Emersione dei rapporti di lavoro irregolari.

L’articolo 103, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per alcune tipologie di datori di lavoro e per alcune tipologie di lavoratori, la possibilità di presentare un’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea.

Datori di lavoro

I datori di lavoro devono essere italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero datori di lavoro stranieri con regolare permesso di soggiorno.

I datori di lavoro dovranno altresì rispettare alcuni limiti di reddito:

  • per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, devono possedere, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro
  • per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
    • in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
    • in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 27.000 euro.

Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o certificazione unica.

La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Lavoratori

I lavoratori interessati dalla possibilità di emersione sono:

  • i cittadini stranieri sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020;
  • i soggiornanti in Italia prima dell’8 marzo 2020 da dimostrare tramite apposita dichiarazione effettuata ai sensi della legge. n. 68/2007 oppure tramite attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici.

Al fine di dimostrare la presenza sul territorio è possibile utilizzare, ad esempio:

  • rilievi fotodattiloscopici in precedenza (vecchio permesso di soggiorno o controllo delle forze dell’ordine);
  • una dichiarazione di presenza per soggiorni brevi per turismo, ricerca scientifica, studio etc.;
  • documentazione con data certa, proveniente da ospedali, scuole o altre similari;
  • i timbri sul passaporto per i lavoratori che provengono da paesi che non applicano Schengen;

Per le stesse finalità possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, gli stranieri che avevano un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno.

Settori di attività

Le disposizioni per l’emersione si applicano esclusivamente ai seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La specifica dei codici di attività ammissibili è contenuta in allegato al decreto ministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020 e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg

Tempistica di presentazione

L’istanza dovrà essere presentata dall’1 giugno 2020 al 15 luglio 2020 presso:

  • l’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;
  • lo Sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri
  • la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Costo della pratica

Il costo per la presentazione dell’istanza sarà di 500 euro per ciascun lavoratore, mentre per la procedura relativa al permesso di soggiorno sarà di 130 euro, al netto dei costi che rimangono comunque a carico dell’interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Modalità di presentazione

Nell’istanza è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento.

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale.

I dettagli sulle modalità di presentazione sono contenuti del decreto ministeriale di attuazione emanato in data 27 maggio 2020 e rinvenibile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/29/20A03026/sg

Garanzie a tutela del lavoratore non ancora emerso

Tra la presentazione dell’istanza e la lavorazione della stessa sono previste delle garanzie e tutele per il lavoratore ancora non emerso, ovvero:

  • sarà valido il divieto di espulsione del cittadino a meno di motivazione ostative al rilascio della stessa emersione;
  • ci sarà possibilità di poter svolgere attività lavorativa, con la dovuta precisazione che nel caso di emersione con un datore di lavoro l’attività dovrà essere svolta con lo stesso datore titolare dell’emersione;
  • saranno sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico del datore di lavoro, relativi all’impiego irregolare di lavoratori, ed anche nei confronti del lavoratore che è entrato ed ha soggiornato illegalmente nel territorio.
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Decreto Rilancio: le misure in favore dei lavoratori

Con il Decreto Rilancio sono molti provvedimenti che intervengono a favore dei lavoratori, anche se in gran parte trattasi di estensione di misure già previste dai precedenti decreti emergenziali. Vediamo quali sono le novità:

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Per i soggetti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno la possibilità di estendere la Cassa integrazione ordinaria di ulteriori 5 settimane, utilizzabili fino al 31 agosto 2020, e di 4 settimane aggiuntive, per i periodi dall’1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle 4 settimane aggiuntive anche prima dell’1 settembre 2020 a condizione che abbiamo fruito del periodo di 14 settimane precedentemente concesso).

La presentazione delle domande dovrà avvenire:

  • entro il 31 maggio 2020, per le riduzioni o sospensioni avvenute nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
  • entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione, per quelle avvenute dall’1 maggio 2020 in poi.

Cassa integrazione in deroga

Le medesime previsioni di estensione dell’utilizzo della cassa integrazione (ulteriori 5 settimane più 4 settimane aggiuntive) sono concesse ai soggetti che possono accedere alla cassa integrazione in deroga.

Il datore di lavoro deve inviare all’INPS i dati necessari al pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

I trattamenti per i periodi successivi alle prime 9 settimane vengono concessi direttamente dall’INPS, in luogo delle Regioni, a domanda del datore di lavoro che va inviata entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati necessari al calcolo dell’indennità spettante. L’INPS provvede ad erogare un’anticipazione, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo.

Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data del 19 maggio 2020

Congedi per i dipendenti

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire:

  • a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020
  • per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni
  • per i figli di età non superiore ai 12 anni

di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In aggiunta, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus baby sitter

È aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da euro 600 a euro 1.200) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

È aumentato da euro 1.000 a euro 2.000 il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Permessi retribuiti

I permessi retribuiti ex L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è aumentato a 5 mesi dal 17 marzo 2020 il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso ex art. 7 L. 604/1966.

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