanza oneroso.

Più leggera l’imposizione in caso di adeguamento al rialzo del valore contabile/fiscale delle rimanenze. In questo caso è dovuta esclusivamente l’imposta sostitutiva del 18% da applicare al valore iscritto.

Il pagamento delle imposte dovute è effettuato con 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e i valori sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti, ovviamente solo nei limiti del valore iscritto o eliminato.

Anche per il 2024 proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate.  La proroga di quest’anno è inserita direttamente per la Legge di Bilancio.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva. La data di riferimento per il possesso di terreni o partecipazioni è l’1.01.2024.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 giugno 2024 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2024 e le altre due rate da versarsi entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni anche per il 2023

Puntuale come un orologio svizzero arriva anche quest’anno la proroga della misura di rivalutazione di terreni e partecipazioni che andrebbe ormai resa sistemica visto il continuo ripetersi per le proroghe. A cambiare, di fatto, è solo la percentuale dell’imposta sostitutiva da versare.

La disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

I terreni e le partecipazioni rivalutabili sono quelli posseduti all’1 gennaio 2023.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 novembre 2023 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’16% (in luogo del precedente 14%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 novembre 2023 e le altre due rate da versarsi entro il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Terreni e partecipazioni

Rivalutazione di terreni e partecipazioni, proroga anche per il 2022

Come ogni anno, si ripete la proroga della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni non quotate. Questa volta è il Decreto Energia che riapre i termini per la valutazione con delle condizioni solo lievemente cambiate rispetto al passato.

In particolar modo la disposizione, da alcuni anni, consente la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 15 giugno 2022 (in luogo dell’usuale 30 giugno) da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’14% (in luogo del precedente 11%), con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 15 giugno 2022 e le altre due rate da versarsi entro il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

Invitiamo quindi i clienti proprietari di partecipazioni o di terreni, interessati a questa opportunità, di contattarci al fine di valutare la convenienza di accedere a questa previsione agevolativa.

Studio Mamì - Studio

Ulteriore proroga per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Sembra non aver più fine la possibilità concessa dal legislatore di operare la rivalutazione:

  • di terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi;
  • di partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

con il pagamento di un’imposta sostitutiva.

Per quest’anno, a causa dell’eccezionale evento del COVID-19, le proroghe sono addirittura due. Dopo quella prevista dalla Legge di bilancio 2020 per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2020, adesso il DL Rilancio estende la norma agevolativa anche ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data dell’1 luglio 2020.

La rivalutazione può essere operata:

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività d’impresa
  • dalle società semplici ed enti ad essi equiparate
  • dagli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale

L’operazione di rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia di stima, giurata entro il 30 settembre 2020 da parte di alcune specifiche categorie di soggetti:

  • per le partecipazioni, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, gli iscritti nel Registro dei revisori legali e i periti iscritti nelle Camere di commercio
  • per i terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali edili e i periti iscritti nelle Camere di commercio.

Il valore del terreno o della partecipazione, così come rideterminato con la perizia di stima, deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva pari all’11%, con versamento che può essere effettuato in un’unica soluzione o frazionato in tre quote annuali di pari importo, con prima rata da pagarsi entro il 30 settembre 2020 e le altre due rate da versarsi entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022, con maggiorazione di interessi pari al 3% annuo.

Si rammenta che l’effetto della rivalutazione è quello di beneficiare di un minor carico fiscale sulle plusvalenze in caso di successiva cessione (o altra operazione fiscalmente assimilabile).

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